Spetta al Sindaco conferire al difensore civico la procura alle liti

Redazione 13/02/12
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Lilla Laperuta

Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 febbraio 2012, n. 650, sulla base della formulazione letterale degli artt. 48, co. 2, e 50, co. 2 e 3, D.Lgs. 267/2000. Non è necessaria, ad avviso dei giudici di palazzo Spada, l’autorizzazione della Giunta municipale, atteso che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell’ente, con la conseguenza che la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono, in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell’ente, senza bisogno di autorizzazione della Giunta o del dirigente competente ratione materiae. Resta ferma, tuttavia, la possibilità dello statuto (competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio) di prevedere l’autorizzazione della Giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione del dirigente ovvero ancora di postulare l’uno e l’altro intervento).
Ancora, i giudici puntualizzano che l’eventuale illegittimità della delibera di conferimento dell’incarico defensionale, per non essere stato scelto il difensore con un’apposita procedura ad evidenza pubblica, non incide sulla regolarità e validità della costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale, essendo tutt’al più causa di responsabilità (amministrativa o penale) dell’organo che l’ha adottata.

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