Spese mediche rimborsabili anche se non provenienti dal SSN

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Spese mediche rimborsabili? Con la sentenza numero 29308 del 23/10/2023 la III sezione della suprema Corte (Pres. Frasca – relatore Guzzi) ribadisce che non è eccepibile al danneggiato l’aver fruito di prestazioni mediche presso strutture private, non ravvisandosi nel caso alcuna violazione dell’art. 1227 cc, e quindi non essendosi aggravata la responsabilità risarcitoria del debitore nel non essersi rivolto alle strutture pubbliche.

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Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Sent. n. 29308 del 23/10/2023

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Indice

1. I fatti di causa e i giudizi di merito

Tizio, alla guida di un motociclo, e allorquando era ancora minorenne, veniva coinvolto in un sinistro stradale, da cui scaturivano importanti lesioni fisiche. Il sinistro accadeva, secondo la prospettazione di Tizio, per colpa e responsabilità esclusive di Caio, conducente il veicolo investitore.
Tizio, ricevuta l’offerta nella fase stragiudiziale, promuoveva giudizio dinanzi al Tribunale che riconosceva l’incongruità dell’offerta e condannava l’assicuratore a corrispondere una ulteriore differenza.
Tizio, tuttavia, ricorreva in corte d’appello per vedersi riconoscere, tra le altre e per quello che qui interessa, le spese mediche sostenute.
La Corte d’appello rigettava l’impugnazione, anche nel punto relativo alle spese mediche.

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2. Spese mediche rimborsabili: il giudizio in Cassazione

Tizio proponeva ricorso per cassazione fondato su plurimi motivi, tra i quali, per quello che qui interessa, uno afferente il capo della sentenza che non ha ritenuto risarcibili le somme corrisposte per le spese mediche sostenute presso una struttura privata.
In particolare nel ricorso, Tizio censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 1223, 1227, 2043 e 2056 del codice civile, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè “omessa motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.
In particolare Tizio censurava la sentenza impugnata per aver questa confermato la liquidazione delle spese mediche, già disposta dal primo giudice, solo nella misura di Euro 10.634,74. Nello specifico Tizio evidenziava che la suddetta somma non era pari alle spese effettivamente sostenute per prestazioni terapeutiche e riabilitative presso le strutture private cui si rivolse, bensì al (minore) esborso che costui avrebbe, invece, affrontato ove si fosse indirizzato verso strutture pubbliche. In particolare la Corte d’appello affermava che fu una sua “scelta personale quella di affidarsi ad un servizio privato piuttosto che al SSN“.
Gli Ermellini, tuttavia, bacchettano la Corte poiché la decisione sul punto è in contrasto con quanto ritenuto in precedenza dalla medesima (Cass. 5801/2019), secondo cui la sussistenza di un “obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anzichè privata risulta invero priva di base normativa e logica, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione (…) ai sensi dell’art. 1227 c.c..
Tanto, afferma la Corte di Cassazione, anche in considerazione del fatto che l’applicazione del comma 2 di tale articolo è stata persino esclusa con riferimento all’ipotesi di spese mediche sostenute all’estero (cfr. Cass. 21782/2015).
Secondo la Suprema Corte, quindi, la sentenza impugnata merita censura, “nella parte in cui istituisce una sorta di automatismo – in relazione alla domanda di rimborso delle spese mediche – tra la scelta di rivolgersi a una struttura sanitaria privata e l’applicazione dell’art. 1227 c.c.”
Il motivo viene, quindi, accolto enunciando il seguente principio di diritto: “la scelta di chi abbia subito danni alla persona di rivolgersi a una struttura privata, in luogo di quella pubblica, non può automaticamente essere considerata – in relazione alla domanda di rimborso delle relative spese mediche – ragione di applicazione a carico del danneggiato dell’art. 1227 c.c. comma 2”.

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Michele Allamprese

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