Dichiarata la radicale nullità del regolamento sulle specializzazioni forensi, approvato il 24 settembre 2010 dal Consiglio nazionale forense, per accertata assoluta carenza di attribuzione in capo al Cnf della regolamentazione assunta con il gravato provvedimento.
Con sentenza del 9 giugno 2011, n. 5151, la prima sezione del Tar Lazio ha accolto tre ricorsi proposti da alcuni avvocati che hanno sostenuto l’illegittimità del succitato regolamento che, a partire dal prossimo 20 giugno, avrebbe introdotto e disciplinato le condizioni e le modalità per il riconoscimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Secondo i ricorrenti, infatti, detto regolamento sarebbe lesivo della loro professionalità, poiché esso concretizza una vera e propria riforma dell’ordinamento professionale, senza la sussistenza di alcuna base normativa: il Cnf, lamentavano, non è legittimato a intervenire sulla materia delle specializzazioni, apportando un riordino della professione forense.
Tale tesi è stata accolta dal Tar Lazio, secondo cui dal quadro normativo emerge che la materia è riservata al legislatore statale, e non risulta che il Parlamento abbia esercitato detta riserva, né riformando direttamente l’ordinamento della professione forense, sede propria per l’introduzione di un istituto, quale quello delle specializzazioni, prima inesistenti, destinato ad innovare profondamente i termini dello svolgimento dell’attività, né attribuendo al Cnf la competenza ad adottare in via regolamentare la disciplina delle specializzazioni della professione legale.
Dunque, secondo il tribunale amministrativo non è dato comprendere da quale fonte normativa il Cnf abbia derivato la potestà di creare ex novo una figura professionale precedentemente non contemplata dal vigente ordinamento quale quella dell’avvocato specialista che si aggiunge alle figure dell’avvocato iscritto all’albo e dell’avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
A nulla è valso sostenere, dalle parti resistenti, che la figura professionale dell’avvocato, anche dopo l’introduzione delle specializzazioni, rimane assolutamente unica, potendo comunque il professionista forense, dopo il superamento dell’esame di Stato, e l’iscrizione all’albo degli avvocati, svolgere la propria attività professionale in tutti i settori dell’ordinamento indipendentemente dall’aver partecipato alla procedura prevista per il conseguimento del titolo qualificante di specialista. La valenza istitutiva di nuove figure professionali della impugnata normativa si desume, infatti, pacificamente dalla circostanza che il regolamento impugnato prevede l’istituzione da parte del Cnf di appositi registri pubblici ove possono iscriversi, sulla base del verificato possesso di specifici requisiti attestanti una determinata qualificazione professionale, gli avvocati specialisti nelle considerate aree di diritto (art. 5, comma 2). (Biancamaria Consales)
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