Solo il Consiglio comunale può ratificare il provvedimento della Giunta verificandone anche il merito

Redazione 04/11/11

Nel novero dei provvedimenti di convalescenza, volti ad eliminare il vizio che rende l’atto illegittimo, l’istituto della ratifica, secondo quanto chiarito dai giudici di Palazzo Spada, sent. n. 5649 depositata lo scorso 2 novembre, ricorre allorché sussista una legittimazione straordinaria di un organo ad emanare a titolo provvisorio e in una situazione d’urgenza un provvedimento che rientra nella competenza di un altro organo il quale, ratificando, lo fa proprio. In particolare, per quel che concerne la ratifica dei provvedimenti adottati dalla Giunta in via di urgenza, il Consiglio comunale non deve limitare la propria indagine al solo accertamento delle condizioni previste dalla legge, ma può spingersi a verificare il contenuto stesso del provvedimento, con conseguente possibilità di modificarlo. Ancora, gli è consentito altresì di escludere la ratifica per ragioni diverse da quelle relative alla sussistenza del presupposto dell’urgenza. La quinta sezione del Consiglio di Stato ammette, infatti, che l’organo consiliare del Comune possa operare una diversa valutazione dell’opportunità dell’atto.

Di più: il presupposto dell’urgenza, in base al quale la Giunta esercita i poteri ordinariamente spettanti al Consiglio comunale, può essere sindacato in esclusiva da quest’ultimo, in sede di ratifica, in quanto la sua rilevanza costituisce valutazione di merito, non altrettanto sindacabile dal giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità (cfr. sul punto anche Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6366/2004). (Lilla Laperuta)

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