I soci lavoratori delle cooperative: prerogative e caratteristiche

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In questo articolo si tratterà dei soci delle cooperative, sottolineando quali siano le loro prerogative e caratteristiche nell’ambito nel quale prestano la loro attività.
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Indice

1. Che cosa sono le società cooperative


Le società cooperative sono società a capitale variabile.
Sono iscritte in un apposito albo e sono caratterizzate da uno scopo in prevalenza mutualistico, caratteristica che le distingue dalle altre società commerciali di persone e di capitali, che hanno uno scopo speculativo.
La cooperazione mutualistica è un fenomeno antico, che affonda le sue radici negli albori del diritto del lavoro.
Si è manifestato in diversi paesi europei, a parte in Italia, nel Regno Unito, in Francia e in Germania.
Avendo la funzione di soddisfare un bisogno economico comune degli associati, che può essere di lavoro, del bene casa, di generi di consumo, di credito, promuove il benessere della collettività.
La Costituzione all’articolo 45 riconosce la funzione sociale della cooperazione mutualistica, stabilendo che la legge promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei, tra i quali importanti benefici di carattere fiscale, e assicura il carattere e le finalità.
La disciplina giuridica delle società cooperative si ritrova nelle disposizioni del codice civile che regolano la struttura societaria, il funzionamento e i diritti e doveri dei soci (artt. 2511 – 2545 duo devicies), e nelle diverse leggi speciali che si sono succedute in età repubblicana, dalla cosiddetta Legge Basevi del 1947 (d.lgs. 1577/1947), alla legge in materia di cooperative sociali (particolari forme di società cooperative aventi lo scopo di perseguire un interesse collettivo della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale, l. 381/1991), sino alla disciplina relativa alla tutela della posizione del socio lavoratore (l. 142/2001).


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2. L’attività dei soci lavoratori


Il socio lavoratore di cooperativa è un membro della stessa che presta anche un’attività lavorativa sul luogo.
Il fenomeno della cooperazione mutualistica, come accennato nel paragrafo precedente, affonda le sue radici negli albori del movimento operaio e nel momento genetico del diritto del lavoro.
Nella prospettiva tradizionale il socio lavoratore si differenzia dal lavoratore subordinato, mettendo in primo chi partecipa a obbligazioni che nascono dal contratto di società, il secondo resta estraneo dall’organizzazione produttiva dell’imprenditore, e presta la sua opera nel quadro di un contratto di scambio, precisamente il contratto di lavoro subordinato.
La natura mutualistica del rapporto che si instaura tra la cooperativa e il socio lavoratore implica che lo stesso svolga un ruolo attivo nella sua gestione, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla distribuzione degli utili, secondo i regolamenti della società.
Prima che venisse introdotta la disciplina contenuta nella Legge 142/2001, si affermava che il rapporto tra il socio lavoratore e la società cooperativa era soggetto alle disposizioni dettate dal codice civile per il socio d’opera (art. 2263 c.c.) e non alle disposizioni, che contengono maggiore tutela previste dalle norme del diritto del lavoro.
Nonostante questo, soprattutto a fronte dei fenomeni di abuso della forma cooperativa per occultare prestazioni di lavoro non caratterizzate da nessuna finalità mutualistica.
A cominciare dagli anni ‘80 in dottrina e in giurisprudenza si è affermato un orientamento cosiddetto dualista, secondo il quale nel socio lavoratore convivono due posizioni distinte, alle quali corrispondono due distinte relazioni giuridiche, quella di partecipante del contratto sociale, disciplinata dalla normativa commercialistica, e quella di lavoratore, che porta con sé l’applicazione delle norme del diritto del lavoro.
La ricostruzione è stata fatta propria dal legislatore, che con la Riforma agli inizi degli anni 2000 ha espressamente previsto che il socio lavoratore stabilisce con la sua adesione alla cooperativa un ul rapporto di lavoro in più, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, con la quale  contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali, con conseguente applicazione della disciplina del rapporto di lavoro come compatibile (art. 1, c. 3, l. 142/2001).
La posizione giuridica del socio lavoratore è disciplinata dall’intreccio tra le regole del diritto societario, e relativi statuti e regolamenti, e le regole del diritto del lavoro, e dei contratti collettivi.
Questo può comportare una serie di contrasti tra le due discipline, che hanno dato luogo a questioni ancora adesso controverse, come quella della disciplina applicabile all’esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa e quella del rito applicabile alle controversie insorte tra il socio lavoratore e la società cooperativa.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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