Le società cooperative: disciplina normativa e caratteri

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Secondo il codice civile italiano, una società cooperativa è una società costituita per gestire in comune un’impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci, attraverso lo scopo mutualistico, quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.

Sino a circa dieci anni fa, lo stesso documento normativo prevedeva che per costituire una cooperativa ci volesse un minimo di 9 soci, mentre con un numero di soci da 3 a 8 si poteva costituire una piccola società cooperativa.

Con la riforma del diritto societario l’istituto giuridico della piccola cooperativa è stato abrogato e si è introdotta la possibilità di costituire società cooperative anche con un numero minimo di 3 soci.

Capisaldi del sistema cooperativo sono i principi di mutualità, solidarietà, democrazia.

L’articolo 45 della Costituzione della Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La cooperativa è un’impresa – in forma di società – nella quale il fine e il fondamento dell’agire economico è il soddisfacimento dei bisogni della persona, vale a dire il socio.

Alla base della cooperativa c’è la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali.

L’elemento distintivo e unificante di ogni tipo di cooperativa, si riassume nel fatto che, mentre il fine ultimo delle società di capitali diverse dalle cooperative è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative hanno invece uno scopo mutualistico, che consiste, a seconda del tipo di cooperativa, nell’assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.

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La presente trattazione è incentrata sulle dinamiche societarie.Inizia con la definizione del contratto di società e prosegue con la disciplina giuridica e le caratteristiche di questi enti, elencando in modo dettagliato i caratteri dei vari tipi di società e differenziando le società di persone dalle società di capitali, la denominazione e la ragione sociale.Il capitolo due è dedicato all’attività di amministrazione degli enti giuridici in questione, con particolare attenzione alle persone dei soci e alla loro attività.Il capitolo tre suona come un’innovazione, si parla della privacy in relazione alle recenti modifiche che hanno introdotto la figura del DPO.Il capitolo quattro prende in considerazione un altro fondamentale aspetto, le vicende della società, confrontando tra loro trasformazione, fusione, scissione e liquidazione.L’intento di questo lavoro è dare ai lettori una disamina delle società più ampia e dettagliata, con la consapevolezza che la vastità della materia impone contenuti riassunti, non meno efficaci di lunghe dissertazioni, con la speranza che sia utile a dare a chi legge una visione migliore.Alessandra Concas, Giornalista iscritta all’albo dell’Ordine di Cagliari e Direttore responsabile di una redazione radiofonica web. Interprete, grafologa e criminologa.In passato insegnante di diritto e lingue straniere, alternativamente. In relazione alla grande passione per il diritto, collabora dal 2012 con la Rivista giuridica on line Diritto.it, per la quale è altresì Coautrice della sezione delle Schede di Diritto e Referente delle sezioni attinenti al diritto commerciale e fallimentare, civile e di famiglia.

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Fondamentale è la distinzione tra:

– cooperative a mutualità prevalente

– cooperative non a mutualità prevalente, dette “cooperative diverse”.

In base al Codice Civile sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che a norma dell’articolo art. 2512:

  • Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o
  • servizi.
  • Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci.
  • Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Il codice civile prevede criteri oggettivi per il calcolo della prevalenza e fissa i vincoli statutari da adottare per le cooperative a mutualità prevalente, a norma degli articoli 2513 e 2514.

Le cooperative sociali sono considerate di diritto a mutualità prevalente.

Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente; inoltre queste ultime non possono trasformarsi in società a scopo di lucro, mentre l’eventuale passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente è disciplinato dall’art. 2545 octies.

Le cooperative sono caratterizzate dal voto capitario dei soci, vale a dire dal fatto che ogni socio ha diritto a un voto in Assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di capitale sociale: viceversa, nelle società per azioni i voti sono attribuiti in proporzione al numero di azioni (con diritto di voto) possedute da ogni socio.

Ai soci cooperatori persone giuridiche tuttavia, può spettare un numero di voti superiore (fino a cinque), e lo stesso si può dire per gli appartenenti alla categoria dei soci sovventori. A particolari condizioni, e sempre se è previsto dallo Statuto, possono essere assegnati più voti (ma non oltre 5) anche alle persone fisiche.

È possibile il voto per delega e di solito vengono delegati altri soci.

Nell’ambito di un’attività di impresa familiare, si può delegare un familiare ma solo se collabora nell’attività della stessa impresa familiare.

Caratteristica propria della cooperativa è anche il principio di parità tra i soci (democrazia economica), che implica, tra l’altro, oltre al voto capitario, la necessità di un giudizio motivato sui motivi di ammissione o sul diniego di ammissione nei confronti di nuovi soci a nerma dell’articolo art. 2528 comma quattro.

Ulteriori caratteristiche fondamentali sono:

  • Il principio cosiddetto della porta aperta (non è necessario modificare l’atto costitutivo a seguito

dell’ammissione di nuovi soci (art. 2524).

– Il capitale variabile della società cooperativa (art. 2511).

La partecipazione dei soci cooperatori al capitale sociale può essere rappresentata da quote (se si adotta la struttura di s.r.l.) o azioni (se viene adottata la struttura di società per azioni).

Il Codice Civile riconoscendo la variabilità del capitale come un elemento peculiare delle società cooperative, non stabilisce un valore minimo da sottoscrivere, ma stabilisce quale debba essere il valore minimo della quota pro capite € 25,00.

Nelle società per azioni, il valore dell’azione non può essere superiore a € 500.

Le cooperative sono regolate dalle norme specifiche presenti nel Codice civile, dall’articolo 2511 all’art. 2548, e perché compatibili, dalle disposizioni sulla società per azioni (art. 2519 comma 1).

Per le cooperative costituite da meno di 9 soci è obbligatoria ( ex art. 2522, comma 2) l’applicazione delle norme sulle s.r.l. (e possono essere costituite esclusivamente da persone fisiche, non da persone giuridiche).

Le norme sulla società a responsabilità limitata possono essere applicate anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni e l’atto costitutivo preveda espressamente l’applicazione di queste norme:

– Numero dei soci inferiore a venti.

– Attivo patrimoniale inferiore a un milione di euro.

Le società cooperative godono di autonomia patrimoniale perfetta.

L’art. 2518 dispone per questo che nelle società cooperative per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le leggi speciali possono imporre un numero minimo di soci maggiore dell’ordinario per determinate categorie di cooperative (es. 200 soci per le banche di credito cooperativo).

Anche le Banche Popolari sono costituite in forma cooperativa e rappresentano un ibrido tra gli istituti bancari tradizionali (es. Casse di Risparmio) e le B.C.C. perché hanno alcune caratteristiche dell’una (possono essere quotate in Borsa come le banche tradizionali) e alcune caratteristiche dell’altra (voto capitario come per le B.C.C.).

A seconda della natura dei soci e delle finalità che gli stessi intendono perseguire possiamo avere:

Una Cooperativa di credito:

in particolare queste sono rappresentate dalle Banche di Credito Cooperativo (BCC), lo scopo consiste nel fare una politica del credito equa verso i loro soci e clienti, discostandosi da logiche di mero guadagno.

Una Cooperativa di consumo: l’obiettivo è di acquistare e rivendere beni di qualità a prezzi vantaggiosi ai propri soci-consumatori (un esempio di tale cooperativa può essere la Cooperativa).

Una Cooperativa di produzione e lavoro: lo scopo consiste nel procurare lavoro alle migliori condizioni possibili per i propri soci-lavoratori; il rapporto fra socio e cooperativa è regolato dal Regolamento interno (obbligatorio per questo tipo di cooperative ai sensi della relativa legge).

Una Cooperativa sociale:

si tratta di cooperative di lavoro per la gestione di servizi socio sanitari ed educativi o finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Una Cooperativa di abitanti o Cooperativa edilizia: finalizzata alla costruzione di alloggi per i propri soci in un rapporto corretto tra qualità e prezzo.

Una Cooperativa agricola o della pesca: si tratta di cooperative per coltivazione, trasformazione, conservazione, distribuzione di prodotti agricoli o zootecnici oppure finalizzate all’esercizio in comune della pesca o di attività ad essa inerenti.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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