Cooperative, retribuzione piena per i soci a fronte di riduzioni unilaterali dell’orario di lavoro

Redazione 13/03/12
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Lilla Laperuta

In regime di cooperativa non può essere ridotto ai soci dipendenti l’orario di lavoro in base ad una scelta operata dal datore in via unilaterale, e dunque in assenza di un previo accordo sindacale. Laddove il datore di lavoro dovesse autonomamente ridurre l’orario di lavoro, egli deve ritenersi comunque obbligato al pagamento della retribuzione. Lo ha reso noto il Ministero del Lavoro nella nota protocollo n. 2589/2012. Si richiama la L. 142/2001 ai sensi della quale il socio lavoratore di una cooperativa, oltre al rapporto associativo, instaura con la società un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, da cui conseguono ex lege determinati effetti giuridici. Fra questi rileva, nel caso specifico, il principio generale della «mora del creditore» di cui agli artt. 1206-1217 del codice civile, in base al quale, quando il dipendente offre la sua prestazione e questa non è accettata per ragioni imputabili all’organizzazione del datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto al pagamento della retribuzione per l’orario di lavoro pattuito Ciò in quanto al datore di lavoro non è consentito ridurre unilateralmente l’orario di lavoro e conseguentemente la retribuzione ai dipendenti in via unilaterale (art. 1372 c.c.).

Di più: il vertice del Welfare evidenzia che le riduzioni operate, senza accordi collettivi che contemplino forme di orario multiperiodale o ridotto, danno luogo di fatto a una fattispecie impropria di lavoro a chiamata con evidenti ripercussioni negative nei confronti dei lavoratori. In sostanza, quale risvolto patologico del fenomeno, viene opportunamente prospettato il rischio del ricorso cosciente ad un sistema volto ad occultare parte delle ore effettivamente lavorate e delle relative retribuzioni imponibili, rendendo la mancanza di un orario normale di lavoro più ardua la verifica della correttezza della dichiarazione circa le ore e le giornate complessivamente lavorate. In conclusione, le società cooperative di produzione e lavoro, come ogni altra impresa, sono tenute a garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l’effettivo svolgimento dell’orario di lavoro pattuito all’atto dell’assunzione, salvo accordi collettivi che introducano un orario di lavoro multiperiodale. L’unica eccezione, secondo il Ministero, è quella del verificarsi di oggettive situazioni di crisi aziendale (ex art. 6, co. 1, lett. d), L. 142/2001), deliberate dall’assemblea e conseguenti ad una riduzione del fatturato.

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