Simulazione relativa e litisconsorzio necessario : Cassazione civile SS.UU sentenza n. 11523 del 14 Maggio 2013

Jole Veltri 09/04/14
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La sentenza che si annota ha origine, dal punto di vista fattuale dall’atto di citazione con cui il sig**** ha proposto un’azione di simulazione relativa, e di dichiarazione di validità del contratto dissimulato, nei confronti della società **** relativa alla compravendita di un complesso immobiliare, intercorsa tra gli eredi di ****, in qualità di venditori, e la società convenuta, la quale avrebbe assunto la qualità di acquirente per interposizione di persona, essendo l’effettivo titolare del diritto di proprietà l’attore medesimo.

Alla compravendita, in sede di rogito ha partecipato anche il sig.****, in qualità di procuratore speciale della società.
L’attore ha dedotto altresì che quest’ultimo aveva agito in nome della società che gli aveva conferito la procura e per conto di esso attore, nei confronti del quale era vincolato da un mandato fiduciario. Aveva inoltre rilasciato, in nome e per conto della società interposta, una dichiarazione, reiterata nel corso degli anni, di titolarità del diritto di proprietà in capo all’attore, ma non aveva mai consegnato a quest’ultimo il founder certificate che avrebbe comprovato l’avvenuta simulazione. Proponeva quindi anche domanda di risarcimento dei danni nei confronti del mandatario, per violazione del pactum fiduciae  ed inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato fiduciario,

A fronte della sentenza di rigetto sia in primo che in secondo grado, della domanda proposta dall’attore, con cui si è dichiarata l’estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giudice, nei confronti degli eredi di****, in ordine alle domande di accertamento della simulazione relativa soggettiva, per interposizione fittizia del predetto atto di compravendita, e si è respinta per difetto di prova, la domanda risarcitoria nei confronti del mandatario, rimasto contumace in primo grado, la Corte di cassazione, ha capovolto  in sede di legittimità il dictum dei giudici di merito.

Gli Ermellini hanno dichiarato il seguente principio di diritto: ”Nella simulazione relativa della compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non è litisconsorte necessario, se nei suoi riguardi il negozio è stato integralmente eseguito e manca ogni suo interesse a essere parte nel giudizio”, respingendo cosi le motivazioni della Corte d’Appello che in ordine alla domanda di simulazione relativa ha affermato che la deduzione difensiva dell’appellante, relativa alla non necessità della notifica della domanda di simulazione relativa agli eredi di **** , per difetto d’interesse, essendo finalizzata l’azione esclusivamente alla sostituzione della parte acquirente, deve ritenersi superata “dalla constatata inesistenza della notifica dell’appello all’appellato , che è indubitabilmente parte necessaria rispetto alle domande di accertamento della simulazione relativa”.

Dopo aver enunciato il suesposto principio di diritto i supremi giudici di legittimità hanno ribadito che proprio perché  nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo, e non viene dedotto ed allegato l’interesse dello stesso ad essere parte del processo, ovvero la consapevolezza e volontà del venditore di aderire all’accordo simulatorio, rimarrà  di regola, irrilevante per chi vende la modifica soggettiva della parte venditrice e perciò integralmente efficace l’accertamento giudiziale compiuto nei soli confronti dell’interposto e dell’interponente; d’altro canto, l’attuazione dei principi del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost., impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario ed il dovere del giudice di verificare preliminarmente la sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso.

La sentenza in esame trae lo spunto quindi per lo svolgimento di un’analisi più ampia ed approfondita sull’istituto dell’interposizione fittizia di persona, prevista a più riprese nel codice civile..Il fenomeno dell’interposizione fittizia ricorre inoltre sia nella simulazione assoluta che in quella relativa. Nella simulazione assoluta il rapporto in cui consiste la simulazione intercorre solamente fra due soggetti :A non vuole essere titolare di un dato diritto e simula quindi con B un atto traslativo di quel diritto. Tramite una controdichiarazione si neutralizza l’effetto traslativo.La simulazione in questi casi non è opponibile ai terzi aventi causa dal simulato acquirente né ai creditori del simulato acquirente che abbiano compiuto atti esecutivi sul bene che abbia formato oggetto del trasferimento, salva la priorità della trascrizione della domanda tendente ad accertarla (art 1415 ss).

L’interposizione fittizia di persona ricorre anche nella simulazione soggettiva relativa, ossia dove vi sia una relazione trilaterale, con il relativo accordo simulatorio, che ricorre quando un soggetto intende acquistare un determinato diritto nella sostanza ma senza farlo apparire.Quindi, sia ha un atto traslativo nel quale il diritto fondamentale trasferito da A a B, viene in realtà trasferito a C.

In virtù di questo tipo di accordo, l’effetto traslativo non si produce in capo dell’acquirente formale, ma in favore di quello sostanziale. Anche questa è un interposizione fittizia, in quanto colui che appare titolare, non è in realtà tale.

Lo stesso fenomeno dalla visuale dei terzi si produce nell’interposizione reale. Una significativa inerenza con la disciplina del interposizione reale di persona che può considerarsi come un negozio fiduciario ricorre con la disciplina del mandato  quando esso ricorre come titolo giustificativo del rapporto fra fiduciante e fiduciario, ossia fra interponente ed interposto. L’effetto traslativo qui si produce effettivamente fra terzo venditore e fiduciario-mandatario, dove quest’ultimo ha l’obbligo di far ricadere l’effetto del negozio giuridico nella sfera giuridica del mandante.

Anche nell’interposizione reale si avrà il trasferimento di un diritto (del tutto valido ed efficace) effettuato dall’interponente a favore dell’interposto. Detto trasferimento viene perfezionato sulla scorta del fatto che l’interposto si sia obbligato a compiere un ulteriore passaggio di mano a favore del beneficiario del rapporto.

A differenza che nell’interposizione fittizia, qui il trasferimento è realmente voluto dalle parti come produttivo di effetti. Non esiste accordo simulatorio inteso a svuotare di valenza questi effetti, esiste piuttosto un accordo fiduciario, diretto a restringere in vario modo la portata dell’atto. In tal caso l’accordo sussiste solo fra acquirente finale ed acquirente sostanziale, mentre nel caso della interposizione fittizia è necessario un accordo trilaterale nel quale vi partecipi un venditore.

Se dunque si evince che sia nella interposizione reale che in quella fittizia la situazione di fronte ai terzi è uguale, tuttavia i mezzi di tutela sono totalmente diversi. Nella simulazione soggettiva relativa l’acquirente dissimulato o sostanziale  che intenda agire in giudizio a tutela dei suoi diritti deve proporre una domanda tendente ad una sentenza di mero accertamento, la quale dichiari che il diritto , trasferito apparentemente a B, in realtà è trasferito ad A.Nella interposizione reale, invece siccome B è effettivamente acquirente del diritto, A dovrà esperire un’azione tendente ad una sentenza costitutiva , la quale pronunci il trasferimento dal  fiduciante al fiduciario.

Considerati gli istituti giuridici menzionati nella suindicata sentenza, la questione sottoposta all’attenzione delle S.U. si incentra sull’ammissibilità del terzo, presunto effettivo destinatario dell’efficacia giuridica dell’accordo, ai fini dell’instaurarsi di litisconsorzio necessario, anche nell’ottica del rispetto dell’instaurarsi del contraddittorio tra le parti, così come prescritto a livello costituzionale all’art. 111.

Più in particolare gli Ermellini sono stati chiamati ad accertare se, in riferimento ad una domanda di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, sia o no necessario integrare il contraddittorio nei confronti del venditore.Sul punto infatti è sempre esistito un contrasto giurisprudenziale fra un indirizzo che ritiene ineludibile la partecipazione del venditore in virtù dell’effetto dichiarativo della pronuncia di simulazione che si espande sull’intero negozio e un altro che non ne ravvisa la necessità quando il contratto sia stato integralmente eseguito nei confronti del venditore ed egli (o le altre parti) non abbia alcun interesse alla partecipazione al giudizio.

Per il primo orientamento infatti, l’integrazione del contraddittorio è indispensabile quando la verifica della simulazione costituisce oggetto diretto di una domanda e non solo di un’eccezione o comunque di un accertamento incidentale, trattandosi di un’esigenza derivante dalla necessità dell’accertamento dell’accordo simulatorio, di natura trilatera, necessariamente da compiersi nei confronti di tutti i partecipi allo stesso in quanto verso tutti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti dichiarativi. (cui si possono ascrivere le seguenti pronunce; Cass. n. 13261 del 1999; Cass. n. 15633 del 2002; Cass. n. 6762 del 2003; Cass. n. 22054 del 2004).

Per il secondo, non è invece indispensabile la presenza in giudizio del venditore in qualità di litisconsorte necessario nella controversia promossa dal terzo nei confronti dell’acquirente dissimulato, quando il contratto sia stato integralmente eseguito nei confronti del venditore medesimo e conseguentemente possa essere escluso ogni suo interesse a conservare quale contraente la persona interposta, anziché la persona reale. (cui sono riferibili Cass. n. 15955 del 2009; Cass. n. 26365 del 2010).

Secondo l’ordinanza interlocutoria l’indirizzo che nega la necessità dell’integrazione del contraddittorio non costituisce un temperamento del precedente ma si pone in netto contrasto con esso. Nel primo si postula l’immanenza dell’interesse del venditore anche a prescindere dai risvolti pratici relativi all’adempimento delle obbligazioni derivanti dal negozio traslativo, per il solo fatto che la pronuncia richiesta al giudice sia funzionale ad un’esigenza di certezza delle relazioni giuridiche, destinata a fare stato nei confronti dell’alienante. Nel secondo si ritiene necessaria la valutazione in concreto di tale interesse.

E sulla base di tale ultima considerazione i supremi giudici della Corte di Cassazione ritengono che ove sia escluso ogni interesse del venditore a contestare l’impugnazione del negozio traslativo, cioè a difenderne la sincerità circa la persona dell’altro contraente  non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’alienante non versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario. Non è indispensabile, infatti ai fini della declaratoria della simulazione, la sua presenza in giudizio, essendo al riguardo interessati solo il compratore apparente e chi vanta il diritto in base al contratto simulato

L’elemento decisivo ai fini della affermazione o esclusione della necessità del litisconsorzio con il venditore consiste, quindi, nell’interesse del medesimo alle sorti dell’accordo simulatorio destinato all’interposizione fittizia della parte acquirente. Richiamando la sentenza n. 3100 del 1963, essi ribadiscono che: “a differenza che nella simulazione assoluta la quale, importando la nullità del negozio, rende necessario che il giudizio si svolga nei confronti di tutti i partecipi dello stesso, per cui si configura la tipica ipotesi del litisconsorzio necessario, la simulazione relativa non determina la nullità del negozio ma soltanto la sostituzione della persona interposta con quella reale. Ne consegue che l’alienante è normalmente estraneo alla contestazione relativa all’appartenenza della cosa oggetto del negozio. La sua partecipazione al giudizio può essere giustificata solo sulla base di un particolare interesse a conservare quale contraente l’originario stipulante”.

Oltre all’assenza di un interesse diretto del venditore all’esito dell’azione di simulazione, la vendita inoltre deve aver avuto integrale esecuzione con il completo versamento del corrispettivo e il perfezionamento dell’effetto traslativo. In questa situazione soltanto il simulato e il dissimulato acquirente sono interessati effettivamente all’esito del giudizio.

Da ciò ne deriva che il rilievo dell’interesse concreto ad agire o a contraddire del venditore costituisce una questione rilevabile d’ufficio come tutte le questioni relative alla legittimazione ad agire, costituendo una, anzi la prima condizione dell’azione. Ma la individuazione di questo interesse deriva dalle deduzioni ed allegazioni delle parti sulla natura, il contenuto e l’efficacia dell’accordo simulatorio.

Deve cioè emergere chiaramente l’interesse del terzo ad aderire all’accordo simulatorio. Se nessun indizio è fornito al riguardo, ma anzi sia allegata l’integrale esecuzione del negozio traslativo dalla parte dell’alienante, la necessità del litisconsorzio deve escludersi, potendosi al più discutere dell’adempimento del relativo onere probatorio.

 

Occorre ricordare che anche l’orientamento che sostiene la necessità della partecipazione del venditore al giudizio, esclude tuttavia la necessità del litisconsorzio quando la simulazione venga prospettata in via di eccezione e non di azione. In questo caso si afferma che l’accertamento nei confronti del terzo (alienante) abbia natura esclusivamente strumentale e conseguentemente efficacia incidentale. (Cass. n. 5626 del 1986; Cass. n. 869 del 1995; Cass. n. 6762 del 2003)

Esso, però, sembra prescindere del tutto dall’interesse concreto dell’alienante all’accordo simulatorio, nel senso che ciò che conta è riportare alla luce, con una sorta di effetto erga omnes (ancorché sempre e soltanto nei limiti della capacità espansiva del giudicato) la volontà effettiva delle parti e la ‘verità’ del negozio, trascurandosi del tutto la fase esecutiva del contratto. Ciò si desume, ancorché indirettamente, dalle numerose pronunce che affermano la necessità del litisconsorzio necessario anche nell’ipotesi in cui la domanda sia infondata (Cass. n. 2170 del 1979; Cass. n. 4940 del 1980). La funzione dell’azione di simulazione di ristabilire la certezza dei rapporti giuridici fa quindi sì che la posizione del terzo contraente “non si esaurisce nel riconoscimento della funzione semplicemente figurativa dell’acquirente fittizio, ma è rivolta anche all’assunzione di diritti ed obbligazioni nei confronti dell’interponente”. Ma quali siano questi diritti ed obblighi endocontrattuali dopo il trasferimento del bene e il versamento del prezzo non è agevole comprendere. In sostanza, nella simulazione relativa per interposizione fittizia della persona dell’acquirente, ove siano state adempiute le obbligazioni tipicamente connesse alla causa del negozio (trasferimento del bene e pagamento del corrispettivo) la sentenza che accerti l’interposizione e dichiari che l’interponente è l’effettivo acquirente produce integralmente i suoi effetti ‘utili’ anche in assenza dell’alienante. Dal punto di vista di chi vende la modificazione soggettiva della parte compratrice – salvo eccezioni che devono, però, formare oggetto di specifica allegazione e dimostrazione – deve dunque ritenersi irrilevante e l’accertamento giudiziale in assenza dell’alienante, che non può trarre alcuna utilità dalla dichiarazione di simulazione relativa, rimane integralmente efficace nei confronti dell’interposto e dell’interponente, in quanto uniche parti vincolate dall’intesa simulatoria. A conclusione di questa breve disamina, gli Ermellini, abbracciando l’orientamento che ritiene non esser litisconsorte necessario il venditore nell’ipotesi di un’interposizione fittizia di dell’acquirente nel contratto di compravendita immobiliare, hanno quindi sottolineato che per poter attivare la garanzia di difesa di cui all’articolo 111 Cost occorre dunque che, da una parte, la parte interessata provi il suo effettivo coinvolgimento nell’accordo simulatorio; dall’altra, il giudice deve verificare la sussistenza di tale interesse a contraddire prima di ordinare l’esecuzione di un’attività produttiva, onde evitare un ingiustificato allungamento dei termini processuali.

Jole Veltri

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