Sicurezza urbana e ordinanze sindacali, il presupposto dell’urgenza va riferito al pericolo in sé

Redazione 13/10/11
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Al Sindaco è attribuito il potere di adottare ordinanze di necessità ed urgenza, strumento assai incisivo dal momento che consente, secondo le consuete ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali di disporre anche in deroga a previsioni di legge, al fine di fronteggiare un pericolo di danno grave ed imminente per la generalità dei cittadini. La legittimazione di tale potere straordinario si rinviene nell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali).

Tale articolo (seppure la sentenza 4-7 aprile 2011, n. 115 della Corte Costituzionale lo ha ritenuto illegittimo nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»), è da interpretarsi nel senso che il requisito dell’urgenza è riferito al pericolo in sé e non al fattore causale del rischio. In tali termini si è espresso il Tar Emilia Romagna nella sentenza n. 330 del 4 ottobre. Ne deriva che anche quando il potere del Sindaco è esercitato per risolvere (o anche per iniziare ad affrontare), una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica, anche se non nell’immediatezza temporale del fattore che ha provocato il rischio, quel potere è comunque esercitato entro i confini previsti dalla norma. La ratio, infatti, è di assicurare un elevato grado di tutela alla sicurezza urbana. Ciò, nella fattispecie oggetto di controversia, implica che la chiusura anticipata dell’esercizio pubblico (dalle 23.00 alle 20.00) non deve necessariamente essere assistita dalla riprova della responsabilità, in senso soggettivo, del gestore del bar nell’avere causato la situazione di pericolo e di insicurezza, ma è sufficiente che l’esercizio commerciale sia un luogo di abituale frequentazione e ritrovo, soprattutto nelle ore notturne, di soggetti dediti ad attività che arrecano disturbo alla pubblica quiete, alla pubblica sicurezza e incolumità (Lilla Laperuta).

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