Sicurezza sul lavoro: infortunio e responsabilità del legale rappresentante di società (Cass. pen. n. 49214/2012)

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Massima

C’è la responsabilità del legale rappresentante di una società appaltatrice di lavori di costruzione di un fabbricato per l’infortunio mortale occorso ad un prestatore di lavoro – non regolare – che precipita nel vano di uno degli ascensori presenti in loco sul cantiere. 

 

 

1.     Premessa

 

Nella decisione in commento del 18 dicembre  2012, n. 49214  i  giudici della Corte di Cassazione hanno precisato che in caso di infortunio mortale di un prestatore di lavoro che non sia regolare ed in mancanza di protezione di un vano ascensore, è responsabile il legale rappresentante della società appaltatrice dei lavori di costruzione di un fabbricato (nella fattispecie concreta un albergo).

 

 

2. La fattispecie

 

In primo grado il tribunale aveva condannato il ricorrente alla pena della reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, in quanto lo aveva ritenuto responsabile del decesso del lavoratore, avvenuto a causa della caduta nel vano di uno degli ascensori presenti sul cantiere in costruzione.

A tale soggetto erano state contestate una serie di violazioni della normativa antinfortunistica, commesse in qualità di responsabile dei lavori e responsabile della società.

In sede di appello la Corte confermava la sentenza di primo grado, modificando in parte la ricostruzione operata in primo grado.

Precisava la Corte che il soggetto imputato, che era il legale rappresentante della società (1), che non era proprietaria del fabbricato in costruzione, bensì di una delle società appaltatrici dei lavori.

All’appellante, il quale contestava la natura meramente congetturale della ricostruzione del tribunale, secondo cui il soggetto “ sarebbe precipitato da un piano alto stante l’assenza di protezione del vano ascensore, la Corte territoriale replicava che risultava accertata la caduta dall’alto della vittima, in ragione delle caratteristiche dell’evento, della posizione del cadavere, rinvenuto all’interno del vano ascensore al piano interrato, e ai risultati dell’autopsia, dell’esame del medico patologo, che aveva escluso la ricorrenza di patologie o alterazioni psico-fisiche della vittima idonee a costituire causa della morte e prima ancora della caduta”.

Si legge ancora testualmente nella sentenza in commento che …”Ribadita quindi la causa ultima del decesso della vittima, la Corte distrettuale condivideva il giudizio del primo giudice, secondo il quale la precipitazione era stata determinata dal mancato idoneo sbarramento delle aperture prospicienti il vuoto del vano ascensore.

Tanto emergeva sia dalle testimonianze già indicate dal primo giudice che da quelle del maresciallo dei carabinieri (Omissis) e del tecnico della Asl (Omissis), intervenuti in occasione dell’infortunio. Il fatto, esposto dall’imputato, che i lavori fossero in fase di ultimazione per la predisposizione ed il montaggio degli ascensori – e che pertanto fosse necessaria la rimozione dei presidi fissi prima sussistenti – era ritenuto dalla Corte distrettuale non decisivo nel senso auspicato dall’imputato, non essendo comunque consentita la sussistenza di vani non protetti stabilmente, a meno che non fosse stato inibito l’accesso al luogo in via generale ed assicurata, attraverso la presenza di responsabili, che nessuno violasse tale prescrizione facendo ingresso nell’area pericolosa”.

Quanto ancora alla doglianza avanzata dall’appellante riguardo al ritenuto rapporto di lavoro irregolare del deceduto, il giudice d’appello aveva evidenziato come la vittima avesse lavorato per la società fino al pensionamento e che dopo tale data era stato, spesso, visto in loco sul cantiere.

Si legge testualmente in sentenza che “secondo le emergenze processuali, continuava la Corte territoriale, tale presenza era dovuta allo svolgimento di attività saltuaria di pulizia e di manutenzione del cantiere, nonchè all’utilizzo della pulsantiera della gru. Lo stesso giorno dell’infortunio molti testi avevano visto il (Omissis) operare in cantiere ed anche la convivente della vittima aveva dichiarato di essere a conoscenza dell’esistenza di rapporti di lavoro non regolare con il (Omissis). La natura meramente di fatto del rapporto di lavoro non aveva riflessi sull’obbligo di adottare tutte le misure necessarie ai fini antinfortunistici; nè poteva essere sufficiente invocare il divieto di accesso in cantiere agli estranei, visto che l’ingresso della persona offesa nello stesso non era preclusa”.

 

3. Conclusioni

 

Nella decisione in commento del 18 dicembre 2012, i giudici della Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, hanno affermato che la corte di merito (2) ha precisato perché ha ritenuto che la vittima stesse rendendo la propria opera per l’impresa in questione, ovvero: aveva lavorato alle dipendenze dell’imputato sino a non molto tempo prima del tragico evento.

Dopo il pensionamento era stato visto in cantiere, intento a svolgere lavori di pulizia nonché di manutenzione, utilizzando la pulsantiera della gru.

Tali attività si erano protratte sino al giorno dell’evento infortunio.

Per quanto concerne la sussistenza della trasgressione della regola cautelare, i giudici di cassazione hanno fatto riferimento all’obbligo di dotare le aperture prospicienti il vuoto di idonee protezioni.

Nel caso de quo anche il ricorrente conveniva sul fatto che i presidi fissi erano stati rimossi al fine di svolgere gli ultimi lavori.

Tale fatto, però, secondo l’esponente, non implica che fosse autorizzata dalla legge la mancanza di misure di protezione.

Da un lato potevano ben rimanere quelle fisse, da rimuovere ed apporre quotidianamente; o ancora, secondo quanto precisato anche dalla corte di appello, interdire l’accesso a chiunque non dovesse svolgere  quei lavori sulle aperture e controllare che il divieto venisse rispettato.

 

 

4. Giurisprudenza

 

Vi è la responsabilità di un committente di lavori edili per mancato invio di documentazione relativa alla ditta appaltatrice: certificato di iscrizione alla camera di commercio e DURC. (Cass. pen., 11 gennaio 2013, n. 1447)

 

Vi è la responsabilità del legale rappresentante di una s.p.a. per infortunio occorso ad un lavoratore dipendente che, intento a lavorare sulla macchina denominata “tubiera ST3” per la produzione di sacchi di carta, si avvedeva che il prodotto stava uscendo sporco di inchiostro, sicchè eseguiva le operazioni di pulizia da una piattaforma sopraelevata ma durante tali operazioni il cilindro retrostampa gli trascinava la mano verso la convergenza del cilindro incastrandola tra i due rulli e – attesa la mancanza di protezione totale (anche laterale) dei cilindri – determinava varie lesioni da trauma da schiacciamento. (Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 2012, n. 48231)

 

Vi è responsabilità del rappresentante legale e del socio e responsabile tecnico di una srl per aver cagionato ad un dipendente, per colpa e per inosservanza della disciplina antinfortunistica, lesioni personali gravissime, in quanto la vittima, mentre si trovava sopra un soppalco per eseguire rilevamenti dimensionali, cadeva dallo stesso a causa del cedimento di uno dei pannelli, precipitando al suolo da un’altezza di circa sette metri. (Cass. pen., 12 novembre 2012, n. 43814)

 

Vi è responsabilità della legale rappresentante di una srl per aver consentito che il dipendente F. procedesse al taglio di alcune piante a bordo del cestello di un mezzo meccanico denominato “ragno”, senza l’adozione delle necessarie precauzioni, con la conseguenza che il lavoratore veniva a contatto con la linea elettrica a media tensione che si trovava nei pressi, riportandone lesioni letali. Alla donna è stato in particolare mosso l’addebito di non aver adeguatamente valutato il rischio, di non aver adottato misure tecniche ed organizzative appropriate e di non aver in particolare adottato la precauzione risolutiva costituita dalla interruzione temporanea della erogazione dell’energia elettrica nel corso della lavorazione. (Cass. pen.,  19 marzo 2012, n. 10702)

 

In tema di prevenzione infortuni, se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme è il legale rappresentante dell’ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria. (Nell’occasione la Corte ha ulteriormente affermato che il legale rappresentante non può esimersi da responsabilità adducendo una propria incapacità tecnica, in quanto tale condizione lo obbliga al conferimento a terzi dei compiti in materia antinfortunistica). (Cass. pen., Sez. 3,  23 maggio 2007,  n. 24478 rv. 236955; Cass. pen., Sez. 3, 4 luglio 2006, n. 28358 del Rv. 234949) 

  

 

Manuela Rinaldi 
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

 

 

_________ 

(1) SRL.

(2) Con motivazione non manifestamente illogica.

Sentenza collegata

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