Sempre più ampia la responsabilità del datore per gli incidenti occorsi ai propri dipendenti durante lo svolgimento della prestazione.
Con sentenza n. 31571 dell’8-8-2011, la Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che non è sufficiente predisporre un ambiente di lavoro adeguato ed immune da rischi: il datore di lavoro ha altresì l’obbligo di vigilare anche sui macchinari usati dai propri dipendenti, quali mezzi adoperati per eseguire la prestazione dovuta.
E, in caso di infortunio, il datore di lavoro ne risponde sempre in prima persona, anche nelle ipotesi di macchinario difettoso e a prescindere da una eventuale e concorrente responsabilità del produttore. Egli, infatti, in qualità di responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marcatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità.
Secondo la Suprema Corte, dunque, sussiste tendenzialmente un nesso di causalità fra il comportamento omissivo del datore di lavoro e l’evento infortunio e/o morte (Biancamaria Consales).
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