Sicurezza lavoro: l’imprudenza del lavoratore ricade sul datore di lavoro che non rispetta le norme antinfortunistiche deve risarcire il lavoratore “imprudente”

Redazione 19/07/11
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Vige l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la salute del lavoratore, in quanto bene primario e indisponibile anche in relazione a condotte volontarie e di segno contrario. Pertanto, il datore di lavoro è comunque responsabile ex art. 2087 c.c. per l’infortunio subito dal dipendente nell’esercizio dell’attività lavorativa anche quando il lavoratore abbia tenuto una condotta imprudente, ma sia dimostrato che tale condotta fu determinata o anche solo agevolata da un assetto organizzativo del lavoro non rispettoso delle norma antinfortunistiche.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 14507 del 1° luglio 201, con la quale, ancora una volta, viene affrontato il delicato problema della sicurezza sul lavoro, ribadendo un importantissimo principio, peraltro già affermato in altre precedenti pronunce (Cass. Sez. lav. 08/04/2002 n. 5024).

La responsabilità sussiste quando il datore, pur conoscendo (o pur ignorando colpevolmente) l’assetto organizzativo deficitario sotto il profilo “sicurezza”, abbia omesso di apportare tutti quegli accorgimenti che avrebbero eliminato ogni fonte di pericolo per il lavoratore in quel determinato contesto lavorativo.

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