Sì della Corte costituzionale alla retrodatazione della custodia cautelare in carcere

Redazione 26/07/11
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Con la sentenza n. 233/2011, depositata il 22 luglio, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 297, co. 3, del c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità di retrodatare la custodia cautelare in carcere quando, in presenza di una cosiddetta contestazione a catena, per i fatti contestati nella prima ordinanza l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato prima dell’adozione della seconda misura.

La sentenza offre un’interpretazione del problema diversa da quella che poco prima avevano dato le Sezioni Unite della Cassazione, contrarie alla retrodatazione.

Ad avviso dei giudici della Consulta, interpretare la norma in senso contrario alla retrodatazione, comporterebbe una disparità di trattamento per situazioni in sostanza uguali, violando quindi l’art. 3 della Costituzione, in quanto i coimputati dei medesimi reati si vedrebbero negato o riconosciuto il diritto alla scarcerazione, a seconda che nei loro confronti si sia formato o meno il giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare, col risultato di penalizzare coloro che abbiano scelto riti alternativi al giudizio ordinario e omesso di impugnare la sentenza di condanna.

Inoltre, in materia di contestazioni a catena, le norme del codice devono essere interpretate nel senso di evitare che possibili colpevoli inerzie dell’autorità giudiziaria possano incidere in senso negativo sulla permanenza in vinculis dell’imputato, determinando uno spostamento in avanti del giorno dal quale si computano i termini massimi di durata delle misure cautelari.

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