Sezioni Unite: sanzioni all’avvocato che incassa in silenzio il compenso dalla compagnia assicurativa

Redazione 01/08/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 13621 del 31 luglio 2012 le Sezioni Unite della Cassazione hanno applicato l’art. 40 del Codice deontologico forense, che prevede la responsabilità disciplinare del professionista, nei confronti di un avvocato colpevole di aver taciuto al collega di aver intascato l’onorario dal cliente, e dalla compagnia assicurativa dell’assistito.

Il professionista era intervenuto in aggiunta al primo difensore, eppure aveva rivendicato la gestione esclusiva della pratica pur di incassare il compenso da parte dell’assicurazione.

L’assistito, una ginecologa coinvolta in un procedimento penale per la morte di un neonato, aveva una assicurazione destinata a coprire eventuali spese per essere assistita laddove si fossero verificati episodi di colpa medica.

L’avvocato scorretto, al corrente della circostanza, aveva ben pensato di tacere all’assistita di aver richiesto l’intervento dell’assicurazione e di aver percepito la somma che era compito di questa coprire in relazione diretta al mandato conferito dalla cliente.

Non solo: il professionista ammette che l’assicurazione aveva precisato che avrebbe liquidato un solo difensore, e di aver perciò taciuto la circostanza anche al collega nominato insieme con lui.

La norma del Codice deontologico, invece, impone al professionista di informare il cliente sullo svolgimento del mandato, presupposto fondamentale del rapporto di fiducia sui cui lo stesso si fonda.

Doppia scorrettezza, quindi, da parte dell’avvocato: nei confronti della cliente e del codifensore. Tali comportamenti non possono essere esenti dalla sanzione disciplinare, come avvisano le Sezioni Unite.

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