Separazione e divorzio: a chi vanno gli assegni familiari?

Redazione 24/11/16
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In caso di separazione o divorzio, gli assegni familiari percepiti da uno dei due coniugi spettano al genitore che ha ottenuto l’affidamento dei figli. Questo sia nel caso in cui a percepire il sussidio sia il genitore a cui sono stati assegnati i figli, sia nel caso in cui ad averne diritto sia l’ex partner. Non solo: gli assegni familiari vengono erogati in aggiunta all’assegno di mantenimento.

Vediamo nello specifico come funzionano gli assegni familiari.

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Cosa sono gli assegni familiari?

Gli assegni al nucleo familiare (ANF) sono un contributo previdenziale che lo Stato corrisponde ai lavoratori dipendenti e ai pensionati aventi un nucleo familiare numeroso e con un reddito complessivo basso.

In particolare, gli assegni sono corrisposti ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps e ai titolari di pensioni che facciano parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia inferiore a determinate cifre stabilite ogni anno per legge. L’importo dell’assegno varia a seconda della fascia di reddito e del numero dei componenti della famiglia.

Gli assegni familiari vanno al genitore a cui sono affidati i figli?

Gli assegni familiari, salvo il caso in cui si sia giunti espressamente a un diverso accordo tramite separazione consensuale, spettano di diritto al coniuge collocatario, cioè al genitore che ha ottenuto l’affidamento dei figli.

La Legge n. 151/1975 prevede inoltre che gli assegni familiari spettano al genitore collocatario “sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”. In altre parole, il genitore che effettivamente percepisce gli assegni, se non ha l’affidamento dei figli, è tenuto a corrisponderli all’ex partner.

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A chi spettano gli assegni nel caso di affidamento condiviso?

Cosa succede, invece, nel caso in cui il figlio non sia dato in affidamento esclusivo a uno dei due coniugi?

Nel caso di affidamento condiviso, come si legge sul sito internet dell’Inps, “entrambi i genitori affidatari hanno diritto all’ANF”. La scelta tra quale dei due genitori possa usufruire della prestazione è quindi rimandata a un accordo tra le parti.

Ma attenzione: se i due coniugi non riescono a trovare un accordo, anche in questo caso gli assegni familiari sono concessi al genitore che materialmente vive con i figli.

Gli assegni familiari sono versati in aggiunta al mantenimento

È importante sapere che gli assegni familiari sono un beneficio che si va a sommare all’assegno di mantenimento, che deve essere sempre pagato per intero. Non è possibile, quindi, decurtare dall’assegno di mantenimento la somma corrispondente agli assegni familiari versati al coniuge.

Questo perché assegni familiari e mantenimento sono due contributi del tutto separati e con funzioni diverse. Chi trattiene gli assegni familiari dal mantenimento versato all’ex partner commette il reato di appropriazione indebita e deve risponderne a norma di legge.

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Guida alle buone prassi per la composizione del contenzioso familiare

Negli ultimi anni il principio di bigenitorialità rappresenta sempre più il principale punto di riferimento per tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati a confrontarsi con la crisi della famiglia conseguente alla separazione dei genitori. La fine dell’unione di coppia deve preservare la responsabilità genitoriale e l’accesso dei figli ad entrambi i genitori e ad entrambe le stirpi, nonni e famiglie di origine. Si promuove così la qualità della funzione genitoriale e la lealtà dei figli verso la famiglia e le sue storie generazionali; non esclusivamente verso l’uno o l’altro dei mondi genitoriali. Il percorso della separazione evolve in tempi non brevi e passa attraverso varie fasi. Riguarda l’aspetto mentale, sia sul piano cognitivo che emotivo, la relazione con l’altro e con i figli e la riorganizzazione del funzionamento della famiglia anche nella quotidianità. Può dare luogo a conflitto anche di elevata intensità con il rischio di pregiudizio di un adeguato esercizio della responsabilità genitoriale in una fase molto delicata della vita della famiglia.È dunque maturata negli operatori – sia provenienti dalla cultura psicosociale che giuridica – la convinzione che la tutela giurisdizionale dei diritti non sia il modo più appropriato e completo per la neutralizzazione del conflitto familiare, mai comunque di prima scelta. Legislatore, giudici ed avvocati sono dunque alla ricerca di modalità alternative al processo che consentano una gestione più costruttiva del conflitto familiare, utile a salvaguardare il più possibile l’unità genitoriale al di là della separazione della coppia.Queste modalità alternative si sono articolate in tempi recenti in una tipologia di buone prassi nella composizione del contenzioso familiare tra loro anche molto diverse: tutte utili allo scopo, ma ciascuna nell’appropriato contesto. Il presente manuale si offre agli operatori come prima guida di consultazione entro questo panorama così eterogeneo per consentire un’adeguata opportunità di informazione e scelta alle parti.Cesare BulgheroniAvvocato, è professore a contratto del corso di diritto dell’ADR e di quello di tecniche di gestione dei conflitti presso la LIUC, Università Cattaneo di Castellanza, nonché professore a contratto presso l’Università dell’Insubria a Como del corso di diritti religiosi e mediazione familiare e comunitaria. È mediatore civile, commerciale e familiare, formato al metodo della coordinazione genitoriale. Docente accreditato al Ministero di Giustizia per la formazione dei mediatori ai sensi del DM 180/10. Consigliere dell’Ordine Forense di Varese per oltre un decennio. Si occupa professionalmente di mediazione e gestione dei conflitti dal 1998. Mediatore presso l’Ordine Forense di Milano, Busto Arsizio e Varese. Autore di numerosi lavori in materia di mediazione civile e familiare. Ricercatore e critico dei sistemi di soluzione delle controversie alternativi al giudizio ha preso parte a numerosi convegni e gruppi di lavoro in tema di alternative dispute resolution.Paola VenturaAvvocato mediatrice familiare e civile; è formata alla Pratica Collaborativa, nonché al metodo della Coordinazione Genitoriale. All’interno dello Studio Legale LA SCALA S.T.A.P.A. (di cui è fondatrice), svolge attività professionale nell’ambito del diritto di famiglia, family office e quale esperta ADR in generale. Da oltre vent’anni si occupa di gestione del conflitto, di mediazione e A.D.R., sia come mediatore che come formatore. È docente accreditato al Ministero di Giustizia per la formazione dei mediatori ai sensi del DM 180/10. È membro del comitato scientifico dell’Associazione dei professionisti collaborativi – AIADC. Ha svolto attività di formazione per numerosi enti (Università e Associazioni Forensi) nell’ambito della mediazione civile e familiare, e, più in generale degli strumenti ADR.Marzia BrusaPsicologa Esperta in Psicologia Giuridica. Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Varese e Consulente Tecnico di Parte sul territorio nazionale. Formata al metodo della Coordinazione Genitoriale. Socio fondatore dell’Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali e membro del Consiglio Direttivo. Ha esperienza decennale all’interno dei Servizi Tutela Minori, dove ha gestito casi di famiglie con minori su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria in ambito civile e penale. È una delle socie fondatrici dello studio Teseo – Centro di Consulenza per la Famiglia, dove lavora in collaborazione ad altre figure professionali (sociali, psicologiche e legali) per la presa in carico integrata dei nuclei familiari in situazioni di crisi. All’interno dello Studio svolge attività clinica, oltre che di supervisione e formazione. Si occupa in particolare di percorsi di valutazione e sostegno alle capacità genitoriali e alla gestione della co-genitorialità in regime di separazione o divorzio.

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