La Cassazione chiarisce quando può ricorrere il reato di invasione di terreni o edifici

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 (Annullamento senza rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 633)

Il fatto

La Corte d’appello di Brescia confermava le condanne inflitte dal Tribunale di Brescia: a E. N. per i reati a lei ascritti ex artt. 110, 112, nn. 1, 633, commi 1 e 2, e 639-bis cod. pen. (capo A), ex artt. 112 n. 1, 340, comma 1, cod. pen. (capo B) e ex artt. 110, 112 nn. 1 e 2, 610, 339, comma 2, 61 nn. 2 e 10 cod. pen. ex artt. 110, 112 nn. 1, 610, 339, comma 2, 61 nn. 2 e 10 cod. pen. (capo C), unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, per avere invaso l’Area dei Servizi della Persona del Comune di M. al fine di occuparla, così interrompendone l’attività e costringendo i dipendenti comunali con minacce a interrompere il loro lavoro, come decritto nelle imputazioni; per le stesse condotte, a G. C. e a C. T., ma con le aggravanti ex artt. 340, comma 2, e 112, comma 2, cod. pen. perché promotori, organizzatori e direttori dell’azione criminosa.

In particolare, T. era stato ritenuto l’autore materiale della violenza privata decritta nel capo C (fare aprire la porta dell’edificio frapponendo il suo piede fra l’uscio e il battente e poi spalancarla violentemente) e, inoltre, condannato ex art. 341 bis cod. pen. per avere oltraggiato gli agenti della Polizia locale nei modi descritti nel capo E delle imputazioni.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento proponevano ricorso per cassazione gli imputati per il tramite dei loro difensori.

Nel dettaglio, nei ricorsi congiunti di C. e N., si deducevano: a) inosservanza o erronea applicazione dell’art. 633 cod. pen. e mancanza di motivazione sulla sussistenza del reato di invasione arbitraria di edificio (pubblico) mancandone il dolo specifico richiesto dalla norma perché la presenza degli imputati (peraltro in edificio aperto al pubblico) era stata solo temporanea e proseguì con incontri consensuali fra i manifestanti e gli amministratori comunali e perché la nozione di profitto considerata dalla norma era pertinente al bene oggetto dell’invasione e essi non miravano al possesso o al godimento dell’edificio essendo entrati a più riprese e non risultava che C. e N. fossero presenti quando T. era riuscito a fare aprire la porta dell’edificio e, quindi, consapevoli della iniziale arbitrarietà dell’accesso; b) inosservanza o erronea applicazione dell’art. 640 cod. pen. e mancanza di motivazione sulla sussistenza del reato di interruzione di pubblico servizio perchè l’interruzione non riguardava il complesso dell’attività dell’ufficio pubblico ma solo l’Area dei Servizi alla Persona e sulla sussistenza del dolo (quantunque generico); c) inosservanza o erronea applicazione dell’art. 610 cod. pen. e mancanza di motivazione sulla sussistenza di violenze o minacce integranti il reato ex art. 610 cod. pen. o, per altro verso, della esimente ex artt. 54 e 59 cod. pen. nella forma (almeno putativa) del cosiddetto “soccorso di necessità essendo stato trascurato che le condotte erano volte a trovare una abitazione per una famiglia in difficili condizioni; d) inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62, n. 1, cod. pen. cod. pen. essendo stato disconosciuto il “motivo di particolare valore morale e sociale” nonostante il fatto che le condotte fossero state ispirate a principi di solidarietà tutelati dalla Costituzione e che il diritto alla abitazione rientri fra quelli fondamentali.

Nel ricorso di T., invece, si deducevano: a) erronea applicazione dell’art. 633 cod. pen. e vizio di motivazione nel ravvisare il reato di arbitraria invasione di edificio pubblico pur mancando nella fattispecie il cosiddetto “spoglio funzionale” poiché gli imputati non avevano agito interessati all’edifico in sé (anzi, vi entrarono in relazione alla sua destinazione funzionale), la cui occupazione costituiva solo un accidente della condotta tramite la quale era stata provocata la interruzione del pubblico servizio per cui in questa seconda fattispecie avrebbe, semmai, dovuto ritenersi assorbita; b) erronea applicazione dell’art. 340 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione per non avere vagliato se gli imputati avessero impedito a altri utenti di avvalersi del servizio pubblico o agli impiegati di erogarlo (anzi, essi avevano agito appunto per attivare l’erogazione di un servizio cui era preposta l’Area dei Servizi della Persona del Comune); c) mancanza di motivazione sulla sussistenza della violenza privata per non avere valutato se la condotta ascritta a T. ex art. 610 cod. pen. avesse costituito reato autonomo o solo modalità esecutiva della invasione arbitraria ex art. 633 cod. pen.; d) mancanza di motivazione e erronea applicazione della legge nel disconoscere la scriminante dello stato di necessità essendo stato trascurato che le condotte miravano a trovare una abitazione per una famiglia in condizioni di gravi difficoltà e che i Servizi sociali, pur già edotti, avevano trovato immediatamente una soluzione solo dopo l’intervento dei manifestanti; e) mancanza di motivazione nella parte in cui per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (capo E) essendo stata esclusa la scriminante ex art. 393 bis cod. pen. e trascurato i contenuti degli esami degli imputati T. e C. che riferivano atteggiamenti e atti del comandante della Polizia locale eccedenti l’ambito delle sue funzioni.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione 

Il primo motivo dei ricorsi congiunti di C. e N. e il primo motivo del ricorso di T., relativi al capo A, veniva trattati congiuntamente e ritenuti ambedue fondati.

Si osservava a tal proposito che il dolo specifico nel reato di invasione di terreni o edifici comporta la coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, alternativamente “al fine di occuparli” oppure “al fine di trarne altrimenti profitto” e deve ricomprendere anche la coscienza e volontà di attuare una turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene da parte del suo titolare, per una delle indicate finalità soggettive (Sez. 2, 31811 del 08/05/2012): in altri termini, ha una finalizzazione specifica nella occupazione – o nel conseguimento, in altro modo, di un profitto – che non è provata dalla consapevolezza della illegittimità dell’occupazione perché occorre, in ogni caso, la finalizzazione specifica (Sez. 2, n. 2592 del 17/11/2005; Sez. 2, n. 14799 del 24/01/2003).

Oltre a ciò, veniva postulato che l’utilità perseguita può essere diretta o indiretta, non necessariamente individuale ma anche di ordine morale (Sez. 6, n. 1763 del 16/12/2002; Sez. 2, n. 6937 del 27/10/1976; Sez. 1, n. 2520 del 02/02/1972) o sociale o politico (Sez. 2, n. 993 del 16/06/1961) il che può avvenire anche con una occupazione che non sia permanente (Sez. 2, n. 10222 del 08/03/1977; Sez. 2, n. 224 del 03/02/1969).

A fronte di tale quadro ermeneutico, si rilevava tuttavia che il reato non sussiste se chi è entrato nell’immobile altrui, pur in assenza del consenso del proprietario, lo ha fatto a fini diversi dal suo utilizzo (Sez. 2, n. 16657 del 16/01/2014; Sez. 2, n. 25947 del 07/05/2013; Sez. 2, n. 42597 del 27/10/2009) o se esistono dati univocamente dimostrativi della finalità di dare inizio a un possesso meramente transitorio oppure occasionale che, per la sua precarietà, non realizzi un potere di fatto sul bene da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014; Sez. 2, n. 19079 del 03/05/2011) posto che integra il reato di invasione immobili soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell’edificio da parte del titolare dello ius excludendi secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica che le è impressa dal dominus (Sez. 2, n. 25438 del 18/04/2017; Sez. 2, n. 6492 del 24/01/2003).

Orbene, una volta terminato questo excursus giurisprudenziale, i giudici di legittimità ordinaria osservavano come nel caso di specie l’utilizzazione dell’immobile comunale non rientrasse in alcun modo fra gli scopo perseguiti dagli imputati e pertanto, veniva disposto l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di tutti i ricorrenti, limitatamente al capo A), perché il fatto non costituisce reato.

Ciò posto, il secondo motivo di ricorso dei ricorsi congiunti di C. e N. e il secondo motivo del ricorso di T. erano anch’essi trattati unitariamente, ma considerati infondati

Difatti, una volta postulato che costituisce interruzione di ufficio o di pubblico servizio ogni condotta che determini una qualunque temporanea alterazione, oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell’ufficio o del servizio, anche se coinvolgente un settore e non la totalità delle attività, il che particolarmente vale quando il settore si inserisce in un ufficio di non grandi dimensioni (Sez. 6 n. 6412 del 2 febbraio 2016), si faceva presente come nella sentenza impugnata fosse stato evidenziato (p. 4) che un gruppo di 20-30 persone – fra le quali i ricorrenti – era entrato negli uffici comunali con modi tali da impedire al personale presente di continuare a svolgere le sue regolari attività tanto è vero che alcune dipendenti erano rimaste confinate nell’ufficio della pubblica istruzione per oltre due ore, circondate da molte persone e in un spazio angusto, e per le offese e le intimidazioni ricevute chiamarono le Forze dell’ordine per cui i fruitori del servizio erano stati privati della sua erogazione per alcune ore (dalle 10 alle 12).

Tal che se ne faceva conseguire come risultasse corretta la qualificazione delle condotte ex art. 340 cod. pen..

Il terzo motivo del ricorso di T. era a sua volta stimato infondato perché, ad avviso della Corte, la condotta attribuita ex art. 610 cod. pen. al ricorrente (avere impedito la chiusura della porta d’ingresso dell’ufficio frapponendo il suo piede fra l’uscio e il battente) risultava essere storicamente distinguibile da quella successiva e risultava dotata di una propria obiettività giuridica fermo restando che anche il reato di interruzione di pubblico servizio si era realizzato successivamente con modalità autonome e con esiti conseguibili indipendentemente dalla azione di T..

Il terzo (composito) motivo dei ricorsi congiunti di C. e N. risultava invece parzialmente fondato mentre il quarto motivo del ricorso di T. risultava infondato dato che, come già osservato dal Tribunale e dalla Corte di appello, nel caso in esame mancava il presupposto della attualità del pericolo di un danno grave alla persona per ravvisare la scriminante ex art. 54 cod. pen. visto che, in realtà, la famiglia M. era già seguita dai servizi sociali ed erano state prospettate delle soluzioni (non accolte da M.) il quale, dopo essersi allontanato dalla abitazione per cessata locazione, era tornato al suo paese di origine per poi rientrare in Italia e avviare la sua protesta così come non risultava, come adombrato nei ricorsi, che gli era stato prospettato il sequestro della autovettura in cui stava con la famiglia davanti municipio  emergendo per contro che la Polizia locale gli aveva suggerito di recarsi presso una vicina area comunale dove fruire gratuitamente dei servizi idrici e elettrici; fondate, invece, erano secondo la Corte le deduzioni sviluppate nei ricorsi di C. e N. con riferimento al concorso nel reato di violenza privata descritta nel capo C atteso che, sia il Tribunale, che la Corte di appello, non avevano motivato circa la prova della sussistenza di un loro concorso, quantomeno meno morale, nella condotta descritta nel capo C realizzata materialmente da T. e, pertanto, la sentenza impugnata veniva annullata senza rinvio nei confronti di C. e N. in relazione al capo C per non avere commesso il fatto.

Il quinto motivo del ricorso di T., viceversa, era stimato integralmente infondato giacché nell’atto di appello erano state indicate delle condotte delle vigilesse che, secondo le prospettazioni del ricorrente, avrebbero integrato i presupposti per l’applicazione dell’art. 393 bis cod. pen. che non erano state specificamente richiamate nel ricorso in esame e che, in ogni caso, non trovavano riscontro nella ricostruzioni dei fatti compiuta nella sentenza di primo grado senza essere stati dedotti travisamenti dalle prove.

Pure il quarto motivo dei ricorsi congiunti di C. e N. era ritenuto infondato atteso che, se è vero che gli imputati avevano agito perché mossi da solidarietà nei confronti della famiglia M. e il principio di solidarietà informa la nostra Costituzione quale strumento per realizzare l’eguaglianza sostanziale (art. 2 e 3, comma 2, Cost.) e, pertanto, costituisce indubbiamente un valore morale e sociale, è altrettanto vero che la condotta ispirata da un motivo di particolare valore morale e sociale non comporta automaticamente il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n, 1 cod. pen. visto che, anche se l’art. 62 n. 1 cod. pen. non richiede il requisito della proporzione tra il motivo di particolare valore morale o sociale e il delitto commesso, l’aggettivo “particolare“, usato dal legislatore nel configurare l’attenuante in questione, indica che i motivi devono essere di significativa rilevanza rispetto alla gravità e alle caratteristiche della situazione (in primo luogo, ovviamente, la sua stessa sussistenza) che l’agente ha inteso eliminare perché in contrasto con i valori etici e morali che ha inteso difendere (Sez. 2, n. 264 del 11/10/1985), né possono essere valutati astraendo dal mezzo prescelto per raggiungere il fine e dai beni giuridici violati con la sua condotta (Sez. 1, n. 11236 del 27/11/2008; Sez. 1, n. 1715 del 11/01/1995; Sez. 1, n. 6803 del 29/02/1988).

Declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso in esame, si metteva in risalto il fatto come la situazione, in relazione alla quale gli imputati si erano attivati, seppure rilevante, non presentasse caratteristiche di urgente necessità – per cui altre e meno trasgressive forme di protesta e di solidarietà essi avrebbero potuto attuare – mentre, come evidenziato dalla Corte di appello, la “azione plurioffensiva” svolta dai ricorrenti aveva interferito violentemente con l’esercizio delle competenze amministrative dell’ente locale e aveva provocato un consistente “allarme sociale“, rivelando anche la loro “scarsa capacità di autocontrollo e di rispetto delle regole del vivere civile” (p. 15).

Conclusioni

La sentenza in commento è assai interessante nella parte in cui chiarisce come e in che termini è configurabile il delitto previsto dall’art. 633 c.p..

Difatti, in questa pronuncia, avvalendosi di pregressi orientamenti nomofilattici elaborati in subiecta materia, il Supremo Consesso ha ribadito i seguenti principi di diritto: 1) il dolo specifico nel reato di invasione di terreni o edifici comporta la coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, alternativamente “al fine di occuparli” oppure “al fine di trarne altrimenti profitto“, e deve ricomprendere anche la coscienza e volontà di attuare una turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene da parte del suo titolare per una delle indicate finalità soggettive a nulla rilevando la mera consapevolezza della illegittimità dell’occupazione; 2) l’utilità perseguita può essere diretta o indiretta, non necessariamente individuale ma anche di ordine morale o sociale o politico il che può avvenire anche con una occupazione che non sia permanente; 3) il reato di invasione di terreni o edifici non sussiste se chi è entrato nell’immobile altrui, pur in assenza del consenso del proprietario, lo ha fatto a fini diversi dal suo utilizzo o se esistono dati univocamente dimostrativi della finalità di dare inizio a un possesso meramente transitorio oppure occasionale che, per la sua precarietà, non realizzi un potere di fatto sul bene da parte del soggetto agente posto che integra il reato di invasione immobili soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell’edificio da parte del titolare dello ius excludendi secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica che le è impressa dal dominus.

Orbene, tali criteri ermeneutici proprio perché, come scritto poco prima, si pongono in conformità a quanto già enunciato dalla Cassazione nel passato con diverse pronunce, possono essere presi nella dovuta considerazione ove si debba verificare la sussistenza di tale illecito penale.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio per la sua funzione chiarificatrice in ordine a tale norma incriminatrice, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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