Qual è la cognizione del giudice in tema di appello cautelare

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(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 310)

Il fatto

Il Tribunale del riesame di Torino rigettava l’appello proposto nell’interesse di F. M. avverso l’ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari di Torino aveva rigettato l’istanza ex art. 299 cod. proc. pen. di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata all’imputato in relazione ai reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 30).

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore del ristretto denunciando inosservanza dell’art. 273 cod. proc. pen. e vizi di motivazione atteso che, pure se fosse stata provata la natura delittuosa degli incontri del ricorrente con R. Z., ciò non sarebbe stato sufficiente ad integrare i gravi indizi di colpevolezza posto che, quanto all’asserita partecipazione del ricorrente alla “locale” di A., si era registrato un vuoto motivazionale e, comunque, i fatti contestati, anche se veri, non sarebbero stati idonei a dimostrare il coinvolgimento di M. e neppure la conoscenza dei reati commessi da terzi.

Oltre a ciò, il ricorrente rilevava, per un verso, come l’ordinanza impugnata non avesse compiutamente esaminato le censure difensive e non avesse fornito una spiegazione all’ordinanza del G.I.P. che, per la prima volta, aveva qualificato M. come soggetto caratterizzato da una radicata propensione criminale laddove la frase di Z. (“M. ci appartiene“) veniva letta sempre in chiave accusatoria pur avendo la difesa fornito elementi circa la dubbia paternità dell’attribuzione della frase stessa, per altro verso, quanto alle esigenze cautelari, come non fosse stata dimostrata la consapevolezza di M. quale partecipe della “locale“, la sua partecipazione a un summit e le intercettazioni richiamate, a loro volta, ad avviso dell’impugnante, non potevano essere ritenute talmente gravi da giustificare l’applicazione della misura e, quanto al capo 30), era stata offerta una spiegazione ai fatti contestati che aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni dei coimputati Z. e G..

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

Si osservava in via preliminare che, in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall’impugnante ma anche dal decisum del provvedimento gravato sicché con l’appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell’istanza sottoposta al giudice di primo grado (Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 19008 del 21/04/2016).

Orbene, declinando tale criterio ermeneutico in relazione al caso di specie, gli ermellini facevano presente come l’istanza ex art. 299 cod. proc. pen. avesse circoscritto espressamente il proprio oggetto alle esigenze cautelari sicché le varie censure articolate con il ricorso in punto gravità indiziaria esorbitavano all’evidenza dal devolutum.

Oltre a ciò, si evidenziava come, con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, l’ordinanza impugnata avesse rilevato la preclusione del “giudicato cautelare” che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, investe le questioni già dedotte esplicitamente e quelle che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018; conf., ex plurimis, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006).

Orbene, a fronte di ciò, gli ermellini notavano che se l’unico elemento nuovo, secondo quanto dedotto dal Tribunale di Torino, era rappresentato dall’interrogatorio dell’indagato che, tuttavia, si era limitato a negare gli addebiti senza spiegare i dati indiziari offerti dalle intercettazioni, a sua volta il ricorso proposto faceva leva, ad avviso della Corte, su deduzioni di cui neppure era stata allegata l’idoneità a superare il “giudicato cautelare” e, per di più, articolate in termini del tutto aspecifici.

Quanto alle esigenze cautelari, i giudici di piazza Cavour mettevano in risalto il fatto come il ricorso proposto, nel censurare l’ordinanza impugnata, proponesse doglianze afferenti al presupposto indiziario sicché, al riguardo, secondo la Corte, valevano i rilievi già formulati che rendevano ragione dell’inammissibilità anche in parte qua dell’impugnazione.

Conclusioni

La decisione in questione è assai interessante nella parte in cui si afferma, richiamando precedenti conformi, che, in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall’impugnante ma anche dal decisum del provvedimento gravato sicché con l’appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell’istanza sottoposta al giudice di primo grado.

Va da sé dunque che, alla stregua di tale criterio ermeneutico, non possono essere devoluti con l’appello proposto a norma dell’art. 310 c.p.p. motivi diversi da quelli avanzanti innanzi al giudice di primo grado.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, dunque, proprio perché fa chiarezza su tale tematica processuale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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