La richiesta di rescissione del giudicato non può essere riqualificata di ufficio come incidente di esecuzione così come non è configurabile la soluzione inversa

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 175, c. 2, 625-ter)

Il fatto

La Corte d’appello di Torino dichiarava inammissibile, per tardività, l’istanza di restituzione nel termine avanzata da J. E. siccome proposta oltre dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento che intendeva impugnare.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Ricorreva per Cassazione la condannata, a mezzo del difensore, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 175 cod. proc. pen. in quanto, secondo l’impugnante, la proposizione dell’istanza di restituzione nel termine deve avvenire – nello specifico – entro trenta giorni dalla conoscenza della sentenza. 

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione 

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto come l’istante avesse invocato l’istituto delle remissione in termine di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen..

A fronte di ciò, gli ermellini rilevavano che l’istituto della restituzione nel termine, di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., si applica ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile, n. 2014 mentre, ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge sopra indicata, si applica l’istituto della rescissione del giudicato di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen. (cass., SU, n. 36848 del 17/7/2014) fermo restando come fosse stato altresì chiarito che i due istituti si caratterizzano per la diversità del petítum sicché la richiesta di rescissione del giudicato non può essere riqualificata di ufficio come incidente di esecuzione per la restituzione del termine per impugnare ex art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (Cass., n. 10000 del 14/2/2017) così come, ad avviso della Corte, le medesime ragioni escludono, evidentemente, la soluzione inversa.

In relazione a tale quadro ermeneutico, i giudici di piazza Cavour facevano presente come, nel caso di specie, la ricorrente fosse stata giudicata in “assenza“, ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen., sicché l’unica istanza da lei proponibile era quella di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen. (salvo che avesse invocato il caso fortuito o la forza maggiore, di cui all’art. 175, comma 1, cod. proc. pen., da rilevare entro dieci giorni) e, pertanto, alla luce di ciò, la presentazione dell’istanza ex art. 175, comma 2 cod. proc. pen. aveva comportato, sempre ad avviso della Corte, l’inammissibilità della stessa che avrebbe dovuto essere dichiarata dal giudice di merito fermo restando che però ciò non inibisce al giudice di legittimità di rilevare l’inammissibilità con le conseguenze di legge.

Conclusioni 

La sentenza in questione è assai interessante in quanto in essa si afferma che la richiesta di rescissione del giudicato non può essere riqualificata di ufficio come incidente di esecuzione così come allo stesso modo l’incidente di esecuzione non è a sua volta qualificabile ex officio come richiesta di rescissione del giudicato posto che questi due istituti si caratterizzano per la diversità del petítum.

Va da sé dunque che l’istituto della restituzione nel termine, di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., si applica ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile, n. 2014 mentre, ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge sopra indicata, si applica l’istituto della rescissione del giudicato di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen. mentre, come appena visto, non è invece sostenibile la sostituibilità tra queste norme procedurali.

Il giudizio in ordine quanto statuito in siffatta pronuncia, dunque, proprio alla luce di questo importante chiarimento, non può che essere positivo.

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