In materia di gratuito patrocinio, l’assenza di riferimento temporale dell’autocertificazione sul reddito, in mancanza di dichiarazione reddituale relativa all’anno per quale è scaduto il termine di presentazione, rende di per sé inammissibile la domanda

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Ricorso dichiarato inammissibile)

Il fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Trieste rigettava l’opposizione al decreto che aveva dichiarato l’inammissibilità di un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore prospettando un unico articolato motivo con cui si deduceva la violazione di legge in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 e art. 76, comma 4 bis, nonché in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 178 c.p.p., comma 1, atteso che il provvedimento gravato, senza rispondere alle sollecitazioni contenute nell’atto di opposizione, si sarebbe limitato a ribadire l’inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio in favore dei non abbienti facendo riferimento alla mancata indicazione nell’autocertificazione reddituale dei redditi percepiti nell’anno di imposta 2016.

A fronte di ciò, si osserva come questa decisione avesse ignorato il contenuto dei provvedimenti allegati all’istanza.

 

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

 

Il ricorso veniva ritenuto manifestatamente infondato per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito – dopo essersi fatto presente che, come risultava dal provvedimento impugnato, con autocertificazione prodotta dall’interessato insieme all’istanza di ammissione al patrocinio in favore dei non abbienti, costui aveva attestato di essere l’unico componente del suo nucleo familiare e “genericamente” di non avere redditi, nè diritti reali su immobili e di non superare la soglia reddituale al di sopra della quale non è consentito l’accesso al beneficio richiesto e che all’istanza aveva allegato una certificazione ISEE relativa all’anno 2017 – che l’assenza di riferimento temporale dell’autocertificazione sul reddito, in mancanza di dichiarazione reddituale relativa all’anno per quale è scaduto il termine di presentazione, rende di per sé inammissibile la domanda, come correttamente osservato dall’ordinanza impugnata, in quanto non consente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di reddito che giustificano l’intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1.

Oltre a ciò, veniva evidenziato come tale inammissibilità non potesse considerarsi non configurabile solo perché l’istanza priva dell’indicazione dei redditi percepiti per l’annualità di riferimento – anche quando consistente nella generica attestazione dell’assenza di redditi tout court – avrebbe potuto essere integrata delle parti mancanti – ivi compreso il riferimento temporale – successivamente alla presentazione dell’istanza in quanto a ciò, ad avviso della Suprema Corte, osta il testo dell’art. 79 del d.P.R. n. 115/2002 il quale prevede che l’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, “una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. o), attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76” del d.P.R. n. 115/2002.

Del resto, sempre ad avviso della Suprema Corte, al di là dei diversi orientamenti espressi in sede di legittimità ordinaria sul potere del giudice investito dell’istanza di vagliare l’attendibilità dell’autocertificazione (secondo il primo “In tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice può vagliare l’attendibilità dell’autocertificazione dell’istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l’ammissione al beneficio e rigettare l’istanza ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate” (Sez. 4, n. 36787 del 08/05/2018; Sez. 4, n. 4628 del 20/09/2017) mentre, per il secondo, “Ai fini dell’ammissibilità al gratuito patrocinio l’autocertificazione dell’istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l’attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell’analisi negativa effettuata dall’intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell’istanza con l’autocertificazione e la documentazione allegata. (Sez. 4, n. 53356 del 27/09/2016; Sez. 4, n. 3167 del 14/10/1999), vi è che il riferimento temporale dello stato di impossidenza è requisito imprescindibile per la valutazione di meritevolezza del beneficio posto che l’autocertificazione è documento con valenza probatoria funzionale al riscontro dei limiti di reddito per l’ammissione al beneficio ed al controllo della veridicità di quanto in essa indicato avuto riguardo al “momento” in cui l’istanza viene presentata.

La necessità di contestualizzazione temporale dell’autocertificazione, difatti, osservavano gli Ermellini in questa pronuncia, è connaturata allo stesso concetto di reddito legato alla misura temporale dell’entrata economica alla cui consistenza la disciplina fa corrispondere il sorgere del diritto al patrocinio a spese dello Stato tenuto conto che il fatto che l’indicazione debba essere esplicita emerge, non solo dalla lettera del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, ma anche dal D.P.R. cit., art. 79, comma 1, lett. d), laddove si introduce “l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione” così mantenendo l’obbligo di informazione dell’autorità giudiziaria sulla variazione reddituale per tutta la durata del procedimento.

Solo a fronte della sussistenza di un’autocertificazione avente i requisiti richiesti dall’art. 79 cit., dunque, il giudice è tenuto a provvedere alla valutazione di meritevolezza anche facendo ricorso, ove necessario, ai poteri conferitigli dall’art. 79, comma 3, di chiedere alla parte di integrare l’istanza con la documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato ma siffatto potere, per la Suprema Corte, non si spinge sino ad invitare l’interessato a completare le parti mancanti dell’istanza e dell’autocertificazione.

D’altro canto, veniva altresì rilevato come la declaratoria di inammissibilità dell’istanza da parte del giudice cui essa sia rivolta, cioè al magistrato competente per la decisione, non precluda la riproposizione al medesimo magistrato essendo il gravame regolato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, alle sole decisioni di rigetto posto che la declaratoria di inammissibilità della domanda è riservata dal Testo unico alle ipotesi di incompletezza dell’istanza e della documentazione eventualmente richiesta dal magistrato decidente ai sensi dell’art. 79, comma 3, essendo, invece, il rigetto giustificato dalla “non meritevolezza” del beneficio.

Tal che se ne faceva conseguire come l’inammissibilità non impedisca la ripresentazione dell’istanza adeguatamente formulata e documentata.

Conclusioni

La decisione in questione è assai interessante nella parte in cui è postulato che l’assenza di riferimento temporale dell’autocertificazione sul reddito, in mancanza di dichiarazione reddituale relativa all’anno per quale è scaduto il termine di presentazione, rende di per sé inammissibile la domanda in quanto non consente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di reddito che giustificano l’intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1.

Come emerge in tale pronuncia, infatti, il riferimento temporale dello stato di impossidenza è requisito imprescindibile per la valutazione di meritevolezza del beneficio posto che l’autocertificazione è documento con valenza probatoria funzionale al riscontro dei limiti di reddito per l’ammissione al beneficio ed al controllo della veridicità di quanto in essa indicato avuto riguardo al “momento” in cui l’istanza viene presentata.

E’ dunque consigliabile, alla luce di quanto emerge in questa sentenza, dare un preciso riferimento temporale all’autocertificazione del reddito quando si chiede di essere ammessi al gratuito patrocinio per evitare che questa domanda venga dichiarata inammissibile.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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