Segni di riconoscimento dell’elaborato: TAR Campania, Napoli, V Sezione, Pres. Nappi, Est. Marotta, sent. 12.11.2014, n. 5816, E.G. (Avv. Alessandro BIAMONTE) c. AORN ***(Avv. Bruno de MARIA).

Redazione 19/11/14
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In una prova scritta i segni di riconoscimento devono essere delle chiare appostazioni grafiche che possano permettere a chi legge un componimento di individuare significativamente il soggetto che l’ha apposto, mentre, né la numerazione delle pagine, che è una evidente vicenda ordinatoria, né la utilizzazione della scrittura in stampatello maiuscolo, possono essere considerati segni di riconoscimento (Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2010 n. 877):

a) la cerchiatura dei numeri verosimilmente risponde alla esigenza di richiamare l’attenzione della Commissione esaminatrice sulla numerazione progressiva dell’elaborato, senza per questo costituire un sicuro segno di riconoscimento;

b) l’apposizione dei numeri delle pagine alternativamente sul lato sinistro e su quello destro di ciascuna pagina deve ritenersi connesso al fatto che, essendo l’elaborato redatto su fogli composti di quattro pagine, risulta naturale apporre la numerazione progressiva sul lato più in evidenza della pagina.

(Accoglie).

N. 05816/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00921/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 921 del 2014, proposto da: 
*** ***, rappresentato e difeso dall’avv.to *******************, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Napoli, via Duomo n. 348; 

contro

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ***, rappresentata e difesa dall’avv. **************, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Napoli, piazza della Repubblica n. 2; 

nei confronti di

***, n.c.;

per l’annullamento

– della nota prot. 0002026 del 31 gennaio 2014, recante la comunicazione di mancata ammissione, ex art. 12 co. 6 d.P.R. 483/1997, alle successive del concorso indetto per la copertura di n. 2 posti di Dirigente di ruolo presso Azienda Ospedaliera “A. Cardarelli”,

– del verbale n. 13 del 14 gennaio 2014 relativo alla apertura della busta n. 52 (contenente la prova scritta del ricorrente), nel quale si constata che l’elaborato “presenta pagine numerate” e che “tale circostanza è idonea ad integrare un potenziale contrassegno d’identificazione”, nonché de relativo giudizio di non valutazione;

– del provvedimento di mancata ammissione;

– del giudizio di “non valutabilità” espresso dalla Commissione esaminatrice in ordine alla mancata ammissione del ricorrente alle successive prove;

– dell’elenco dei soggetti ammessi alla prova successiva nella parte in cui non si contempla il ricorrente;

– (ove e per quanto occorra) del verbale n. 4 del 3 ottobre 2013, nella parte in cui prevede che “gli elaborati non dovranno presentare cancellazioni e/o abrasioni tali da rappresentare contrassegni potenzialmente a consentire riconoscimento”, laddove debba essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i segni di riconoscimento anche quello della numerazione delle pagine;

– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale “******************”;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il dott. ************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha partecipato ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale “******************” per la copertura di n. 2 posti di dirigente amministrativo di ruolo a tempo indeterminato.

Con il ricorso in esame contesta la legittimità della determinazione della Commissione esaminatrice di ritenere la sua prova scritta non valutabile e, conseguentemente, di escluderlo dal concorso, in considerazione del fatto che le pagine dell’elaborato del ricorrente erano state numerate (la Commissione ha ritenuto che la numerazione delle pagine potesse essere interpretato come potenziale contrassegno di identificazione).

A sostegno della proposta impugnativa, il ricorrente deduce i seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 6, del d.P.R. n. 483/1997. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e per difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità. Falsa applicazione dell’art. 3 Cost.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone pertanto la reiezione.

Con ordinanza n. 429/2014 è stata accolta l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

All’udienza pubblica del 16 ottobre 2014, su richiesta delle parti, il ricorso è stato introitato per la decisione.

Preliminarmente, il Collegio rileva che permane l’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso. Dalla documentazione in atti risulta infatti che, a seguito dell’accoglimento della istanza cautelare, la Commissione esaminatrice ha proceduto alla correzione della prova scritta e della prova teorico-pratica del ricorrente, attribuendo ad ognuno degli elaborati il voto di 22/30 e ammettendo così il ricorrente alla prova orale.

Con un unico articolato motivo di impugnativa, il ricorrente censura sotto diversi profili la legittimità della decisione della Commissione esaminatrice di escluderlo dal concorso, basata sull’unica considerazione che la numerazione delle pagine dell’elaborato “è idonea ad integrare un potenziale contrassegno d’identificazione”, determinando il giudizio di non valutabilità dell’elaborato.

Il ricorrente ritiene la misura adottata nei suoi confronti dalla Commissione giudicatrice non rispettosa del dettato letterale dell’art.12 del d.P.R. n. 483/1997 e viziata per eccesso di potere sotto diversi profili.

Le censure meritano di essere condivise.

Secondo un orientamento giurisprudenziale pienamente condiviso dal Collegio, in una prova scritta i segni di riconoscimento devono essere delle chiare appostazioni grafiche che possano permettere a chi legge un componimento di individuare significativamente il soggetto che l’ha apposto, mentre, né la numerazione delle pagine, che è una evidente vicenda ordinatoria, né la utilizzazione della scrittura in stampatello maiuscolo, possono essere considerati segni di riconoscimento (Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2010 n. 877).

Né a conclusioni diverse si può pervenire in considerazione del fatto che, come sostiene l’amministrazione resistente, nel caso di specie, i numeri delle pagine siano stati cerchiati e apposti alternativamente sul lato sinistro o destro di ciascuna pagina dell’elaborato, in quanto:

a) la cerchiatura dei numeri verosimilmente risponde alla esigenza di richiamare l’attenzione della Commissione esaminatrice sulla numerazione progressiva dell’elaborato, senza per questo costituire un sicuro segno di riconoscimento;

b) l’apposizione dei numeri delle pagine alternativamente sul lato sinistro e su quello destro di ciascuna pagina deve ritenersi connesso al fatto che, essendo l’elaborato redatto su fogli composti di quattro pagine, risulta naturale apporre la numerazione progressiva sul lato più in evidenza della pagina.

In conclusione, per le ragioni sopra sinteticamente esposte, il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:

********************, Presidente

************, Consigliere

*************, Primo Referendario, Estensore

Redazione

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