La sentenza n. 11798 del 12 luglio 2012 ha dichiarato che il provvedimento, se preso nei confronti di un dipendente che abbia disturbi di ansia, soffra di attacchi di panico e abbia una labilità emotiva esasperata, è inefficace.
E ciò, nonostante sia stata omessa la tempestiva comunicazione della malattia. Il lavoratore infatti sotto questo punto di vista è tutelato dalla disciplina del contratto collettivo, per la quale in caso di patologia caratterizzata da ansia e panico non è possibile sanzionare il dipendente sul piano disciplinare.
Quando, poi, la labilità emotiva perdura nel tempo, si aggrava, e sfocia in una vera e propria sintomatologia depressiva, vi è un vero e proprio giustificato impedimento idoneo ad escludere la sanzionabilità disciplinare dei fatti addebitati.
Nel caso di specie c’era stata questa evoluzione della patologia, riconducibile tra l’altro al tempo del licenziamento: probabilmente la condotta del lavoratore era imputabile al suo fragile equilibrio psicologico ma, trattandosi di una vera e propria malattia, il licenziamento è illegittimo e al lavoratore viene riconosciuta tutela in base al contratto collettivo.
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