Scrive commenti irriguardosi in un blog: non è punibile se ricorre la provocazione

Redazione 16/03/12
Scarica PDF Stampa

Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 9907 del 14 marzo 2012 la Cassazione ha rigettato il ricorso di una dirigente che si era vista insultare su un blog dal marito di una sua dipendente, che aveva qualche tempo prima licenziato.

La donna, che aveva vinto in primo grado ma che in appello non aveva visto riconosciute le proprie presunte ragioni, perché i giudici avevano applicato l’esimente della provocazione, si era resa autrice di un licenziamento illegittimo, per il quale era stata intentata una causa di lavoro, e si era nell’occasione rivolta alla dipendente licenziata con espressioni irriguardose, atteggiamento questo che aveva causato poi la reazione dell’uomo, marito della dipendente licenziata.

La Corte di legittimità, premesso che, secondo il proprio uniforme orientamento, la causa di non punibilità della provocazione sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi dell’illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza, ha ritenuto provocatorio il comportamento della persona offesa, per le ragioni sopra esposte.

E, quindi, la reazione del marito della donna offesa e poi licenziata, sostanziatasi nell’inoltro ad un blog di un commento sferzante all’indirizzo delle dirigente è stata ritenuta scriminata dall’esimente in questione.

Del resto, continuano i giudici, è anche pacifico che in tema di riconoscimento dell’esimente della provocazione di cui all’art. 599 del codice penale, il fatto ingiusto altrui può costituire provocazione anche se diretto a persona diversa da colui che reagisce, ma a costui legata da particolari rapporti, come quello di coniugio; e quindi, correttamente i giudici d’appello ne avevano riconosciuto l’applicabilità alla reazione del marito, benché le offese fossero indirizzate alla moglie.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento