SCIA edilizia: in che modalità possono le Regioni discostarsi dalla Legge Statale?

Redazione 23/08/16
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Lo scorso 28 luglio, la Legge Regionale della Campania 20 del 13 giugno 2016, che prevede un regime sanzionatorio meno severo in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia, è stata impugnata dal Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale.

Come stabilito all’articolo 6, comma 6,  sono applicate nei confronti dei soggetti responsabili di dichiarazioni mendaci le sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 oltre a una sanzione pecuniaria da 1000 a 15.000 euro, maggiorata dei potenziali danni derivanti. La legge è nell’articolo “Segnalazione certificata di inizio attività” e richiama espressamente l’art.19 della L 241/1990.

Mancata corrispondenza tra norma regionale e nazionale

Avendo la  legge regionale(LR) posto una semplificazione sul piano del procedimento, il Governo sostiene che questa introduca un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto quanto previsto dal medesimo art.19 c. 6 della legge nazionale 241/1990.

Come stabilisce la  241/1990 in materia di SCIA edilizia: “ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente I’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

Poiché prevede un regime sanzionatorio meno severo rispetto a quello statale, la disposizione regionale viola l’art. 117, comma 2. lettera l) della Costituzione, che colloca la competenza in materia di ordinamento penale come esclusivamente statale.

Nella norma regionale è prevista una SCIA edilizia semplificata, che contempla il rilascio dell’autorizzazione nel termine di 30 giorni in caso di silenzio dell’amministrazione. Il regime sanzionatorio posto dalla normativa statale in questi casi vuole bilanciare l’ulteriore semplificazione procedimentale connessa alla SCIA edilizia. Se si considera che le sanzioni penali in caso di false attestazioni vogliono disincentivare abusi nel ricorso a forme procedimentali semplificate, la disposizione censurata determina un livello inferiore (rispetto alla legge nazionale) di tutela dell’interesse pubblico.

Le forme semplificate di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale in esame non corrispondono però al modello imposto dalla legge nazionale. La legge regionale non esclude l’applicazione della comunicazione prevista dall’art.7, così come della procedura di cui all’art.6, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (art. 19 c. 1 della legge 241/1990).

Pertanto, per il Governo la norma regionale si pone in contrasto con l’art. 19 e viola l’articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione (tutela dell’ambiente e dei beni culturali).

Secondo l’articolo 19 comma 3 della Legge 241/1990, l’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, sia obbligata ad adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

Conclusioni: i tempi e i mondi in cui la LR può discostarsi dalla L

La Corte Costituzionale ha chiarito che la disciplina della SCIA edilizia è potestà legislativa dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali. Secondo l’art. 29, comma 2-quater, della legge 241/1990, le Regioni possono quindi discostarsi dalla SCIA della legge nazionale solo per prevedere livelli ancora maggiori di tutela.

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