Scappa dagli arresti domiciliari: è reato nonostante l’evaso abbia una personalità border line

Redazione 14/02/12
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Con la sentenza n. 4931 dell’8 febbraio 2012 la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di merito con cui la Corte d’appello assolveva un imputato che era scappato dagli arresti domiciliari per non aver commesso il fatto.

Nella decisione impugnata si legge che i giudici avevano riscontrato nell’individuo una personalità del tipo border line, ritenendo che lo stesso si fosse allontanato dalla comunità in cui era recluso spinto dalla necessità incontrollabile determinata dalla sua patologia, che gli causava anche il rifiuto di sottoporsi alle cure.

La Corte d’appello aveva quindi escluso il reato per mancanza di dolo, non potendosi formare nella mente di un uomo psichicamente instabile nessuna volontà e rappresentazione di un evento lesivo conseguente alla sua condotta.

Ma la decisione è stata cassata per due motivi: anzitutto, il dolo nel nostro sistema penale presuppone l’imputabilità, e pertanto essendo il soggetto inimputabile non sarebbe dovuto porsi a monte il problema della colpevolezza; in secondo luogo, i giudici di merito non avevano in ogni caso ritenuto che la patologia fosse talmente grave da escludere la capacità di intendere e di volere.

Il vizio di mente tale da escludere o da far scemare la capacità di intendere e di volere è quello che causa nella mente dell’individuo una reazione a corto circuito, per la quale il soggetto è incapace quantomeno al momento del fatto: ma la Corte territoriale aveva nella decisione premesso che il disturbo non escludeva la capacità di intendere e di volere.

Rilevata pertanto la contraddittorietà della motivazione, la Cassazione ha rinviato il giudizio ad altra sezione della stessa Corte d’appello, che dovrà attenersi ai principi formulati.

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