Sanzioni amministrative: nulla la multa notificata all’indirizzo risultante dal Pra se non più effettivo

Redazione 08/09/11
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Così è stato deciso dalla II sezione civile della Corte di cassazione nella sentenza 2 settembre 2011 n. 18049: è nulla la notifica della multa presso l’indirizzo ancora risultante dal Pubblico registro automobilistico se il destinatario si è trasferito. Secondo la Corte, infatti, sebbene l’articolo 201, terzo comma, del codice della strada stabilisce che “le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, al domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione…”, ciò non legittima una notifica “solo virtuale”.

Preferibilmente, invece, la norma va interpretata nel senso che “la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati” ma piuttosto deve basarsi “sul necessario espletamento delle formalità previste per le ipotesi di irreperibilità del destinatario”.

Pertanto, nell’ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione, sia essa ordinaria o postale, per essere valida richiede necessariamente che vengano espletate le formalità di cui all’art. 140 c.p.c.: e cioè, il deposito della copia presso la casa comunale e l’affissione del relativo avviso, in busta chiusa, alla porta di casa, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, oltre a dargliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. 

Con tale sentenza, dunque, la Corte respinge la decisione di primo grado del Tribunale di Napoli, che aveva ritenuto valide le notifiche in quanto la Polizia Municipale aveva comunque provveduto a notificare le multe al portiere dello stabile risultante dalla carta di circolazione dell’auto e, non trovando il destinatario, aveva apposto sui verbali la dicitura “sloggiato” (Biancamaria Consales).

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