Sanità e Responsabilità Medica: ddl Gelli, ecco cosa cambia da Febbraio 2017

Redazione 09/02/17
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Rivoluzionaria la portata del disegno di legge Gelli recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, che incide sulla responsabilità degli operatori sanitari, sia da un punto di vista civilistico che penalistico.

 

Leggi il testo del disegno di legge sulla responsabilità medica approvato in Senato.

 

Del tutto falsato, infatti, stava diventando il rapporto medico-paziente, sempre più incrinato e sprovvisto di fiducia reciproca. La degenerazione di questa situazione aveva portato alla diffusione della c.d. medicina difensiva negativa: con tale perifrasi si intende un atteggiamento poco professionale del medico, che omette le cure necessarie al paziente perché incisive, e quindi potenziali fonti di responsabilità, anche penale, in caso di danno.

Si fa riferimento, in particolare, agli interventi chirurgici, in cui l’equilibrio tra consenso informato e lesione dell’integrità personale è davvero labile.

Diffuso anche il fenomeno contrario, c.d. “medicina difensiva positiva”, in virtù del quale sono prescritti trattamenti non necessari, comportanti costi ingiustificati per il Servizio Sanitario Nazionale.

Il ddl Gelli si pone come strumento atto a semplificare il rapporto medico-paziente, introducendo forme più agevoli di risarcimento del danno da malasanità, ma anche prevedendo nuove tutele per il medico.

 

Sanità e ddl Gelli: responsabilità civile del medico, da contrattuale ad extracontrattuale

La novità più decisiva è quella inerente la nuova forma di responsabilità civile del medico. Il professionista, infatti, se accusato di aver provocato un danno, potrà rispondere solo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., senza che possa più profilarsi quella strettamente contrattuale ex art. 1218 c.c.

Non da poco è la differenza: infatti, in caso di responsabilità aquiliana è invertito l’onere della prova, addossato al paziente che si ritiene danneggiato, che dovrà dimostrare per primo la colpa del medico in questione. Particolarmente gravoso l’onere che incombe sul paziente, che deve dare prova dell’evento (la lesione), la causa (colpa del medico), ed i nesso di causalità tra condotta ed evento. 

Prima del ddl Gelli, invece, era il medico che per discolparsi doveva dimostrare che l’inesattezza della prestazione non era conseguita da causa a lui imputabile.

 

Responsabilità civile del medico: scompare il c.d. contatto sociale

Il rapporto medico-paziente, finora, era ricondotto nell’alveo della responsabilità contrattuale attraverso la teoria del c.d. “contatto sociale” (avallata da Sezioni Unite 11 gennaio 2008 n. 577 e 11 novembre 2008 n. 26972): in virtù della stessa, nonostante il professionista si presentasse come lavoratore alle dipendenze della struttura medico-ospedaliera pubblica, poteva essere tenuto direttamente al risarcimento del danno in quanto avesse instaurato con il paziente un rapporto personale, di stretta fiducia. Per questo era chiamato a rispondere a titolo solidale, e contrattuale, con la strutta ospedaliera. Il sancito superamento della teoria in questione annulla numerose esegesi giurisprudenziali, volte a consolidare la tutela normativa a favore del paziente.

 

Doppio binario: responsabilità del medico e della struttura ospedaliera

Ora, la responsabilità contrattuale è solo della struttura ospedaliera: il paziente danneggiato potrà ottenere un più sicuro risarcimento, contando direttamente sul soggetto economicamente più solido, sempre che non riesca a dimostrare l’assenza di responsabilità, avendo adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno.

È bene precisare, però, che di tipo contrattuale resta anche la responsabilità del medico specialista privato. Ciò ha già destato, tra l’altro, dubbi di legittimità costituzionale, in quanto sembrerebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. e il principio di uguaglianza.

Rientrando nella responsabilità extracontrattuale, tuttavia, il termine per la prescrizione sarà di 5 anni, ed inizierà a decorrere dal momento in cui il paziente sia venuto a conoscenza della riferibilità del danno subito al comportamento colposo del medico, in un rapporto di causa-effetto. Pertanto, il paziente avrà un tempo minore entro il quale far valere il proprio diritto al risarcimento del danno.

Anche il risarcimento per il paziente è disciplinato: saranno introdotte tabelle sul danno biologico, contenute nel ddl Concorrenza, non ancora approvato.

 

Responsabilità penale del medico alleggerita

Viene introdotto nel codice penale l’ art. 590-sexies (responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario). L’imperizia a causa della quale un paziente subisca un danno è punibile solo se frutto di colpa grave. In particolare, il medico è sollevato da responsabilità penale se dimostrerà di aver rispettato le linee guida o le buone pratiche assistenziali.

L’articolo 6 del ddl Gelli, riguardante la “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” elenca espressamente i fattori che escludono la colpa grave. Nel dettaglio:

È esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.

Sul versante penalistico, quindi, il medico potrà essere accusato solo di omicidio colposo o lesioni personali: al di fuori di queste due casistiche, sarà sollevato da qualsiasi responsabilità penale qualora dimostri di aver rispettato le linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità.

 

Sanità, ddl Gelli: nasce il Garante per il diritto alla salute

Sono introdotti alcuni enti istituzionali, volti a sorvegliare l’andamento qualitativo del Sistema Sanitario Nazionale. Tra questi, il c.d. Garante per il diritto alla salute, cui i cittadini potranno segnalare eventuali malfunzionamenti del sistema, soprattutto in merito alla mancata osservanza dei Lea, Livelli essenziali di assistenza.

A livello regionale, poi, sarà istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente. Da ultimo, l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.

 

Conciliazione stragiudiziale e obbligo assicurativo

Oltre alla possibilità di richiedere il risarcimento del danno direttamente alla struttura ospedaliera, economicamente più solida rispetto al singolo professionista, per agevolare l’ottenimento del risarcimento richiesto, il ddl Gelli ha introdotto come strumento deflattivo del contenzioso anche l’obbligo del tentativo di conciliazione stragiudiziale, a pena di improcedibilità dell’azione processuale.

Inoltre, è introdotto l’obbligo per la struttura ospedaliera di dotarsi di una assicurazione, nonché per tutti i medici, anche per quelli privati o liberi professionisti. Come nel caso di altri professionisti, la polizza sarà operativa per ulteriori dieci anni successivi alla cessazione della professione del medico (cd. ultrattività).

Introdotto anche un Fondo di Garanzia, che risarcirà i danni ai pazienti nel caso in cui gli importi eccedano i massimali coperti dalle polizze assicurative delle strutture o dei professionisti, nonché in caso di insolvenza delle stesse. Il fondo è alimentato con i contributi obbligatori annuali versati dalle compagnie autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità sanitaria.

 

A cura di Sabina Grossi

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