Risponde il Ministero e non l’insegnante per le lesioni dell’alunno che cade durante la lezione di educazione fisica

Redazione 09/11/12
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Maria Giuliana Murianni

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sent. n. 19158 del 6 novembre 2012.

I fatti risalgono a qualche anno fa quando, nel corso di una lezione di educazione fisica, un’alunna cade e si fa male da sola. Il padre agisce contro il Ministero dell’Istruzione per il risarcimento del danno e vede accolta la sua domanda sia in primo che secondo grado.

La Cassazione respinge il ricorso del Ministero volto a dichiarare la responsabilità dell’insegnante.

In particolare la Suprema Corte evidenzia che «è assolutamente consolidata la massima che, qualora si tratti di scuola pubblica, riscontrata la responsabilità dell’insegnante, la richiesta di risarcimento del danno deve essere proposta non direttamente nei confronti del docente, ma verso il Ministero della Pubblica Istruzione.

E invero, l’art. 61, co. 2, L. n. 312/1980, nel prevedere la sostituzione dell’amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da iniziative giudiziarie promosse da terzi, esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo, contrattuale o extra-contrattuale, dell’azione (cfr. Cass. n. 9906/2010)»

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