Risponde di attività di gestione dei rifiuti non autorizzata l’assessore che organizza lo stoccaggio dei rifiuti ricorrendo all’ordinanza urgente “in forma verbale”

Redazione 01/02/12
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Biancamaria Consales

Così ha deciso la Corte di cassazione, con sentenza del 23 gennaio 2012, n. 2683, pronunciandosi nei confronti di un ricorso presentato da un uomo che, nella sua qualità di assessore, era stato condannato per il reato di attività di gestioni rifiuti non autorizzata ex art. 256, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, per aver autorizzato verbalmente una società di smaltimento di rifiuti ad utilizzare un’area del Comune per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi.

L’imputato, invocando la discriminante dell’adempimento di un dovere di cui all’art. 51 c.p., si era difeso sostenendo che, in sostituzione del sindaco e degli altri assessori nel periodo feriale, aveva adottato una ordinanza contingibile ed urgente per fronteggiare una situazione di assoluta emergenza, rappresentata dall’impossibilità di trovare un luogo dove smaltire i rifiuti raccolti in città.

Debole è sembrata la linea difensiva dell’assessore alla Suprema Corte, la quale ha sostenuto che l’invocata discriminante non potesse operare nel caso di specie a fronte di un ordine verbale impartito dall’imputato, atto tanto macroscopicamente illegittimo da essere giuridicamente inesistente e certamente non riconducibile alla categoria delle ordinanze di necessità ed urgenza. Infatti, l’art. 54, comma 4, del testo unico sugli enti locali autorizza il sindaco o l’assessore che lo sostituisce ad adottare ordinanze di necessità ed urgenza, provvedimenti che devono necessariamente essere dotati di forma scritta e di una adeguata motivazione (requisiti tra l’altro richiesti in via generale per tutti gli atti amministrativi dalla L. 241/1990 e a maggior ragione necessari in presenza di provvedimenti urgenti volti a derogare leggi). La motivazione delle ordinanze di urgenza deve indicare, inoltre, le ragioni della ritenuta sussistenza dell’eccezionale situazione di necessità ed urgenza e della scelta del particolare strumento di smaltimento di rifiuti adottato. Infatti, il potere esercitabile dal sindaco ai sensi dell’art. 54 presuppone una situazione pericolo effettivo da esternare con congrua motivazione che non possa essere affrontata con nessuna altro tipo di provvedimento e può essere utilizzato per risolvere una situazione comunque temporanea e mai per esigenze prevedibili ed ordinarie.

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