Risoluzione del contratto se il bene locato è di proprietà condominiale

Redazione 19/07/11
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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15443 depositata il 14 luglio 2011 ha stabilito che si può risolvere il contratto di locazione per inadempimento del conduttore anche se il bene locato sia di proprietà del condominio e non di chi, avendone la disponibilità, l’ha dato in locazione.

I giudici di legittimità hanno previsto, in particolare, che è legittimo in questi casi l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di locazione dell’immobile non abitativo, proposta per inadempimento del conduttore, quando il condominio non si è opposto al possesso dei locali da parte di chi ne aveva di fatto la disponibilità. Infatti, si legge nella sentenza, il rapporto che nasce in virtù della stipulazione del contratto di locazione tra locatore e conduttore ha natura personale: chiunque ha la disponibilità di fatto del bene, in base a un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente.

Pertanto è valido il contratto stipulato tra chi, pur non essendo proprietario del bene, ne abbia acquistato il possesso (o la detenzione) e lo abbia conservato, in assenza di opposizioni da parte dell’effettivo proprietario (in questo caso il condominio), e costui può esercitare tutte le azioni derivanti dal contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento del conduttore.

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