Risarcimento per il cliente danneggiato dal professionista negligente

Redazione 10/05/12
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Lilla Laperuta

È stata accolta la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti di un professionista inadempiente all’incarico conferitogli e, nella specie, avente ad oggetto la predisposizione di un’istanza di concessione di un finanziamento pubblico. La decisione è stata assunta dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6692 dell’8 maggio.

Nella vicenda, al vaglio della Suprema Corte, l’amministrazione competente aveva disposto l’archiviazione dell’istanza di concessione dei contributi, motivandola con l’inammissibilità della documentazione allegata in quanto presentata fuori termine (nello specifico, si trattava di alcune fatture e di una parcella notarile che avrebbero permesso di raggiungere l’ammontare complessivo dei costi di investimento richiesto per il rilascio del contributo oggetto di causa). Di qui il diniego alla cliente della realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato (il finanziamento oggetto della richiesta), circostanza che non si sarebbe verificata, ove l’istanza fosse stata tempestivamente e correttamente presentata e corredata dal professionista. Nell’occasione il Supremo Consesso ha evidenziato inoltre che il mancato ottenimento del contributo ha rappresentato per la cliente una perdita avente natura di danno patrimoniale futuro, la cui liquidazione può rapportarsi a valutazioni di circostanze di fatto (quali quelle nella specie considerate dal giudice del merito in ordine agli oneri finanziabili nelle percentuali previste), che, se motivate secondo un iter argomentativo scevero da vizi logico-giuridici (quale quello seguito nel caso di specie), si sottraggono a qualsiasi forma di censura in sede di legittimità.

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