Rileva illegittimità e dichiara l’inammissibilità della richiesta del termine

Redazione 03/09/14
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MASSIMA

L’art. 2364 secondo comma, in riferimento al maggior termine di 180 gg per l’approvazione del bilancio, statuisce: “…Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 gg, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società; in questi casi, gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 le ragioni della dilazione”.

Qualora la delibera di proroga del termine di approvazione del bilancio non faccia riferimento ad alcuna esigenza di approvazione di un bilancio consolidato, né l’esigenza della proroga viene fondata su “particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società”, tale delibera, se non viene impugnata nei termini, conserva piena validità in ambito endosocietario, ma la sua efficacia esterna è inficiata dalla violazione dell’art. 2364 secondo comma c.c.; pertanto, in sede preconcordataria, il Tribunale fallimentare, verificato che non è stato depositato l’ultimo bilancio anteriore al deposito del ricorso e che la delibera di proroga del termine è illegittima, rileva tale illegittimità e dichiara l’inammissibilità della richiesta del termine, per violazione del richiamato articolo 161 sesto comma L.F., attesa la mancanza di uno dei presupposti di legge per la richiesta del detto termine al fine di presentare la proposta e il piano concordatario (infatti, nel termine di legge di 120 gg. dalla chiusura dell’esercizio finanziario (art. 2364 comma 2) non è stato approvato il bilancio d’esercizio, né iscritto nel Registro delle Imprese (ex art. 2435 secondo comma c.c.).

 

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

Dott. G. Russo Presidente

Dott. G.Di Salvo Giudice

Dott. L. Solaini Giudice rel.

riunito in camera di consiglio,

letto il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ex art. 161 6° comma L.F., presentato dalla S.T. SpA, in data 23.6.2014, giusta verbale di assemblea straordinaria dell’11.6.2014, ex art. 152 comma 2 lett b) L.F.;

rilevata la pendenza di istanza di fallimento, rubricata al n. 1702/14 di R.G. (che non è ancora stata assegnata, né fissata udienza);

visto il decreto del 30.6.2014, con il quale è stato assegnato alla ricorrente termine, ex art. 162 primo comma L.F., fino all’8.7.2014 per produrre il bilancio 2013, di cui alla data odierna risulta scaduto il termine fissato dall’art. 2478 c.c., quand’anche prorogato ex art. 2364 comma 2 c.c., unitamente alla prova del relativo deposito presso il Registro delle Imprese (ex art. 2435, primo comma c.c.);

Rilevato come all’udienza dell’8.7.2014, la società abbia eccepito come alla data di deposito del ricorso di cui all’art. 161, sesto comma L.F. (23.6.2014), non fosse ancora scaduto il termine per l’approvazione del bilancio 2013, essendosi gli ex amministratori avvalsi del maggior termine di 180 gg. dalla chiusura dell’esercizio sociale 2013, anche ai sensi dell’art. 24 dello statuto sociale e come risulta dal verbale del Consiglio di amministrazione del 12.3.2014, in atti.

Sulla scorta di quanto sopra, osserva.

Il termine legale per l’approvazione del bilancio, risulta scaduto il 30.4.2014 e la domanda di concordato preventivo è del 23.6.2014 ed a tale domanda doveva essere allegato il bilancio relativo all’esercizio 2013.

L’art. 2364 secondo comma, in riferimento al maggior termine di 180 gg per l’approvazione del bilancio, statuisce: “…Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 gg, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società; in questi casi, gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 le ragioni della dilazione”.

Nel caso di specie, invero, la delibera di proroga non fa riferimento ad alcuna esigenza di approvazione di un bilancio consolidato (circostanza che non risulta documentata dalle risultanze contabili prodotte né, come detto, se ne fa cenno nella delibera di proroga, né potrebbe, in quanto la partecipata di T. SpA non risulta quotata in mercati regolamentati).

D’Altra parte, il medesimo organo amministrativo, sull’esigenza di poter approvare il bilancio in un maggior termine, così si esprime: “…la necessità di un maggior termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 2363 secondo comma c.c. e dell’art. 24 dello Statuto sociale, sia per i conguagli relativi alle forniture che potrebbero modificare le risultanze al 31 dicembre u.s. e per il cambio del software amministrativo (pp. 4 e 5 del verbale del Consiglio di amministrazione del 12.3.2014)”;

Non è chi non veda, come l’esigenza della proroga non viene neanche fondata su “particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società”.

Rilevato come a tutt’oggi non solo il bilancio 2013 non risulta approvato, ma anche la delibera del 23.6.2014 (rep. N. 9751) che aveva come punto all’ordine del giorno la questione relativa alle operazioni inerenti al rafforzamento del patrimonio sociale, rinvia ogni decisione all’esito dell’effetto sospensivo di cui all’art. 182 sexies l.F., senza prefigurare, neppure in via di ipotesi, alcuna operazione sociale sul capitale.

Tale situazione è sintomatica, avuto riguardo al passivo risultante dall’elenco creditori e pari a € 98.417.058,54 di un grave disordine amministrativo che non giustifica la concessione dell’effetto protettivo nei confronti delle azioni esecutive individuali dei creditori, attesa la mancata predisposizione del più importante documento contabile.

La conseguente dichiarazione di inammissibilità non preclude alla T. SpA, nelle more della fissazione e celebrazione del giudizio prefallimentare pendente (non ancora assegnato e fissato, come detto), di predisporre una proposta e un piano concordatario, ex artt. 160 e ss L.F., ovvero un accordo di ristrutturazione dei crediti, ex art. 182 bis L.F.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, ex artt. 161 6° comma L.F. proposto dalla S.T. SpA, con sede in Roma , viale G. n. 3 (C.F. ………….);

Redazione

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