Riforma della sentenza di condanna sulla base di diversa valutazione delle stesse prove

Scarica PDF Stampa Allegati

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6836/2024 (data ud. 13/12/2023), ha fornito chiarimenti riguardo alla riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado sulla base di una diversa valutazione delle stesse prove.

Si consiglia il seguente volume, il quale esamina, con un approccio chiaro e pratico, i presupposti e le modalità per la costituzione di parte civile nel giudizio penale alla luce delle significative novità introdotte dalla c.d. riforma Cartabia (nuove decadenze per la costituzione, elezione di domicilio, procura speciale): Costituzione di parte civile dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione – Sez. III Pen. – Sent. n. 6836/2024, data ud. 13/12/2023

cass_pen_2024_6386_1708856900.pdf 5 MB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. I fatti

Il Tribunale di Cagliari aveva condannato l’imputato – anche al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, con liquidazione di provvisionale – per alcuni reati societari, tra i quali: emissione e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; false comunicazioni sociali delle società quotate; appropriazione indebita; infedeltà patrimoniale.
La Corte di appello ha, successivamente, riformato integralmente la pronuncia di primo grado, assolvendo l’imputato dai reati ascrittigli per insussistenza dei fatti.
Avverso tale sentenza, le parti civili costituite hanno proposto con un unico atto ricorsi per Cassazione, chiedendone l’annullamento agli effetti civili.
In particolare, il ricorso si basava su vizi di motivazione in quanto la Corte di appello non avrebbe affrontato adeguatamente gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della sentenza di condanna, discostandosi da principio di diritto secondo il quale, “nel caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio attraverso una motivazione rafforzata“. Inoltre, le parti civili lamentano l’omesso esame di una memoria difensiva e delle questioni in essa trattate e il travisamento delle prove che, in primo grado, hanno portato ad una conclusione diversa: in particolare, si lamenta che la sentenza impugnata contraddice dati probatori certi e pacifici.
Si consiglia il seguente volume, il quale esamina, con un approccio chiaro e pratico, i presupposti e le modalità per la costituzione di parte civile nel giudizio penale alla luce delle significative novità introdotte dalla c.d. riforma Cartabia (nuove decadenze per la costituzione, elezione di domicilio, procura speciale):

FORMATO CARTACEO

Costituzione di parte civile dopo la riforma Cartabia

Il presente volume esamina, con un approccio chiaro e pratico, i presupposti e le modalità per la costituzione di parte civile nel giudizio penale alla luce delle significative novità introdotte dalla c.d. riforma Cartabia (nuove decadenze per la costituzione, elezione di domicilio, procura speciale).La trattazione – nella quale sono presenti anche rimandi alla nuova disciplina del Portale deposito atti penali (PDP) – si caratterizza per la semplicità dell’impostazione e la ricchezza dei riferimenti giurisprudenziali, così da agevolare anche i (molti) avvocati civilisti che, sempre più spesso, patrocinano le parti civili nel processo penale.L’attenzione è rivolta agli aspetti pratici e operativi, con particolare riferimento alle criticità dell’istituto, così da evitare gli errori più frequenti nei quali più comunemente si incorre (ad esempio, il deposito tardivo della lista testimoniale, la mancanza della procura speciale, la nomina del sostituto processuale).Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma previsto dalla legge costituzionale n. 1/1989. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.

Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2023

2. Riforma della sentenza di condanna sulla base di valutazione diversa delle stesse prove: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel dichiarare fondato il ricorso, preliminarmente richiama un consolidato principio di diritto secondo il quale “nel caso di integrale riforma da parte del giudice di appello di una decisione di segno contrario, il secondo giudice ha l’obbligo di dimostrare specificamente l’insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti contenuti nella sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica, seguita da completa e convincente motivazione, che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata a elementi di prova diversi o diversamente valutati“.
Occorrono, dunque, ad avviso della Corte, sia un approfondito confronto critico con il complesso della struttura argomentativa della sentenza impugnata e con il percorso logico seguito dal primo giudice, sia una giustificazione adeguata delle ragioni del superamento degli argomenti posti a fondamento della decisione riformata e della diversa soluzione adottata.
Il giudice dell’impugnazione è, quindi, tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte.
Tale obbligo, sottolinea la Suprema Corte, sussiste anche in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, in quanto in tale evenienza il giudice dell’impugnazione, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è comunque tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione afferma che, nel caso in esame, la Corte di appello di Cagliari ha riformato la sentenza di condanna del Tribunale di Cagliari assolvendo l’imputato da tutti i reati ascrittigli per insussistenza del fatto, ma senza adeguarsi al principio di diritto sopraesposto.
Infatti, ad avviso della Suprema Corte, i giudici di merito non hanno assolto l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i passaggi argomentativi centrali della prima sentenza, dando conto, con adeguata e puntuale motivazione, delle ragioni di incompletezza o incoerenza tali da giustificare la riforma “in melius” del provvedimento impugnato.
La Corte di appello, inoltre, non ha fatto alcuna menzione in merito alla memoria delle parti civili summenzionata e degli aspetti di fatto nella stessa sottolineati.
Per questo motivo, la sentenza impugnata è stata annullata dalla Corte di Cassazione, in quanto è stato considerato insufficiente il confronto con la motivazione della sentenza di primo grado di cui è stato ribaltato l’esito decisorio e anche la spiegazione della valutazione alternativa compiuta dalla Corte di appello, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti nel giudizio di legittimità.

Riccardo Polito

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento