Riforma Cartabia: il nuovo art. 545-bis c.p.p.

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La riforma Cartabia è intervenuta anche incisivamente in materia di sanzioni sostitutive.
Orbene, in questa materia, tra le novità prevedute da questa riforma, va annoverato anche il “nuovo” art. 545-bis cod. proc. pen., contemplato dall’art. 31 del d.lgs, 10/10/2022, n. 150, il quale regola, come trapela dalla rubrica di tale articolo, la condanna a pena sostitutiva.
Scopo del presente scritto è dunque quello di vedere cosa stabilisce siffatta disposizione legislativa.
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Indice

1. Il primo comma


Al primo comma dell’articolo qui in commento è stabilito che, quando “è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti” (primo periodo), fermo restando che, se “l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente” (secondo periodo, primo capoverso) e “in tal caso il processo è sospeso” (secondo periodo, secondo capoverso).
Dunque, alla stregua di quanto disposto in tale comma, solo a partire della lettura del dispositivo, atteso che, solo questo momento, ““sia il giudice sia le parti sono in grado di effettuare una prima valutazione circa la possibile applicazione delle pene sostitutive” (così: la relazione illustrativa), quali sono quelle prevedute dall’art. 53 della legge n. 689/1981 (e nei limiti edittali ivi stabiliti[1]).
“In quel momento, infatti, sono cristallizzati tutti i fattori della decisione: è nota la misura della pena principale inflitta (la cui entità determina l’applicabilità o meno delle pene sostitutive); è noto se la pena principale sia stata o meno sospesa (posto che le pene sostitutive si applicano solo in caso di mancata sospensione condizionale della pena); è nota la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza ed è noto se – in caso di reati previsti dalla c.d. prima fascia dell’art. 4-bis, della legge 354 del 1975 – siano state o meno riconosciute determinate attenuanti (in presenza delle quali possono essere disposte pene sostitutive di pene detentive brevi); e via seguitando” (così: la relazione illustrativa).
Ciò posto, nel “caso in cui non vi siano preclusioni circa la possibilità astratta di disporre la sostituzione delle pene detentive brevi, al fine di dare evidenza alla possibilità di sostituzione della pena, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, è gravato dell’onere di dare avviso alle parti” (così: la relazione illustrativa) e a “questo punto, l’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva diversa dalla pena pecuniaria” (così: la relazione illustrativa), fermo restando che l’assenso all’applicazione di pene sostitutive diverse da quella pecuniaria deve consistere in un “atto personalissimo dell’imputato, da manifestare in modo esplicito (non essendo sufficiente un consenso o una “non opposizione” desunta dalla mera inerzia dell’imputato o del suo difensore), in ragione della rilevanza delle conseguenze che gravano sul condannato” (così: la relazione illustrativa).
L’“avvio dell’ulteriore fase del procedimento, nella quale si dovrà decidere sulla sostituzione e sulla scelta della pena sostitutiva, è dunque subordinata a una manifestazione di volontà dell’imputato, per il quale potrebbe [però] risultare più vantaggioso far seguire alla condanna a pena detentiva un’istanza rivolta al tribunale di sorveglianza volta ad ottenere la concessione ab initio dell’affidamento in prova, misura più favorevole – in termini di sacrificio della libertà personale – rispetto alla semilibertà sostitutiva e alla detenzione domiciliare sostitutiva” (E. DOLCINI, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive. Note a margine dello schema di d.lgs. approvato dal consiglio dei ministri il 4 agosto 2022, 30/08/2022, in sistemapenale.it, p. 11).
Ove vi sia siffatto consenso, il processo è sospeso e nel qual caso, come già esaminato in precedenza, “se il giudice non ritiene di disporre degli elementi necessari per decidere immediatamente, dispone la sospensione del processo e la fissazione di un’apposita udienza non oltre sessanta giorni, con avviso alle parti e all’UEPE competente” (E. DOLCINI, op. cit., p. 18).
Orbene, in tale evenienza, va da sé come si tratti di una sospensione necessaria al fine di acquisire le “informazioni necessarie per decidere in ordine alla tipologia di pena sostitutiva allo scopo di determinare concretamente gli obblighi e le prescrizioni” (Ufficio del Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Rel. n. 2/2023 del 5/01/2023, p. 113)

2. Il secondo comma


Al secondo comma è disposto che, al “fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell’articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689[1], nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato” (primo periodo) così come il “giudice può richiedere, altresì, all’ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente” (secondo periodo), fermo restando che agli “stessi fini, il giudice può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi” (terzo periodo).
Il giudice, dunque, per decidere se sia possibile procedere alla sostituzione della pena detentiva, nonché per stabilire quale pena sostitutiva possa essere comminata secondo quanto enunciato dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981, e quali obblighi e prescrizioni dovrà essere tenuto il condannato, può, e quindi non deve, dato che ben possono, a suo avviso, già sussistere “gli elementi necessari per decidere sulla sostituzione della pena principale” (così: la relazione illustrativa) [e nel qual caso “il giudice decide immediatamente; e la decisione immediata può anche essere di rigetto della eventuale istanza di sostituzione della pena, ove il giudice ritenga in radice di non possedere gli elementi per la sostituzione, come in caso di pericolosità conclamata” (così: la relazione illustrativa)], acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria, tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato.
Sempre l’autorità giudiziaria, inoltre, può, e quindi, anche per tale ipotesi, non è tenuta a farlo, richiedere, ex officio, e pertanto senza che sia necessario per forza di cose una istanza di parte, all’ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente.
Inoltre, “il giudice può verificare i presupposti eventuali per disporre, con la pena sostitutiva ed a titolo di prescrizioni, percorsi terapeutici analoghi a quelli previsti dall’art. 94 DPR n. 309 del 1990” (così: la relazione illustrativa), e ciò avviene attraverso il rilascio, da parte dei soggetti indicati dall’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, della certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi.
Ciò posto, le parti, dal canto loro, “possono depositare documentazione all’ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, possono presentare memorie in cancelleria” (art. 545-bis, co. 2, quarto periodo, cod. proc. pen.).
E’ dunque concesso alle parti la possibilità di depositare documentazione all’ufficio di esecuzione penale esterna, nel silenzio della norma, senza limite temporale alcuno, purchè ciò avvenga, ad avviso di chi scrive, prima che si celebri l’udienza in cui l’autorità giudicante deciderà in ordine a siffatta sostituzione, mentre, per quanto concerne le memorie, da doversi depositare presso la cancelleria, ciò deve avvenire entro cinque giorni dal giorno in cui è fissata codesta udienza.


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3. Il terzo comma


Il terzo comma dell’art. 545-bis cod. proc. pen., essendo ivi stabilito al primo capoverso che acquisiti “gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all’udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti”, rende pertanto evidente che una “volta acquisite le predette informazioni e ricevuto dall’UEPE la proposta di programma trattamentale, il giudice – all’udienza fissata per l’eventuale sostituzione della pena principale – assume le definitive determinazioni sul trattamento sanzionatorio e «se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti»” (così: la relazione illustrativa), fermo restando che, come recita il secondo capoverso, si applicano nel caso di specie gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689 i quali prevedono rispettivamente quanto segue: a) art. 57 (“La durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed è determinata sulla base dei criteri di cui all’articolo 56-bis. Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva”); b) art. 61 (“Nel dispositivo della sentenza di condanna, della sentenza di applicazione della pena e del decreto penale, il giudice indica la specie e la durata della pena detentiva sostituita e la specie, la durata ovvero l’ammontare della pena sostitutiva”).
Invece, stante quanto preveduto nel terzo capoverso, in caso contrario, il giudice conferma il dispositivo.
Precisato ciò, è infine stabilito che, in “entrambi i casi, il giudice pubblica la decisione mediante lettura del dispositivo come integrato o confermato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 545 c.p.p. (nuovo art. 545-bis, co. 3, c.p.p.)” (così: la relazione illustrativa), volendosi in tal modo “rendere chiaro, ad ogni effetto ma soprattutto ai fini del decorso dei termini per l’impugnazione, che il giudice deve dare nuova lettura del secondo dispositivo e che il dies a quo è quello della lettura di quest’ultimo, qualunque contenuto esso abbia” (così: la relazione illustrativa).

4. Il quarto comma


Attraverso il comma quarto, al cui primo periodo è sancito che quando “il processo è sospeso ai sensi del comma 1, la lettura della motivazione redatta a norma dell’articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva”, si è voluto in tal guisa introdurre “una norma di raccordo con la disciplina della motivazione contestuale, la cui pubblicazione ovviamente deve essere differita alla lettura del secondo dispositivo” (così: la relazione illustrativa).
Per quanto invece concerne la motivazione non contestuale, stante quanto preveduto dal secondo periodo di tale comma (“Fuori dai casi di cui all’articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3”),  i termini per il deposito della motivazione decorrono solo a partire della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, ma solo una volta che esso è stato confermato (nel caso in cui non sia disposta la pena sostitutiva) o integrato (allorché, invece, sia sostituita la pena detentiva).

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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