Rifiuto pubblicazioni di nozze è contro l’ordine pubblico

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Il rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alle pubblicazioni di nozze senza il nulla osta delle autorità marocchine, è contrario all’ordine pubblico.
Lo ha stabilito Il Tribunale del Capoluogo Partenopeo.
La vicenda che vede protagonisti due giovani è finita sui giornali sottolineando quanto il diritto possa essere complesso.
In particolare vengono sottolineate le differenze tra il diritto Italiano e laico e quello dei sistemi giuridici di natura islamica.  

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Tribunale di Napoli -sez. I civ.- decreto n.17655 del 20-10-2023

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Indice

1. La vicenda


La ragazza cittadina marocchina, lui cittadino italiano.
I due vorrebbero coronare il loro amore con il matrimonio, incontrando non poche difficoltà.
L’ufficiale dello Stato civile del Comune di Napoli si rifiutava di procedere alle pubblicazioni di nozze, perché non aveva ricevuto il nulla osta delle Autorità marocchine, che non lo rilasciavano  in mancanza di certificato di conversione all’Islam del nubendo, non essendo lo stesso di religione musulmana.
In seguito al ricorso dei nubendi, stabiliva che:
 “la mancanza di impedimenti risulta dalle allegazioni prodotte dalle parti e il mancato rilascio del nulla osta per esclusivi motivi religiosi è contrario ai principi di uguaglianza e libertà di culto ed in contrasto con l’ordine pubblico costituendo un’arbitraria preclusione del diritto di contrarre matrimonio.”


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2. Il quadro normativo sulle pubblicazioni di nozze


Secondo l’articolo 116 del codice civile, lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile, insieme a un documento che attesti la regolarità del soggiorno nel territorio italiano, anche una dichiarazione dell’autorità competente del suo Paese, dalla quale risulti che, per le leggi alle quali è sottoposto, nulla osta al matrimonio.
La norma funge da corollario del principio espresso dall’articolo 27 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, a norma del quale la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre il vincolo stesso,  sono regolate dalla legge nazionale di ogni nubendo al momento del matrimonio.
La richiesta di pubblicazioni, a norma dell’articolo 51, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, deve contenere:
il nome e il cognome degli sposi, il luogo e la data della loro nascita, la loro cittadinanza e il luogo della loro residenza, la libertà di stato, l’esistenza tra i nubendi di un vincolo di parentela, affinità, adozione ovvero affiliazione, se in precedenza gli sposi hanno già contratto un matrimonio.
Come scrive diritto24, l’incontro tra il codice civile italiano e la legislazione marocchina, determina una situazione contraddittoria, esistendo nel diritto italiano una norma che richiama le leggi straniere in materia di condizioni di matrimonio, in rispetto della prova del loro rispetto e autorizzando l’ufficiale di stato civile a rifiutare le pubblicazioni in mancanza del sopra menzionato nulla osta, mentre c’è una norma sostanziale estera, in contrasto con l’ordine pubblico, che ostacola la libertà personale inviolabile di contrarre le nozze, vietando l’unione tra una musulmana e un “miscredente” .
L’ordinamento italiano risolve la questione attraverso gli articoli 98, comma 2, e 112, comma 3 del codice civile, che legittimano il ricorso (ex art. 737 c.p.c.), al Tribunale in Camera di Consiglio, contro il certificato motivato di rifiuto, emesso dall’ufficiale di stato civile che, per una causa ammessa dalla legge, come la mancanza dei requisiti (ex art. 116 c.c.), non pensa di potere procedere alle pubblicazioni.
L’ufficiale dello stato civile, da parte sua, non è tenuto ad eseguire in modo incondizionato la richiesta di pubblicazioni del matrimonio, ma può rifiutare di eseguirla quando “crede” di non potere dare seguito alla stessa, sussistendo le motivazioni che legittimano il rifiuto, come, l’incapacità, l’incompletezza o l’irregolarità della documentazione prodotta, la mancanza o la contraddittorietà oppure la falsità delle dichiarazioni dei richiedenti, la sussistenza di impedimenti alla celebrazione.

3. La decisione del Tribunale di Napoli


Secondo il Giudice del Tribunale Partenopeo, la situazione sopra descritta si pone in contrasto con l’ordine pubblico e dichiara l’illegittimità del rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile rispetto alle pubblicazioni matrimoniali.
Sempre secondo il Tribunale di Napoli, il mancato rilascio del nulla osta per esclusivi motivi religiosi contrasta con i principi di uguaglianza e libertà di culto di matrice costituzionale e, di conseguenza, è contrario all’ordine pubblico costituendo una “preclusione arbitraria del diritto a contrarre matrimonio”.
Il rispetto dell’ordine pubblico nei principi che governano il diritto privato internazionale, costituisce un limite all’applicabilità della norma straniera nel territorio del Bel Paese.
Nel caso specifico, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che il diritto marocchino sia in contrasto con l’ordine pubblico italiano e non può avere rilievo.
Il Giudice dello stesso, ha accolto il ricorso dei nubendi, evidenziando che la mancanza di impedimenti a contrarre matrimonio risultava dagli allegati dagli stessi prodotti, e il mancato rilascio del nulla osta per esclusivi motivi religiosi deve essere ritenuto contrario all’ordine pubblico.
A questo proposito, il Tribunale ha autorizzato l’ufficiale di stato civile alle pubblicazioni del matrimonio civile, osservando i relativi principi legislativi.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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