Le nozze celebrate all’estero e le condizioni che si devono rispettare

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I matrimoni che vengono celebrati all’estero negli anni recenti hanno registrato un aumento.

Il motivo che ha fatto in modo che si verificassero simili circostanze, deve essere attribuito alla scarsa disponibilità economica.

I futuri sposi si ritroverebbero con pochi parenti e amici al seguito, avendo come diretta conseguenza una riduzione delle spese legate al lieto evento.

Altre volte, il desiderio di coinvolgere poche persone può derivare da determinate situazioni personali.

Ad esempio, ci sono persone divorziate che risposandosi provano imbarazzo a ripetere relazioni con le stesse persone presenti in occasione del primo matrimonio.

In altre circostanze, sposarsi in luoghi esotici deriva esclusivamente dal volere ricercare originalità.

Motivazioni a parte, ci si deve chiedere quale sia la validità del matrimonio celebrato all’estero.

Prima di prendere una simile decisione, devono essere noti alcuni dettagli, principalmente in relazione al luogo della celebrazione.

Le nozze che avvengono in alcuni Paesi non sono riconosciute da parte della legge italiana.

In altre circostanze perché il matrimonio venga convalidato in Italia devono essere rispettate alcune condizioni.

Ne scriveremo in questa sede.

Che cosa dice la legge in relazione al matrimonio all’estero

La legge italiana e il diritto internazionale privato, regolano il matrimonio celebrato all’estero.

Queste norme prevedono che gli sposi siano in possesso dei relativi requisiti e indicano quale debba essere la forma della celebrazione delle nozze.

I requisiti  sono quelli che prevede la legge dello Stato di appartenenza di ogni sposo.

Se uno dei due fidanzati è italiano e l’altro straniero, per il primo si applicherà la legge italiana, per l’altro quella dello Stato del quale è cittadino.

 

L’ordinamento italiano stabilisce che per sposarsi validamente in modo valido si debba essere essere maggiorenni, sani di mente e non essere vincolati da un altro matrimonio.

Gli sposi non devono essere legati da rapporti di parentela stretta, adozione o affinità, in presenza di una di queste condizioni, se il matrimonio viene celebrato lo stesso non è valido.

In relazione alla forma, il matrimonio celebrato all’estero è valido se è considerato tale da parte della legge del luogo di celebrazione delle nozze, oppure da parte della legge dello Stato al quale  appartiene uno degli sposi, oppure da parte della legge dello Stato nel quale entrambi gli sposi risiedono al momento della celebrazione.

Se i requisiti sopra scritti sono soddisfatti, il matrimonio celebrato all’estero è valido ed efficace anche per la legge italiana.

Chi può celebrare il matrimonio all’estero

Se una coppia di fidanzati dovesse decidere di sposarsi all’estero, si deve distinguere a seconda che si voglia contrarre un matrimonio civile oppure anche religioso.

Nel primo caso, la celebrazione può avvenire davanti a un’autorità straniera locale, nel secondo caso, il ministro di culto può essere un sacerdote cattolico, un pastore oppure una persona abilitata a celebrare il rito secondo la religione professata

Le modalità di funzionamento del matrimonio all’estero davanti all’autorità straniera locale

Il matrimonio celebrato davanti all’autorità straniera locale non richiede le pubblicazioni, a meno che esse non siano previste dalla legge dello Stato nel quale deve avvenire la celebrazione.

L’autorità straniera può chiedere che gli sposi producano una certificazione che attesti la capacità matrimoniale, vale a dire, il possesso dei requisiti di legge per potersi sposare.

In Italia, questa certificazione viene rilasciata dall’ufficiale di stato civile e ha una validità di sei mesi.

Nel 1980 l’Italia ha aderito alla Convenzione di Monaco, stipulata con la Spagna, il Portogallo, la Germania, il Belgio, l’Olanda, il Lussemburgo, l’Austria, la Svizzera e la Turchia, che consiste in un accodo per il rilascio della certificazione della capacità matrimoniale secondo regole comuni.

Gli Stati che non aderiscono non rilasciano un nulla osta.

Dopo il matrimonio, gli sposi si devono recarsi presso l’autorità consolare italiana con l’atto di matrimonio, sia in lingua originale sia tradotto in italiano, per procedere alla sua legalizzazione. L’autorità consolare provvede a trasmetterlo all’ufficiale dello stato civile per la trascrizione, per fare in modo che il matrimonio acquisti efficacia per la legge italiana.

Le modalità di funzionamento del matrimonio all’estero davanti all’autorità consolare

Il matrimonio può essere celebrato davanti al Console italiano nello Stato straniero.

A questo scopo i nubendi devono inoltrare al Consolato un’apposita istanza, a mezzo raccomandata o fax oppure recandosi sul luogo di persona, insieme a copia dei propri documenti di identità.

Le pubblicazioni devono precedere il matrimonio consolare e devono essere effettuate secondo il luogo di residenza.

La celebrazione del matrimonio avviene secondo quello  prevede il codice civile, alla presenza di due testimoni.

In una circostanza successiva l’atto di matrimonio viene trasmesso  dal consolato all’ufficio di stato civile competente per la trascrizione.

Le modalità di funzionamento del matrimonio religioso all’estero

Si prevede anche la validità del matrimonio celebrato all’estero davanti  a un ministro di culto, a condizione che lo stesso sia considerato valido ed efficace secondo la legge dello Stato nel quale  avviene la celebrazione.

In relazione al matrimonio concordatario, vale a dire, quello che viene celebrato davanti  a un sacerdote cattolico, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è efficace in Italia, ovunque sia celebrato, purché sia valido secondo il diritto canonico.

Il diritto della Chiesa cattolica è valido anche all’estero, perché si tratta di un’autorità religiosa di carattere ultraterritoriale.

Ne consegue che il matrimonio celebrato in conformità con lo stesso possa essere trascritto nei registri dello stato civile italiani, anche se celebrato all’estero e, persino, in uno Stato che non ne riconosca la validità.

 

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