Locazione ad uso diverso: nel determinare la misura della riduzione del canone il giudice non può imputare al locatore vizi e fatti dei quali non può rispondere. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre il quadro complessivo della normativa vigente in materia dei diversi tipi di locazione: Manuale delle locazioni commerciali e abitative.
riferimenti normativi: artt. 1575 c.c.; 1578 c.c.; 1585 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. III, Sentenza del 23/06/2015, n. 12920
Indice
1. La vicenda: la riduzione del canone di locazione
Una società conduttrice di un immobile ad uso non abitativo ubicato al piano strada, con annesso locale scantinato, citava in giudizio dinanzi al Tribunale i locatori del locale commerciale, al fine di chiedere la riduzione del canone a seguito delle infiltrazioni di umidità che avevano interessato il piano scantinato, determinandone una limitazione del godimento. La conduttrice chiedeva, altresì, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti a seguito dei fenomeni infiltrativi che avevano deteriorato la merce medesima depositata nel locale cantinato. Si costituivano i locatori, i quali eccepivano che le cause degli eventi dannosi lamentati dagli attori erano ascrivibili al condominio ed al Comune, di cui chiedevano la chiamata in causa, affinché ne venisse accertata la responsabilità. Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano il condominio ed il Comune chiedendo il rigetto delle domande. Il Tribunale dava ragione alla società conduttrice. Il CTU accertava la presenza di infiltrazioni di umidità nel locale cantinato oggetto di causa. Secondo il CTU la principale causa dei fenomeni infiltrativi era da imputare alla cattiva regimentazione delle acque piovane che defluivano in un pozzetto comunale non funzionante in maniera continua; altra causa rilevante è stata individuata nella insufficiente aerazione del locale non adatto ad essere adibito a deposito; altre cause minoritarie venivano imputate ai locatori. Il Tribunale riduceva notevolmente il canone di locazione dovuto. Inoltre accoglieva la domanda risarcitoria avanzata dalla società attrice per i danni arrecati alla merce a causa dei fenomeni infiltrativi. I locatori si rivolgevano alla Corte di Appello lamentando, tra l’altro, l’ingiusta consistente riduzione del canone di locazione, considerato che la responsabilità dei danni lamentati dalla società conduttrice era imputabile in massima parte al Comune. Il detto ente territoriale rilevava, in buona sostanza, che i danni lamentati erano ascrivibili non già ad un’assente o cattiva manutenzione, bensì a particolari fenomeni temporaleschi, integranti caso fortuito. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre il quadro complessivo della normativa vigente in materia dei diversi tipi di locazione: Manuale delle locazioni commerciali e abitative.
Manuale delle locazioni commerciali e abitative
Il Manuale offre un quadro complessivo in materia di locazioni abitative, affrontandone tutte le tipologie: locazioni libere, convenzionate, transitorie, locazioni di immobili acquistati per futura locazione, affitti brevi, locazioni turistiche, cohousing, rent to buy, leasing, analizzando la relativa disciplina contrattuale e tenendo conto dell’evoluzione normativa, nonché della produzione giurisprudenziale su alcuni punti nodali della legge 431 del 1998 e altro.Non mancano le indicazioni operative inerenti alla registrazione dei contratti, la tassazione, sia ordinaria che con cedolare secca.Il volume si occupa altresì delle “locazioni ad uso diverso”: la loro regolamentazione, il regime contrattuale applicabile, gli istituti della prelazione del riscatto e l’indennità di avviamento senza dimenticare le nuove tipologie locatizie come il contratto atipico di coworking o di domiciliazione.Una parte è in seguito dedicata agli aspetti processuali: procedimento di convalida, rito locatizio e compatibilità con il processo ordinario, azioni esperibili contro l’occupazione senza titolo, mediazione, negoziazione assistita e arbitrato.L’esposizione semplice e chiara rende il testo uno strumento di consultazione e approfondimento adatto sia al professionista del settore, sia al pubblico dei non addetti ai lavori.Il Manuale tratta infine anche il nuovo procedimento di convalida di sfratto, che ha visto ampliarsi l’ambito di applicazione e altre novità, tra cui quelle riguardanti l’esecutività dell’ordinanza di convalida.Questa sesta edizione tiene conto di tutti i principali provvedimenti di normativa, prassi e giurisprudenza in materia fino alle recentissime sentenza 7 maggio 2024, n. 12395 in punto di cedolare secca e circolare 10 maggio 2024, n. 10/E sulle locazioni brevi.Silvio RezzonicoÈ stato avvocato in Milano e autore di diversi libri e saggi in materia di diritto immobiliare. Ha collaborato con il Gruppo 24 Ore, con Maggioli Editore e con l’Università degli studi di Firenze. Da ultimo è stato anche docente presso l’Università degli Studi telematica E-campus.Matteo RezzonicoAvvocato cassazionista e pubblicista in Milano, è autore di numerose pubblicazioni di diritto immobiliare ed edilizio. In particolare, collabora con il Gruppo 24 Ore (Norme e Tributi, Esperto risponde e Consulente immobiliare) e con Giuffrè Editore (portale con- dominio e locazioni). Presidente della FNA Federazione Nazionale degli Amministratori Immobiliari e Vicepresidente della Confappi, Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare, per conto della quale riveste anche il ruolo di Presidente della sede provinciale di Milano e di componente della Commissione Legale Nazionale di FNA – Confappi.Luca RezzonicoAvvocato in Milano. Si occupa di diritto immobiliare ed è coautore di diverse pubblicazioni in materia
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2. La questione: imputabilità dei vizi al locatore
Il locatore può rispondere delle infiltrazioni causate dal pozzetto comunale di raccolta delle acque piovane?
3. La soluzione
La Corte di Appello ha precisato che il locatore non può rispondere delle infiltrazioni causate dal pozzetto comunale di raccolta delle acque piovane (che configurano una molestia di fatto del terzo). Del resto, secondo i giudici di secondo grado il locatore non può rispondere neppure del difetto di aerazione del bene che era facilmente riconoscibile dalla conduttrice; in ogni caso la stessa Corte ha ricordato che i locatori avevano autorizzato la società conduttrice all’esecuzione di tutte le opere necessarie “al fine di potere condurre l’attività preposta ad uso commerciale”. I giudici di secondo grado hanno evidenziato le infiltrazioni imputabili al locatore sono state definite minoritarie dal CTU; di conseguenza la Corte ha ritenuto congruo riconoscere una più contenuta riduzione del canone, correlata alla diminuita fruibilità del bene imputabile ai locatori pari al 10% del canone pattuito.
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4. Le riflessioni conclusive
Nella vicenda presa in considerazione, posto che sono state considerate “minoritarie” le infiltrazioni imputabili ai locatori che hanno ridotto la fruibilità del locale, la Corte di Appello ha ridimensionato la riduzione del canone stabilita dal giudice di primo grado. Si ricorda che la c.d. autoriduzione del canone – e, cioè, il pagamento di questo in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che provoca il venir meno dell’equilibrio sinallagmatico del negozio, anche nell’ipotesi in cui detta autoriduzione sia stata effettuata dal conduttore in riferimento al canone dovuto a norma dell’art. 1578 c.c., comma 1, per ripristinare l’equilibrio del contratto, turbato dall’inadempimento del locatore e consistente nei vizi della cosa locata; tale norma, infatti, non dà facoltà al conduttore di operare detta autoriduzione, ma solo di domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, essendo devoluto al potere del giudice di valutare l’importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti (Cass. civ., sez. III, 18/04/2016, n. 7636). In ogni caso il conduttore che conosce i vizi della cosa locata al momento della conclusione del contratto e di essi abbia tenuto conto nella determinazione del corrispettivo, non può chiedere né la risoluzione, né la riduzione del corrispettivo stesso ai sensi dell’art. 1578, comma 1, c.c., né la eliminazione dei vizi a spese del locatore ex art. 1575, n. 2, c.c. (Trib. Ivrea 8 febbraio 2017).
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