Ricorso straordinario per Cassazione: necessaria l’indicazione dell’errore materiale o di fatto

Scarica PDF Stampa Allegati

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19622 del 16 maggio 2024, ha chiarito che, per presentare ricorso straordinario, è necessario indicare, ex art. 625-bis cod. proc. pen., l’errore materiale o di fatto.

Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale propone al Professionista indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione – Sez. V Pen. – Sent. n. 19622 del 16/05/2024

Cass-19622-2024.pdf 2 MB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. I fatti

La I sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Potenza aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta di revisione presentata in relazione alla sentenza con la quale lo stesso era stato condannato all’ergastolo in quanto ritenuto responsabile di omicidio volontario premeditato.
In particolare, la I sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile: 1) perché generico; 2) per l’omesso confronto argomentativo con il provvedimento impugnato; 3) perché proponeva motivi non consentiti in quanto sostanzialmente diretti ad ottenere una rivalutazione del merito; 4) perché manifestamente infondato, stante l’assoluta carenza dei presupposti legittimanti una richiesta di revisione.
Nell’interesse dell’imputato è stato, poi, proposto ricorso straordinario per Cassazione, affidato ad un unico motivo con il quale, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte, quanto alla nozione di “nuove prove” di cui all’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si osservava che la richiesta di revisione non era finalizzata ad una rivalutazione del compendio probatorio esaminato dal giudice della cognizione, essendo essa fondata, piuttosto, su elementi mai valutati da quest’ultimo.
Da tali premesse discende, secondo il ricorso, che le censure sviluppate con il precedente ricorso per Cassazione non erano state oggetto di adeguata comprensione e valutazione da parte del giudice di legittimità.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale propone al Professionista indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti:

FORMATO CARTACEO

Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il volume propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti.La prima parte è dedicata all’appello: dove va depositato? Chi può depositarlo, ed entro quando? Quali requisiti devono sussistere? E molte altre questioni di ordine pratico a cui gli autori offrono risposte attraverso richiami alla più significativa giurisprudenza di settore e con il supporto di utili tabelle riepilogative.La seconda parte si sofferma invece sul ricorso per cassazione, dai motivi del ricorso ai soggetti legittimati, dai provvedimenti impugnabili alle modalità di redazione del ricorso e degli atti successivi, con l’intento di fornire indicazioni utili ad evitare l’inosservanza o erronea applicazione della normativa e la scure dell’inammissibilità. Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato in Larino, giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale, è autore di numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.Gabriele EspositoAvvocato penalista patrocinante in Cassazione. Autore di manuali di diritto penale sostanziale e procedurale, dal 2017 è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

Antonio Di Tullio, Gabriele Esposito | Maggioli Editore 2023

2. Ricorso straordinario per Cassazione e necessaria indicazione dell’errore materiale o di fatto

La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso straordinario, rammenta consolidata giurisprudenza secondo la quale “è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l’errore in cui si assume che la Corte di Cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito“.
La soluzione è, ad avviso della Suprema Corte, coerente con la puntualizzazione secondo la quale l’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Cassazione, consistono, rispettivamente “il primo nella mancata rispondenza tra la volontà correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo“.
Ne deriva che rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di Cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte osserva che, nel caso di specie, nel momento in cui si denuncia che la censura sollevata con l’originario ricorso non è stata oggetto di adeguata comprensione e valutazione, dimostra che il ricorso straordinario si colloca al di fuori del perimetro tracciato dall’art. 625-bis cod. proc. pen.
Inoltre, viene sottolineato che tale ricorso straordinario si è limitato a riproporre argomenti già puntualmente esaminati, senza addurre nuove prove.
Per questi motivi, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma equitativamente determinata in 4.000 euro.

Riccardo Polito

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento