La Sesta Sezione penale ha affermato che il provvedimento emesso a norma dell’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., con cui il giudice monocratico, non sussistendo le condizioni per pronunziare sentenza di non luogo a procedere e non dovendosi definire il processo con rito alternativo, dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale ha natura di decreto e non di ordinanza, sicché non dev’essere necessariamente corredato da motivazione, non essendo questa espressamente richiesta dalla normativa processuale.
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Indice
1. I fatti
La decisione della Corte di Cassazione scaturisce dall’impugnazione, da parte dell’imputato, del provvedimento con il quale il Tribunale di Vercelli, a norma dell’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., ha disposto la prosecuzione del giudizio dibattimentale nei suoi confronti per il delitto di esercizio abusivo di professione sanitaria.
Ad avviso del ricorrente, l’atto sarebbe affetto da abnormità funzionale per carenza di potere in concreto, per avere il giudice disposto il prosieguo del giudizio con un provvedimento motivato, non essendo ciò previsto, invece, dall’anzidetta disposizione normativa, allo scopo di garantire l’imparzialità del giudice investito della prosecuzione del dibattimento e della decisione.
Inoltre, il giudice dell’udienza predibattimentale si è spinto, nella sua motivazione, oltre l’ambito di giudizio consentitogli, avendo ritenuto “ragionevole formulare, allo stato degli atti, una chiara ed evidente previsione di condanna“.
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2. Natura del provvedimento ex art. 554-ter, co. 3 c.p.p.: l’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione analizza la questione sottopostole affermando, preliminarmente, che il provvedimento non può essere impugnabile non presentando alcun profilo di abnormità.
Infatti, l’art. 554-ter, cod. proc. pen., al comma 3, stabilisce che, per i processi con citazione diretta a giudizio, “se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere” e se il processo non deve essere celebrato secondo uno dei riti alternativi legali, “il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale“.
La Corte osserva che la legge non indica espressamente quale sia la forma dell’atto con cui tale decisione è adottata, se ordinanza o decreto.
Tale distinzione è importante proprio ai fini dell’accoglimento o meno del ricorso, in quanto “la motivazione delle ordinanze non soltanto è consentita, ma è addirittura dovuta a pena di nullità, mentre per i decreti essa è necessaria solamente qualora espressamente prevista dalla disciplina di rito“.
Nel caso di specie, appare ragionevole affermare che, “così come il corrispondente provvedimento terminale dell’udienza preliminare, ovvero il decreto che dispone il giudizio (art. 429, cod. proc. pen.,), anche quello con il quale il Tribunale monocratico, nei casi di citazione diretta, disponga la prosecuzione del giudizio a norma dell’art. 554-ter, cod. proc. pen., ha natura di decreto”
3. La decisione della Cassazione
Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione, ha affermato che, esclusa l’abnormità funzionale, “a maggior ragione non è configurabile quella strutturale, quella, cioè, che è ravvisabile soltanto nelle ipotesi di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere astratto), oppure di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso dell’esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)“.
Infatti, nel caso di specie, il giudice ha esercitato un potere riconosciutogli specificamente dalla legge, nei casi consentiti e con forme non vietate, e perciò legittime.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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