Richiesta di pena sostitutiva: chiarimenti della Cassazione

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14963 del 27 marzo 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla richiesta di applicazione di pena sostitutiva ex art. 545-bis c.p.p.

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Corte di Cassazione – Sez. III Pen. – Sent. n. 14963 del 27/03/2024

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Indice

1. I fatti

La Corte di appello di Firenze ha respinto l’impugnazione proposta dall’imputato nei confronti della sentenza del Tribunale di Pistoia con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, in relazione a tre contestazioni del delitto di cui all’art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo con il quale l’imputato ha denunciato la violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dal d. lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia) applicabile, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto, ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore di tale disposizione (30 dicembre 2022), a causa del mancato avviso della sostituibilità della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53, l. n. 689/81, nonostante la pena in concreto inflitta, inferiore a quattro anni di reclusione, consentisse di chiedere l’applicazione di una delle sanzioni sostitutive di cui alla citata l.n. 689/81. Poiché il giudizio di secondo grado era stato trattato in camera di consiglio, ad avviso della difesa, la Corte di appello avrebbe dovuto avvertire le parti di detta facoltà fissando apposita udienza.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti:

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Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il volume propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti.La prima parte è dedicata all’appello: dove va depositato? Chi può depositarlo, ed entro quando? Quali requisiti devono sussistere? E molte altre questioni di ordine pratico a cui gli autori offrono risposte attraverso richiami alla più significativa giurisprudenza di settore e con il supporto di utili tabelle riepilogative.La seconda parte si sofferma invece sul ricorso per cassazione, dai motivi del ricorso ai soggetti legittimati, dai provvedimenti impugnabili alle modalità di redazione del ricorso e degli atti successivi, con l’intento di fornire indicazioni utili ad evitare l’inosservanza o erronea applicazione della normativa e la scure dell’inammissibilità. Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato in Larino, giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale, è autore di numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.Gabriele EspositoAvvocato penalista patrocinante in Cassazione. Autore di manuali di diritto penale sostanziale e procedurale, dal 2017 è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

Antonio Di Tullio, Gabriele Esposito | Maggioli Editore 2023

2. Richiesta di pena sostitutiva: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, osserva che la doglianza, in ordine al mancato avviso di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen., circa la sostituibilità della pena detentiva “è, anzitutto, preclusa, non emergendo, né dagli atti né dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata, che il difensore dell’imputato ne avesse fatto richiesta, con la conseguenza che non può utilmente dolersi con il ricorso per Cassazione di un mancato avviso strumentale all’esercizio di una facoltà che non aveva dichiarato di voler esercitare, benché fosse già entrata in vigore e applicabile la disposizione di cui si lamenta l’inosservanza“. Detta omissione, comunque, ad avviso della Corte, non determina la nullità della sentenza, in quanto il giudice non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, cosicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. Per completezza, si riporta la disposizione di detta norma: “Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso“.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione sottolinea la manifesta infondatezza della denuncia di nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., avendo, tra l’altro, la Corte di appello, formulato che, sia pure implicitamente, con riferimento al trattamento sanzionatorio, ma con valutazione valida anche ai fini della valutazione da compiere con riferimento alla sostituzione della pena detentiva, un giudizio di gravità del fatto e negativo sulla personalità dell’imputato, alla luce dei suoi precedenti, idoneo a giustificare la valutazione negativa anche sulla sostituibilità della pena detentiva. La Suprema Corte opta, dunque, per l’inammissibilità del ricorso con condanna alle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Riccardo Polito

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