Revisione: il processo si riapre solo se la prova nuova può condurre ad un esito differente

Redazione 11/09/13
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Lucia Nacciarone

 

 

Con la sentenza n. 36884 del 9 settembre 2013 la Cassazione ha specificato i presupposti che consentono la revisione di cui all’articolo 630 c.p.p.

I giudici di legittimità, nel respingere il ricorso dell’imputato, condannato per omicidio con sentenza definitiva, hanno chiarito anzitutto che la norma in questione costituisce una sorta di clausola di salvaguardia contro gli errori giudiziari, specie nei procedimenti rilevanti. Poi hanno specificato che per ‘prova nuova’ si intende non soltanto quella sopravvenuta alla pronuncia definitiva di condanna, ma anche tutto il materiale acquisito del giudizio di merito ma per esempio ignorato, a patto che non sia stato dichiarato inammissibile o ritenuto manifestamente superfluo. Al giudice si richiede una valutazione prognostica ma non astratta, tendente a stabilire se, rispetto al procedimento in esame, la prova nuova risulti in concreto tale da riaprire il caso in favore dell’istante con esito diverso.

La Suprema Corte ha poi respinto il ricorso in quanto la prova nuova indicata, ossia la nota di polizia che rivela l’attività di confidente svolta della vittima, non sarebbe stata comunque sufficiente a dare nuovi scenari e moventi al delitto.

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