Revisione della posizione di stato in ausiliaria per malattie già riconosciute (Cons. Stato n. 81206/2012)

 

Massima

Revisione della posizione di stato in ausiliaria: infondato il ricorso, del diritto ad essere ricollocato in ausiliaria.

 

 

1.     Premessa

 

Con la decisione in commento il Consiglio di Stato ha affrontato la questione relativa alla revisione della posizione di stato in ausiliaria.

La sentenza del 2007 (1) del TAR respingeva il ricorso proposto da un sottufficiale della Guardia di Finanza (2) per il riconoscimento (3)  del diritto ad essere ricollocato in ausiliaria.

 

 

2. Conclusioni

Avverso la sentenza citata il militare proponeva appello, deducendo i seguenti motivi, ossia:

–         violazione di legge: in relazione agli articoli 44 e seguenti della legge del 10 maggio 1983, n. 1, e all’articolo 3 della circolare n. 2412000/1220 del 1 settembre 1994 del Comando Generale della Guardia di Finanza (4);

–         eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà.

L’amministrazione si costituiva in giudizio.

Nella sentenza che qui si commenta si legge, in motivazione, che “……….il verbale con cui il militare era stato dichiarato non idoneo permanentemente nella Guardia di Finanza e da collocare in congedo assoluto” era stato accettato dall’interessato; quindi, non impugnato, tale verbale è divenuto irretrattabile.

In base al citato verbale è stato, di conseguenza, redatto il decreto di pensione ordinaria.

L’amministrazione, dice il Consiglio di Stato, ha richiama, correttamente, nella corrispondenza intercorsa.

Il successivo verbale (5) faceva, quindi, riferimento ad una pregressa situazione già compiutamente definita.

A tale definita situazione è da collegarsi la specificazione “e da collocarsi in riserva” che ha un valore, si legge testualmente nella decisione, “puramente ricognitivo….non ha portata innovativa…….”.

Sulla base di tali considerazioni discende la infondatezza del motivo d’appello (6); pertanto, la sentenza impugnata, secondo il pensiero dei giudici del Consiglio di Stato, non merita le censure rivolte, dovendosi ritenere confermata.

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano;

 

 

_________
(1) T.A.R. Lazio, Sez. II, 1° agosto 2007, n. 7400.
(2) A riposo.
(3) Previo l’annullamento degli atti di diniego:
(4) Secondo cui il militare, dichiarato rivedibile all’atto di cessazione dal servizio, può essere iscritto in ausiliaria, ove successivamente riacquisti la prescritta idoneità.
(5) In cui si utilizzava la formula “già non idoneo al servizio nella guardia di finanza”.
(6) Nello specifico, il secondo motivo.

Sentenza collegata

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