Responsabilità del veicolo antagonista e caso fortuito

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Con un obiter dictum contenuto nella sentenza n. 35318/2022, le Sezioni Unite della Suprema Corte pongono fine all’interregno della responsabilità esclusiva del conducente il veicolo antagonista idonea a determinare l’ipotesi del caso fortuito ex. art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Lo avevamo invocato in un precedente articolo (ed espressamente richiesto con un ricorso allo stato pendente), e approfittando di una pronuncia che si occupa del tema dell’applicabilità ex. art. 141 in ipotesi di sinistro che vede coinvolto un solo veicolo, le Sezioni Unite hanno finalmente posto fine ad un periodo di incertezza e confusione, che ha cagionato pronunce di merito al limite dell’incredibile.

Indice

1. La nascita della questione e il contrasto in seno alla III sezione.

L’orientamento nomofilattico a mente del quale la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo antagonista connota una ipotesi di “forza maggiore”, che ai sensi del I comma dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, è idonea a ritenere disapplicabile l’indennizzo diretto, trova la sua origine nella pronuncia n. 4147/2019, in un obiter dictum contenuto nella sentenza n. 14388/2019 e infine nella pronuncia n. 8386/2020 che si limita a richiamare la massima della n. 4147/19.
In seguito alle dette pronunce sono fiorite decisioni di merito che, stravolgendo anche il contenuto delle sentenze della Corte, hanno visto dichiarare d’ufficio l’inapplicabilità della procedura di indennizzo diretto del trasportato, con conseguente carenza di legittimazione dell’assicuratore del vettore. In seguito a dette pronunce, in molti casi, il danneggiato si è visto privare il diritto al risarcimento, atteso che nelle more si era prescritto il diritto nei confronti dell’assicuratore del responsabile.
Con la sentenza n. 17963/21, stranamente passata sotto silenzio dagli osservatori della materia, la III sezione, chiaramente in diversa composizione, e con un obiter dictum, rivede la sua posizione e afferma che giammai la condotta del veicolo antagonista può identificare un’ipotesi di caso fortuito.
Si delinea, quindi, un evidente contrasto intersezionale, per il quale si rendeva necessaria (e in tempi brevi) l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite sono intervenute con un obiter dictum e tanto a conferma dell’urgenza di porre rimedio ad un orientamento pericoloso e contrario al senso stesso della disciplina della responsabilità civile automobilistica.

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2. La pronuncia delle Sezioni Unite

L’obiter dictum in esame parte dalla riflessione sulla necessità di un coordinamento tra due parti del comma I dell’art. 141, quella che stabilisce l’inapplicabilità della norma al caso fortuito, e il successivo passo in cui si afferma che tanto vale “a prescindere dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.
Indi, la pronuncia passa ad esaminare le ragioni dei due orientamenti, partendo da quello che esclude l’applicabilità dell’art. 141 nell’ipotesi di responsabilità esclusiva del veicolo antagonista e quindi a quello opposto, affermando perentoriamente come il primo non possa essere condiviso.
A giudizio delle Sezioni Unite, infatti, e a prescindere dalla nozione di caso fortuito e della sua omogeneità nell’ambito dell’ordinamento, il I comma dell’art. 141 va letto in maniera unitaria e alla luce della sua ratio nel senso che va esclusa l’estensione del caso fortuito fino all’accertamento della responsabilità quantomeno concorrente del vettore. In particolare, secondo le SSUU, il legislatore ha inteso affermare che il terzo trasportato andrà risarcito dalla compagnia del vettore (escludendo le lungaggini correlate all’accertamento delle condotte dei conducenti) a prescindere dalle responsabilità dei conducenti coinvolti e tanto in ragione del fatto che la procedura risarcitoria, almeno nella fase liquidatoria, dovrà essere snella e finalizzata alla tutela del danneggiato, per poi essere regolata tra gli assicuratori in separata sede e secondo i rispettivi gradi di responsabilità. Ragionare in termini diversi, secondo il Supremo collegio, vuol dire affermare che la norma contiene una contraddizione interna tra due postulati e affermarne arbitrariamente la prevalenza dell’uno rispetto all’altro.
La Suprema Corte nella sua massima composizione conclude, quindi, con quella che possiamo ritenere la massima significativa della pronuncia:
“Deve pertanto ritenersi che – come sostenuto da Cass. 17963/2021 – nella cornice del giudizio configurato dall’art. 141 comma 1 cod. ass., in cui si prescinde dall’accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l’assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli”.

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Michele Allamprese

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