Responsabilita’ erariale in ambito scolastico Nota a sentenza n. 546/2006 della corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

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Corte dei Conti – Giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale – Sezione Giurisdizionale Puglia – Sentenza n. 546 del 31 maggio 2006 – Istituto d’istruzione elementare – Infortunio subito da alunno – Illecito erariale per culpa in vigilando – Configurabilità – Colpa grave dell’insegnante – Insussistenza.
 
La decisione che si annota si inserisce in un filone giurisprudenziale sui presunti danni erariali correlati alle plurime attività che si espletano in ambito scolastico delle quali la docenza rappresenta quella più importante e significativa.
Giova ricordare che il personale docente come i dirigenti scolastici si trovano in rapporto organico con l’amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la conseguenza che, per effetto dell’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono riferibili direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti del suddetto personale docente, sicché sussiste la legittimazione passiva di detto Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando degli stessi docenti. Ovviamente essi sono convenibili in giudizio unitamente alla amministrazione scolastica come del pari è convenibile soltanto quest’ultima e solitamente viene difatti soltanto essa convenuta in causa in quanto la P.A. è ritenuta sempre solvibile fermo restando che poi scatta – a seguito di condanna provvisoriamente esecutiva risarcitoria – giudizio di rivalsa erariale di competenza della Procura contabile nei confronti dei presunti responsabili di danno. 
In particolare, in tema di responsabilità civile degli insegnanti per omessa vigilanza (e, quindi, anche nell’eventualità in cui questa omissione sia consistita nella circostanza di aver delegato la funzione stessa ad un terzo) ovvero nel caso di danno provocato da un alunno ad un altro alunno (C. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 2839/2005), la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze dell’applicabilità nei loro confronti della presunzione stabilita dall’art. 2048, II comma, c.c., nei giudizi di danno per culpa in vigilando è attuata dall’indicato art. 61 della legge n. 312/80, non sul piano sostanziale, ovvero incidendo sull’operatività dello stesso art. 2048, II comma, c.c. nei menzionati giudizi, ma esclusivamente sul piano processuale, mediante l’esonero dell’insegnante statale dal processo, nel quale l’unico legittimato passivo è il Ministero della Pubblica Istruzione (******** Civ., sez. III, sent. n. 10042/2006).
Parimenti la prova del dolo o della colpa grave dell’insegnante rileva soltanto ove l’Amministrazione eserciti, successivamente alla sua condanna, l’azione di rivalsa nei confronti del medesimo (C. Cass. Civ., sez. III, sent. cit. n. 2839/2005).
Pertanto, gli insegnanti possono essere chiamati a rispondere per rivalsa dei danni subiti dall’amministrazione scolastica per i risarcimenti erogati per fatto dannoso riconducibile al loro comportamento gravemente colpevole (art. 61 L. n. 312/80 ed art. 54 del T.U. 16 aprile 1994 n. 297); la rivalsa deve essere promossa necessariamente innanzi alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti (**************, 2006).
La rivalsa, inoltre, non deve essere necessariamente totale, potendo trovare applicazione sia il principio di parziarietà per concorso altrui – p. es. i genitori per culpa in educando ex art. 2048 c.c. – sia il potere riduttivo del giudice contabile (********, Sez. Lazio, sent. n. 576/2003).
Nel caso di danno cagionato dall’alunno a sé stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico – tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante (C. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 24456/2005).
Il personale docente e i dirigenti scolastici sono responsabili per i danni subiti dagli alunni per omessa o scarsa vigilanza degli insegnanti ed ignavia del dirigente e ancorché, occorrano comunque il dolo o la colpa grave, la culpa in vigilando presuppone che il dirigente sia stato in grado concretamente di poter rilevare l’esistenza di illeciti erariali posti in essere dai propri dipendenti (************, 2006)
Ancora, l’obbligo di vigilanza sussiste anche durante la ricreazione e l’allontanamento ingiustificato dell’insegnante (********, Sez. Lazio, sent. cit.) come quello effettuato senza avvertire il personale sorvegliante (********, Sez. Puglia, sent. n. 404/2005) costituisce colpa grave (**************, op. cit.).
Si è ravvisata altresì la colpa grave nel comportamento dell’insegnante che abbia omesso in caso di lesioni di verificatesi durante la scuola di richiedere un intervento medico e di avvertire la famiglia (ex plurimis C. Conti, Sez. I, sent. n. 89/1992); né è imputabile causalmente l’incidente verificatosi durante il cambio di insegnante ed in concomitanza di una situazione particolare verificatasi in occasione di un’assemblea studentesca (********, Sez. I, sent. n. 201/1991).
Va però precisato che non sussiste la colpa grave tutte le volte che l’infortunio si è verificato in maniera del tutto imprevedibile (********, Sez. Lazio, sent. n. 576/2003).
Parimenti costituisce elemento di attenuazione della colpa il carattere gravemente turbolento della classe composta da alunni dediti a comportamento scorretto (********, Sez. I, sent. n. 113/1994).
Profili di illecito erariale sono riconducibili alla figura dell’insegnante in ipotesi di copertura dell’incarico perpetrata con condotte illegittime o fraudolente.
La costante giurisprudenza della Corte è infatti ferma nell’applicare il principio secondo cui l’erogazione di compensi in favore di soggetti che abbiano svolto l’attività senza il possesso del prescritto titolo di studio, costituisce danno a carico del bilancio dell’Ente interessato, a nulla rilevando in contrario la circostanza che gli emolumenti percepiti abbiano corrisposto a prestazioni effettivamente svolte. (********, Sez. Lazio, sent. n. 16/1998; C. Conti, Sez. III, sent. n. 279/2001).
A tal proposito – si sottolinea nella sentenza n. 154/2006 della Corte dei Conti, Sez. Sicilia Appello – la giurisprudenza costituzionale ha elaborato il principio per cui l’illiceità, la quale, ai sensi dell’art. 2126, primo comma, del Codice civile, priva il lavoro prestato della tutela collegata al relativo rapporto in seguito a nullità o annullamento del rapporto di lavoro per illiceità della causa in violazione dell’art. 2 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 che costituisce norma di ordine pubblico sociale, va ravvisata nel contrasto con norme fondamentali e generali o con i principi basilari dell’ordinamento; la stessa giurisprudenza è categorica nell’affermare che l’art. 36 Cost., presuppone un rapporto di lavoro lecitamente instaurato (C. Cost., sent. n. 296/1990).
Anche il Preside quale figura apicale, anche di rilievo amministrativo, è passibile di responsabilità erariale.
Vero è che costituisce danno ascrivibile a quest’ultimo la perdita della garanzia assicurativa per mancata denuncia dell’infortunio ad alunno (********, Sez. I, sent. n. 333/2002) ovvero per omessa vigilanza organizzativa e per irregolarità continuative nella gestione dei fondi di amministrazione (********, Sez. Trentino Alto Adige, sent. n. 84/2004); del pari se il premio assicurativo non è stato corrisposto ovvero è stato corrisposto in ritardo.
Si deve anche verificare se quell’evento lesivo era coperto da polizza assicurativa perché potrebbe non esserlo. In ogni caso i genitori dell’ alunno infortunato o chi ha la potestà sul minore ovvero l’alunno stesso maggiorenne infortunato non sono affatto obbligati a dover attendere il pagamento della assicurazione ben potendo convenire in giudizio l’amministrazione scolastica la quale chiaramente dovrà poi in sede contenziosa chiamare in causa l’assicurazione se i presupposti vi sono (evento indennizzabile- premio pagato e tempestivo- denuncia tempestiva).
Per ultimo, con riferimento al caso in esame, i giudici concludono per il proscioglimento dell’insegnante ancorché la scuola, in sede civile, sia stata condannata a corrispondere il risarcimento dei danni a favore dei familiari dello studente infortunatosi.
Invero, secondo l’adito collegio, non rileva in tale sede la ricostruzione della vicenda effettuata nel giudizio civile, ma va accolta, in difetto di contestazione da parte della procura attrice, quella più attendibile e veritiera di contenuto diverso e più favorevole alla posizione della convenuta venuta a delinearsi a fronte delle dichiarazioni rilasciate dalla direttrice didattica quale organo pubblico.
Tuttavia, è evidente che seppure giudizio civile e contabile sono autonomi e separati, l’A.G. contabile può trarre elementi di valutazione dal decisum civilistico specie per quanto attiene la dinamica dell’evento lesivo ancorché i presupposti del giudizio civile risarcitorio e di quello in sede di rivalsa siano diversi. Di conseguenza, laddove il requirente ricostruisca i fatti fornendo la prova che la responsabilità è attribuibile al docente e sinanche al dirigente scolastico, la domanda in sede di rivalsa va accolta.                           
         
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Funzionario Ministero Giustizia
 
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 Magistrato Corte dei Conti
 
 
REPUBBLICA ITALIANA   sent. 546/06
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PUGLIA
composta dai seguenti magistrati:
SANTORO             dott. ******                PRESIDENTE
RAELI                    dott. ********              CONSIGLIERE REL.
MARTINA             dott. ***********       REFERENDARIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 25169 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro ********* ***** ( n. a ***** il 25.5.1934 ) – rapp.ta e difesa dall’avv. ************** – per il pagamento – in favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – C.S.A. per la Provincia di ***** – della somma di € 8.491,09 o di altra somma da determinarsi secondo equità, oltre il maggior danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali, con vittorie delle spese di giudizio.
Udito alla pubblica udienza del 23 marzo 2006 il consigliere relatore dott. **************;
Uditi, inoltre, l’avv. **************, per la convenuta, e il sostituto procuratore generale dott. ************ in rappresentanza della Procura Regionale;
Visto l’atto di citazione, iscritto al n. G 2005/014 del registro della Procura Regionale e depositato in data 12 maggio 2005 nella segreteria della Sezione Giurisdizionale;
Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;
Considerato in
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 12 maggio 2005 e notificato, unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione della udienza di discussione, in data 7-9 giugno 2005, il Procuratore Regionale ha chiamato in giudizio innanzi a questa Sezione Giurisdizionale la Sig.ra ********* *****, come sopra generalizzata, per sentirsi condannare al pagamento – in favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – C.S.A. per la Provincia di ***** – della somma di € 8.491,00 o di quella diversa da determinarsi secondo equità ex art. 1226 c.c.; il tutto aumentato del maggior danno da svalutazione monetaria, da calcolarsi secondo il tasso medio dei titoli del debito pubblico ovvero, in subordine, secondo il tasso di inflazione misurato dall’indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo, a decorrere dall’effettivo depauperamento del patrimonio dell’Ente danneggiato e fino alla pubblicazione della emananda sentenza , con gli interessi legali da quella data e con vittoria delle spese di giudizio.
Espone il Procuratore Regionale quanto in appresso è detto.
Con sentenza n. 1144/04 emessa in data 25 marzo 2004, il Tribunale di ***** accoglieva la domanda di risarcimento danni richiesti dai genitori del minore ***** *****, in relazione ad un incidente al medesimo occorso in data 21 ottobre 1993 nel corso di attività scolastica presso la scuola elementare statale di ***** condannando il Ministero della P.I. al pagamento della somma di € 7.205, oltre spese di causa. In data 21 gennaio 2005 il Sig. ***** *****, nelle more divenuto maggiorenne, notificava all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di ***** atto di precetto, con la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 8.491,09. Con ordinanza n. 540 del 15 febbraio 2005 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, C.S.A. per la provincia di *****, provvedeva al pagamento della predetta somma al Sig. ***** *****.
Ad avviso del Requirente, dalla attività istruttoria svolta è rimasto accertato che l’incidente è avvenuto in assenza di vigilanza dell’insegnante ********* *****, che, incaricata di svolgere lezione nell’orario in cui si è verificato l’incidente, al momento del fatto si era assentata affidando ad un alunno appartenente alla quarta classe elementare – dell’età di circa 9 anni – la disciplina ed il controllo dei compagni di classe. Di qui, l’addebito formulato in termini di colpa grave, in quanto il comportamento della medesima integra la violazione dell’articolo 350 del R.D. 26 aprile 1927 , evidenziando grave trascuratezza e sprezzante noncuranza.
La Sig,ra ********* ***** si è costituita in giudizio mediante memoria dell’avv. **************, depositata in segreteria in data 7 settembre 2005, unitamente a varia documentazione , tra cui n. 9 dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sottoscritte dagli ex alunni ******.
Eccepisce il difensore, in primo luogo, la prescrizione dell’azione di responsabilità e del diritto al risarcimento del danno ai sensi del 2° comma dell’articolo 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20, come modificato dall’articolo 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543. Nel merito, la non opponibilità degli atti del giudizio ( n. 5169/94/R.G. ) svoltosi innanzi al Tribunale di ***** e della sentenza n. 1144/04 del 25 marzo 2004. Richiamando la denuncia di infortunio a firma della Direttrice Didattica di *****, si sostiene che l’insegnante si trovava al momento dei fatti nell’aula della classe IV della scuola elementare e, pertanto, non ha mai abbandonato il controllo della classe, né lo ha mai affidato ad un minore, essendo stato l’evento dannoso determinato da un repentino ed imprevedibile comportamento di altro alunno. In via istruttoria, si chiede volersi ammettere prova testimoniale sulle suddette circostanze di fatto, indicando sin da ora a testi i Sigg.: *******; che siano sentiti tutti gli alunni presenti in data 21 ottobre 1993 nella classe 4^ A, ordinando all’Amministrazione l’esibizione dei registri per l’individuazione delle generalità degli stessi.
All’odierna udienza, le parti si sono riportate a quanto già dedotto per iscritto.
Ritenuto in
DIRITTO
Deve farsi carico il Collegio della eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della convenuta, per il carattere pregiudiziale della stessa ai fini della decisione della causa.
Il difensore ha eccepito la prescrizione quinquennale, sul presupposto che i fatti determinativi del danno erariale si sono verificati alla data del 21 ottobre 1993 e che l’Amministrazione è stata informata tempestivamente dei fatti stessi già in data 26 ottobre 1993, allorquando la Direttrice Didattica ebbe ad inoltrare al Provveditorato agli Studi di ***** una relazione, accompagnata dalla dichiarazione della Sig.ra ********* sui fatti accaduti.
L’eccezione è infondata.
A differenza, infatti, di quanto affermato dal difensore, il quale richiama alcune pronunce favorevoli alla tesi da lui sostenuta, in ipotesi di danno indiretto, la prescrizione inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno al terzo, secondo quanto affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti ( cfr. ****** 15 gennaio 2003, n. 3/QM ), in quanto è soltanto da quel momento che il danno si presenta come certo ed attuale. Pertanto, non risultando che la sentenza n. 1144/04 del 25 marzo 2004 sia stata impugnata dalla amministrazione, l’azione di responsabilità è stata esercitata entro il termine quinquennale, con decorrenza dal passaggio in giudicato della ridetta sentenza.
Nel merito, la domanda è infondata.
Si premette, innanzitutto, che l’intervenuta pronunzia del giudice ordinario in merito ai fatti dai quali è scaturito un danno erariale indiretto, non preclude il riesame degli stessi fatti in sede contabile, dal momento che il giudizio di responsabilità amministrativa innanzi la Corte dei conti è del tutto autonomo rispetto al giudizio civile ( ex multis: Sez. II, 319/A/1999 )
Ciò premesso, la responsabilità civile degli insegnanti è un tipo di responsabilità del genere c.d. aggravato, in quanto basata su una presunzione di colpa, cioè su una presunzione di negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza e che, pur non configurandosi come responsabilità indiretta, si pone come responsabilità per colpa propria e per fatto altrui ( cfr. Cass.,. 8390/1995 ); la presunzione di colpa può essere superata soltanto con la dimostrazione di avere esercitato una diligenza diretta ad impedire il fatto, e cioè con il grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere e perciò con la dimostrazione di avere adottato un comportamento adeguato alle circostanze anche in via preventiva ( cfr. Cass. 318/1990 e 916/1999 ).
Nonostante che i dipendenti dello Stato rispondano direttamente per i danni ingiusti a terzi conformemente all’art. 28 cost., ma limitatamente alle ipotesi di dolo e colpa grave ai sensi dell’art. 23 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, per gli insegnanti si riteneva operante la presunzione di colpa ( in vigilando ) di cui all’art. 2048 c.c., rendendo particolarmente one***** la loro posizione, al punto da dover rispondere in ogni caso anche per colpa lieve ed anche in presenza di particolari situazioni di rischio.
Tale situazione ha indotto il legislatore ad escludere, con l’art. 61 della L. 11 luglio 1980 n. 312, la responsabilità civile diretta degli insegnanti nei confronti di terzi, surrogando in essa l’amministrazione di appartenenza, e limitando quella verso l’amministrazione, sia per i danni diretti e sia per la rivalsa dei risarcimenti a terzi , ai casi di dolo e colpa grave; tale limitazione, benché visto come un vero e proprio esonero degli insegnanti dalla responsabilità verso terzi per i danni da culpa in vigilando, è stata ritenuta non in contrasto con l’art. 28 cost. ( C.Cost., 24 febbraio 1992 n. 64 ).
L’amministrazione diventa in tale maniera unica responsabile verso terzi, in virtù del collegamento organico con il personale dipendente colpevole di negligente sorveglianza ( Cass., 14484/2000 ).
Da tale sostituzione processuale dell’amministrazione nell’obbligazione risarcitoria verso terzi si è fatto discendere il difetto di legittimazione passiva degli insegnanti negli eventuali giudizi intentati dai terzi danneggiati ( Cass., 2463/1995, 9772/1997 e 7517/1999 ).
Quanto all’azione di rivalsa dell’amministrazione per gli esborsi risarcitori si è ritenuto che sussiste in ogni caso la giurisdizione contabile, oltre che per i danni direttamente arrecati all’amministrazione, anche per i danni arrecati a terzi dei quali abbia dovuto rispondere l’amministrazione ( cfr. Cass. SS.UU., 7557/1997 ).
Così delineato il quadro normativo, occorre precisare che le due responsabilità, civile e amministrativa, pur traendo origine dal medesimo fatto dannoso, si fondano su presupposti e struttura differenti.
Mentre, infatti, la responsabilità civile trova fondamento nel principio generale del neminem laedere ed è ascrivibile, come tale, al genus della responsabilità aquiliana, quella amministrativa ha radice nella violazione di un obbligo di servizio e come tale è ritenuta generalmente di tipo contrattuale. Inoltre, nella azione di responsabilità amministrativa il regime probatorio esige che tutti gli elementi costitutivi, compreso quello psicologico, siano soggetti all’onere della prova a carico del Procuratore Regionale, non trovando spazio alcun tipo di presunzione di colpa, come quella prevista dall’art. 2048 c.c..
Inoltre, il carattere personale della responsabilità amministrativa non si concilia con qualsiasi forma di responsabilità oggettiva o indiretta, esigendo che ciascuno risponda solo per i propri comportamenti. Stando, invece, alle risultanze in atti, il processo civile innanzi al Tribunale di ***** si è svolto sbrigativamente, dandosi per pacifico che l’insegnante ********* non era in aula e che la stessa aveva affidato ad un alunno di quarta elementare la disciplina e il controllo dei compagni, sulla base delle sole prove testimoniali dedotte da parte attrice, e senza che al processo civile abbia potuto partecipare la convenuta, la quale avrebbe potuto chiedere l’ammissione di prova testimoniale contraria, allo scopo di superare la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2048 c.c.
E’ evidente che, per quanto innanzi detto, tale costruzione se può essere valida ai fini della responsabilità civile, in cui la colpa può essere presunta, mal si adatta a sostenere una ipotesi di responsabilità per danno erariale che, oltre ad essere personale, richiede che sia comprovata una colpa di grado più elevato rispetto a quella ordinaria.
Il requisito della colpa grave è richiesto, infatti, oltre che dalla normativa generale ( art. 1 L. 14 gennaio 1994 n. 20, come modificato dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 249, convertito nella L. 20 dicembre 1996 n. 639 ) anche dalla norma specifica innanzi richiamata ( art. 61 L. 312/1980 ) e, per quanto riguarda più da vicino gli obblighi di vigilanza del personale insegnante, una regolamentazione sia pure non esaustiva da cui desumere profili di colpa grave, nel caso di scostamento, è rinvenibile nel regolamento generale sull’istruzione elementare ( R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 ) che, all’art. 350, prevede una generica sorveglianza durante la permanenza nelle classi.
E’ abbastanza ricorrente nella giurisprudenza della Corte dei conti l’affermazione secondo la quale la disposizione contenuta nella ridetta norma non implica la presunzione di responsabilità per qualsiasi danno che si verifichi agli alunni durante il tempo in cui sono affidati al maestro, richiedendosi in ogni caso la prova della colpa grave ( cfr. Sez. I, 62 e 369 del 1991 ) e, per converso, che va esclusa la colpa grave in relazione all’infortunio subito da un alunno, in maniera repentina ed imprevedibile ( Sez. Lombardia, 758/1995 ), in considerazione del carattere turbolento della classe ( cfr. Sez. I, 116/1994 ), delle circostanze subitanee ed imprevedibili ( cfr. Sez. Veneto, 232/1999 ).
Ed è a tale ultima ipotesi che va ricondotta la fattispecie all’esame.
La versione dei fatti riferita su quanto accaduto dall’insegnante *******, nella relazione versata in atti dalla Procura Regionale, appare suffragata dalla relazione – anche essa allegata agli atti del fascicolo della Procura Regionale – della Direttrice Didattica della scuola elementare di *****, dalla quale si desume che “…da informazioni assunte, risulta che due alunni si sono alzati dal proprio posto e uno di essi…spinto involontariamente dal compagno è caduto; ha battuto il viso per terra, riportando la rottura di un dente (l’incisivo superiore sinistro ). L’insegnante, che pure era presente e sorvegliava i bambini non ha potuto impedire l’infortunio “ .
Ritiene il Collegio, invero, di attribuire un valore determinante alla ricostruzione dei fatti compiuta nella relazione della Direttrice Didattica, in quanto proveniente da organo pubblico ed altresì avvalorata dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, che la difesa ha prodotto a discolpa della convenuta, senza che il Procuratore Regionale ne abbia fatto oggetto di specifica constatazione.
D’altronde, né la Direttrice Didattica e neppure coloro che hanno rilasciato le suddette dichiarazioni sono stati sentiti come testimoni nel processo civile conclusosi con la condanna dell’amministrazione sulla base di quanto dichiarato dai soli testimoni indicati da parte attrice.
Non è stata raggiunta, quindi, la prova che al momento dell’infortunio occorso a ***** ***** la convenuta non era in aula e che la stessa aveva affidato ad un alunno di quarta elementare la disciplina e il controllo dei compagni, venendo meno l’ipotesi di responsabilità contestata a titolo di colpa grave dal Procuratore Regionale, sicchè deve prosciogliersi dalla domanda attrice la Sig.ra ********* *****.
Decadono, conseguentemente, le istanze istruttorie formulate nelle deduzioni difensive
Infine, in applicazione dell’art. 10-bis, comma 10, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 ( convertito, con modificazioni, nella L. 2 dicembre 2005 n. 248 ), il Collegio liquida l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa della prosciolta Sig.ra ********* ***** nella misura complessiva di € 1.500,00 – facendo riferimento ai criteri indicati all’art. 5 del D.M. Giustizia 8 aprile 2004 n. 127 e alle tabelle A/B, allegate -.
P.Q.M.
 
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale Puglia, definitivamente pronunciando,
PROSCIOGLIE
dalla domanda in epigrafe la Sig.ra ********* ***** e liquida l’importo di € 1.500,00 a titolo di onorari e diritti della difesa.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del ventitre marzo duemilasei.
IL PRESIDENTE                             IL GIUDICE ESTENSORE
                          f.to ( ********** )                                         f.to ( ******** )
Depositata in segreteria il 31 maggio 2006
p. il Dirigente
f.to (*****************)

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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