Responsabilità del provider per violazione del diritto d’autore: la Corte d’Appello sconfessa anche la Corte Europea Dei Diritti dell’Uomo.

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Nelle analisi fatte in tema di rapporti fra ordinamento interno e sovranazionale, sul tema oggetto della sentenza, e riferendosi alle decisioni della Corte UE assunte nelle cause C-275/06 (Promusicae c. Telefonica), C-324/09 (L’Oréal c. eBay), C-70/10 (SABAM c. Scarlet), C-310/10 (SABAM c. Netlog), C-314/12 (Telekabel c. Costantin), si conferma un indirizzo dissonante alla Sentenza della Corte di Appello di Milano del 7 gennaio 2015, n. 29(cfr. Vera Tricarico, La decisione della Corte di Appello di Milano nel quadro del diritto dell’unione europea. Dubbi su una interpretazione in tema di responsabilità del provider per violazione del diritto d’autore, in Guida al diritto on line.).
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Indice

1. Principi generali del diritto d’autore


Alla luce degli orientamenti indicati che ai fatti fanno emergere una applicazione almeno dubbia della Corte d’Appello dei principi generali espressi da tali sentenze, occorre dar conto anche degli orientamenti della CEDU, che  ha chiarito che la libertà d’informazione non è un diritto assoluto ed intangibile in quanto tale e che, al contrario, in ipotesi di conflitto col diritto d’autore, la detta libertà d’informazione ben potrà subire delle limitazioni, soprattutto se non è strumentale ad “un interesse generale” all’informazione ma piuttosto alla realizzazione di interessi di natura commerciale.
Più precisamente la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (“Corte CEDU”)  di recente  ha nuovamente chiarito che nel conflitto tra tutela del diritto d’autore e libertà di informazione il margine di apprezzamento riservato ai giudici nazionali per operare un equo bilanciamento degli stessi è ampio, in favore del diritto d’autore, ove la violazione dei diritti autorali non avvenga per istanze di “interesse generale all’informazione” bensì per ragioni di natura economica, come tali inidonee a giustificare una tale compressione:
In particolare si fa riferimento alla Corte CEDU caso n. 40397/12 del 19.2.2013.
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2. Il caso Pirate Bay

Il caso trae origine dalla decisione delle corti svedesi di considerare i titolari del sito “Pirate Bay” responsabili per l’avvenuta violazione dei diritti di autore. A seguito di queste pronunce, gli autori degli illeciti si sono rivolti alla Corte invocando l’avvenuta violazione dell’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti Umani che tutela il diritto alla libertà d’espressione. Il secondo comma di tale norma prevede che l’esercizio di questa libertà può “essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica”, in base ad una serie di finalità previste dalla norma stessa, tra cui, la protezione dei diritti di terzi. Con la sentenza in parola la CEDU ha espressamente chiarito che: (i) la libertà di espressione di cui all’articolo 10 della Convenzione può essere sacrificata “per il perseguimento di uno degli scopi indicati dall’articolo 10, comma 2, della detta Convenzione”; (ii) “i diritti di proprietà intellettuale beneficiano della specifica protezione prevista dall’articolo 1, del Protocollo n. 1 della Convenzione”; (iii) in casi come quello esaminato l’imposizione di restrizioni è necessaria in una società democratica. Conclusivamente, è stato giudicato corretto l’operato dei giudici svedesi che hanno fatto prevalere le esigenze di tutela dei diritti d’autore su asserite istanze di libera manifestazione del pensiero.
Ed ancora, a Corte CEDU caso n. 36769/08 del 10.1.2013. Il caso esaminato dalla Corte verte sulla pubblicazione non autorizzata su Internet di tre immagini ritraenti una sfilata di moda in assenza di qualsiasi preventiva autorizzazione dei suoi autori. Gli autori della pubblicazione lamentano un’applicazione restrittiva da parte del giudice nazionale di una norma sul diritto d’autore che altrimenti gli avrebbe giovato e una indebita interferenza con la loro libertà d’espressione.
La Corte ha ritenuto che i giudici francesi abbiano correttamente utilizzato il proprio margine di apprezzamento facendo prevalere i diritti esclusivi d’autore degli stilisti sulla libertà di espressione rivendicati dagli autori della pubblicazione abusiva.
La Corte in particolare ha qualificato come “ampio” il margine di apprezzamento dei giudici nazionali chiamati a “bilanciare” gli interessi in gioco proprio in considerazione del fatto che nel caso concreto la libertà di espressione è stato rivendicato in ambito strettamente commerciale, e non in relazione ad un “interesse generale” all’informazione data: in un simile contesto la limitazione al diritto d’autore non può trovare alcuna giustificazione: i giudici di Strasburgo asseriscono infatti che la sanzione comminata ai ricorrenti è necessaria per tutelare il diritto d‘autore, e che, essendo tale diritto protetto dalla Convenzione, “les autorités internes disposaient en l’espèce d’une marge d’appréciation particulièrement importante”.
Sembrerebbe quindi che l’orientamento della CEDU sia ben distante dalla Corte di Appello di Milano, ed al contempo confermi che i diritti di proprietà intellettuale, di cui è parte il diritto d’autore, sono ripetutamente qualificati, così come  dalla Corte UE [cfr ancora  C-275/06 (Promusicae c. Telefonica), C-324/09 (L’Oréal c. eBay), C-70/10 (SABAM c. Scarlet), C-310/10 (SABAM c. Netlog), C-314/12 (Telekabel c. Costantin) ]- come “fondamentali” ed “essenziali” e come tali bisognosi di “un elevato livello” di protezione e di “una tutela effettiva”; tutela che, proprio per poter essere “efficace”, consente ai giudici nazionali l’imposizione di misure inibitorie anche nei confronti degli “intermediari”, in quanto soggetti tra “i più idonei” ad impedire la violazione dei diritti in parola contro atti illeciti di terzi; tutela che, per poter avere l’effetto concreto di “impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili” le consultazioni sul web di opere non autorizzate ben può consistere nell’imposizione di misure che possono comprimere e limitare “la libertà di impresa” dei medesimi intermediari, con il solo limite di non impedire inutilmente l’accesso alle informazioni (lecite) da parte degli altri utenti.

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