Responsabilità tassa di soggiorno: piattaforma o gestore della struttura?

Lorena Papini 11/07/23
Scarica PDF Stampa Allegati

Una recente ed interessante ordinanza della Corte di Cassazione fornisce delle indicazioni sugli obblighi di pagamento della tassa di soggiorno, nel caso di una struttura che viene messa sul mercato tramite piattaforma telematica.
Per approfondimenti si suggerisce: Airbnb e tassazione affitti brevi-Guida operativa alle agevolazioni e agli obblighi fiscali

Corte di cassazione -sez. II civ.- ordinanza n. 18018 del 23-06-2023

18018-2.pdf 133 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Il fatto


Nei confronti della proprietaria di un’unità abitativa ad uso turistico, sig.ra X, che veniva messa sul mercato tramite la piattaforma telematica di Booking, venivano emesse dal Comune delle ordinanze ingiunzioni a causa della mancata comunicazione dei dati sulla riscossione dell’imposta di soggiorno. La sig.ra X non aveva neanche richiesto le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell’Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune, da richiedersi all’apertura delle attività.
La sig.ra X, dopo il rigetto dell’opposizione da parte del Giudice di Pace, proponeva appello avverso la suddetta sentenza. Il Tribunale accoglieva l’appello, riformando la sentenza del Giudice di pace.

2. Il ragionamento del Tribunale


Secondo la normativa in materia di imposta di soggiorno (articolo 4 del d. Igs. n. 23 del 2011, articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2017 e regolamento comunale n. 349 del 2012), la responsabilità della riscossione dell’imposta è sussistente solo in capo al soggetto che incassa i canoni di locazione e i corrispettivi.
Sia secondo l’amministrazione che secondo il Giudice di Pace, questo soggetto doveva essere la piattaforma, in questo caso Booking.com, dal momento che risultava essere il soggetto che incassava i canoni; tuttavia, l’amministrazione comunale riteneva la sig.ra X obbligata al versamento dell’imposta insieme alla piattaforma.
Il Tribunale, seguendo invece il ragionamento contrario, riteneva che l’unica obbligata fosse la società, dal momento che essa provvedeva all’incasso dei canoni; pertanto, doveva essere quest’ultima a registrare l’attività sulla piattaforma comunale e a versare l’imposta.


Potrebbero interessarti anche:

3. La decisione e le ragioni della Corte di Cassazione


Il ragionamento della Cassazione, pur prendendo le mosse dallo stesso principio, si discosta da quello del Tribunale sulla qualificazione del soggetto che incassa i canoni. Risulta infatti che, prendendo in considerazione gli accordi tra Booking.com e la signora X, il pagamento per il soggiorno, che avveniva tramite la piattaforma, veniva trattenuto solo fino al termine del soggiorno, per poi essere versato al gestore della struttura. Insomma, come viene riportato nell’ordinanza, “in tale rapporto il gestore del portale telematico non è il destinatario finale del corrispettivo e il pagamento anticipato assolve un evidente ratio di garanzia”. Per di più, sul sito di era espressamente previsto che l’imposta di Soggiorno dovesse essere pagata “durante il soggiorno” e, dunque, direttamente alla proprietà/gestione della struttura ricettiva.
Inoltre, nell’ordinanza, viene anche ricordato che la stessa finalità della tassa di soggiorno impone questa lettura: “Infatti, l’imposta poggia sul presupposto che il maggior carico urbanistico originato dai flussi turistici effettivamente soggiornanti in una determinata località richiede un costante adeguamento e manutenzione dei servizi pubblici locali. Per questo motivo l’imposta è dovuta a condizione che l’ospite effettivamente soggiorni nelle strutture ricettive sicché se dopo aver effettuato una prenotazione l’ospite non si presenta, l’imposta non è dovuta rimanendo del tutto irrilevante il fatto che debba o meno pagare il costo della struttura ricettiva al proprietario gestore. Risulta evidente, pertanto, che il versamento non può che essere effettuato al momento di effettivo soggiorno e non in un momento temporalmente precedente. Per tale motivo il versamento dell’imposta non può essere fatto ricadere su di un soggetto terzo che funge da intermediario tra ospite gestore.”

4. Conclusioni


La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava al Tribunale, riconoscendo così l’obbligo in capo alla sig.ra X del versamento della tassa di soggiorno.
L’ordinanza sembra interessante per il suo riconoscimento del rapporto tra la piattaforma Booking.com (e, in generale, tutte le piattaforme di quel genere) e i gestori che ne utilizzano i servizi.

Volume consigliato


Il manuale si pone l’obiettivo di essere una guida giuridico-fiscale per il piccolo proprietario immobiliare, affinché questi possa sfruttare l’opportunità delle locazioni brevi attraverso le piattaforme di home sharing, prima fra tutte AirBnB, mettendo a frutto i propri immobili sfitti, senza incorrere nel rischio di abusivismo o di evasione.

Lorena Papini

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento