Il rapporto di servizio dei gestori di struttura ricettiva quali responsabili d’imposta

Paola Marino 28/03/23
Allegati

La sentenza in commento è rilevante, nella misura in cui affronta alcuni nodi problematici: ossia la qualificazione del gestore di struttura ricettiva quale responsabile d’imposta, legato da un rapporto di servizio al Comune, nei confronti del quale è tenuto alla rendicontazione strumentale alla riscossione dell’imposta di soggiorno.
Nel caso in esame, l’agente contabile non ha riversato al Comune la predetta imposta.
In quest’ambito, assume valore ermeneutico, con portata dirimente, l’art. 5 quinquies della L. 215/2021, che ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 180, commi 3 e 4, d.l. 34/2020, definitivamente chiudendo la querelle giurisprudenziale sull’obbligo della resa del conto giudiziale da parte dei gestori di struttura recettiva, in quanto responsabili d’imposta, legati da un rapporto di servizio all’ente impositore.

Corte dei Conti Toscana – Sez. giurisdizionale – n. 76 del 16-03-2023

Sentenza-76-2023-CConti-17.3.23.pdf 68 KB

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Indice

1. La vicenda

Il dirigente della Direzione Risorse Finanziarie del Comune di Firenze, in seguito a un controllo fiscale effettuato dalla Guardia di Finanza, rileva come un soggetto abbia svolto nella predetta città l’attività di affittacamere in maniera abusiva, non riversando al Comune l’imposta di soggiorno dovuta.
Segnala il fatto, quindi, al Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti, il quale notifica ritualmente invito a dedurre nei confronti dell’affittacamere abusivo, il quale, tuttavia, non presenta controdeduzioni.
La Procura erariale, quindi, notifica al predetto agente contabile atto di citazione e decreto di fissazione d’udienza.
Quest’ultimo nomina un difensore, che, tuttavia, non deposita la memoria di costituzione, sicché l’agente contabile risulta, di fatto, contumace.
In udienza, il Procuratore contabile insiste per la condanna dell’agente al pagamento del mancato introito di € 7.044,50 da parte del Comune danneggiato, oltre accessori, con vittoria di spese.
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2. Le questioni preliminari e di merito affrontate dalla Corte dei Conti

In via preliminare, il Collegio giudicante rileva come l’affittacamere abusivo abbia conferito delega a rappresentarlo a difensore, che, tuttavia, non ha depositato apposita memoria di costituzione.
Il Collegio ha, quindi, proceduto a verificare la regolarità delle notifiche, compresa quella dell’atto di citazione e del decreto di fissazione d’udienza.
A seguito di questa prioritaria attività, ha dichiarato la contumacia del convenuto.
Nel merito, il Collegio ritiene che la domanda del Procuratore contabile sia fondata.
L’affittacamere ha omesso di versare l’imposta di soggiorno al Comune di Firenze, nel periodo compreso tra il novembre 2014 e il giugno 2017.
Come noto, l’art. 4, comma 1, d.lgs. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, ha previsto a favore dei comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni e dei comuni, inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, la facoltà di istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro, che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, con destinazione del gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo, a vario titolo.
Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 33/2011 e ss. mm. ii., il Comune di Firenze ha istituito l’imposta di soggiorno, prevedendo a carico dei gestori l’obbligo di riversamento delle somme incamerate a tale titolo entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre.
Ne discende che il mancato riversamento degli importi dovuti costituisce per il Comune un danno da minore entrata, rilevante ai fini della responsabilità erariale.
Al riguardo, giova ricordare che l’art. 5-quinquies d.l. 146/2021, convertito nella l. 215/2021, ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 180, commi 3 e 4, d.l. 34/2020, definitivamente chiudendo la querelle giurisprudenziale sull’obbligo della resa del conto giudiziale da parte dei gestori di struttura recettiva.
Questi sono da considerare responsabili d’imposta, con effetto retroattivo anche per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore del d.l. 34/2020 (art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 23/2011 e art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021).
In quanto responsabili d’imposta, tali soggetti sono personalmente obbligati al suo pagamento, insieme e in via aggiuntiva rispetto ai clienti ospitati, anche se l’imposta stessa scaturisce dalla vicenda, a loro estranea, del pernottamento in struttura recettiva, con diritto di rivalsa sugli ospiti.
Pertanto, rispetto alla precedente ricostruzione della loro natura giuridica quali agenti contabili, rimane comunque ferma la caratteristica rilevante del rapporto di servizio, che fonda la responsabilità erariale, con radicamento della giurisdizione contabile in caso di violazione dei suddetti obblighi, insieme a quelli, correlati, di raccolta, contabilizzazione e rendicontazione delle somme, stante la strumentalità della funzione alla riscossione dell’imposta (Cass. Sezioni Unite, sent. n. 13330/2010 e sent. n. 14891/2010; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 86/2022).
La condotta omissiva del convenuto rientra, quindi, pienamente, nella predetta fattispecie.
In particolare, si tratta di condotta connotata, sotto il profilo soggettivo, da dolo, considerato il volontario omesso versamento dell’imposta, di cui il convenuto non poteva non conoscere l’obbligo.
Sussiste, altresì, il nesso di causalità tra la condotta e l’evento di danno, costituito dal mancato introito nelle casse comunali di tutte le somme dovute, in quel periodo, a titolo di imposta di soggiorno.
In ordine al quantum, il danno è pari alle somme dovute al Comune a titolo di imposta di soggiorno non versata nel periodo di riferimento, come quantificate dal Comune stesso, sulla base delle comunicazioni della società gestrice della struttura.
Ne consegue che il convenuto è tenuto a versare la somma di € 7.044,50, in favore del Comune di Firenze.
L’importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall’evento lesivo, ovverosia dal giorno di scadenza dell’obbligo di riversamento delle somme dovute.
Sulla somma, così rivalutata, sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Paola Marino

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