Obbligo dichiarativo in merito all’imposta di soggiorno: i chiarimenti del MEF

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze/Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, con la risoluzione n.1/2023 esprime chiarimenti in materia di imposta di soggiorno, in merito all’obbligo dichiarativo per le annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021.

Risoluzione 1/2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

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Indice

1. La normativa di riferimento (art. 4 D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 – Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale -)

L’art. 4 (rubricato – Imposta di soggiorno) del D.Lgs n. 23/2011, testualmente, dispone che: 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché de relativi servizi pubblici locali.
2.  Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l’imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del territorio comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.”

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2. Il provvedimento del Ministero

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha espresso i propri chiarimenti in merito al quesito inerente l’obbligo dichiarativo inerente l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D. Lgs  14 marzo 2011, n. 23, introdotto dall’art. 180 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 -, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in virtù del quale la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022.
Tanto premesso preliminarmente, nel quesito viene chiesto di confermare che, per le suddette annualità, l’utilizzo del modello ministeriale e quindi il contestuale adempimento dell’obbligo dichiarativo, esonera i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni richieste dai comuni.
A tal proposito, il MEF, con la risoluzione in scrutinio, sostiene che per in anni indicati la presentazione del modello ministeriale approvato con il Decreto Ministeriale del 29 aprile 2022 rappresenta il solo modo per l’adempimento dichiarativo in oggetto, imposto dal Legislatore con la finalità di verificare da parte dei comuni il corretto adempimento dell’imposta di soggiorno.
Giova ricordare come la disciplina generale in materia di tributi non prevede, nessuna facoltà, per i comuni di predisporre in via autonoma i modelli di dichiarazione inerenti l’imposta di soggiorno in commento.
Del resto, la prospettiva ad opera degli enti locali di imporre ulteriori forme di comunicazione di dati aventi ad oggetto le medesime finalità del modello ministeriale rappresenterebbe una mera duplicazione di oneri, in contrasto con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dal co. 4 dell’art. 6[1] (rubricato -Conoscenza degli atti e semplificazione-) della legge 27 luglio 2000 n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, ai sensi del quale “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.

  1. [1]

    Testualmente l’art. 6 dispone che: “1. L’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre  amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale  ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
    2. L’amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il  mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
    3.  L’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l’adempimento al quale si riferiscono.  
    3-bisI modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L’amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
    3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all’attuazione dei commi 3 e 3-bis nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso  dell’amministrazione finanziario o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
    5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine  congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor  rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi  per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Avvocato Rosario Bello

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