Conseguenze del mancato addebito delle imposte ipocatastali dovute per la successione telematica

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Il caso deciso dalla CTP di Pordenone e brevi considerazioni generali

Premessa

Come è noto a seguito della presentazione della dichiarazione di successione telematica “Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio, una prima ricevuta che attesta l’avvenuta trasmissione del file.

A seguito dei controlli formali sui dati riportati nel modello, è rilasciata una seconda ricevuta […]

In caso di utilizzo dell’addebito in conto corrente per il pagamento delle imposte dovute, il sistema telematico rilascia una terza ricevuta che attesta l’esito del pagamento.

Successivamente ai controlli effettuati dall’ufficio, il servizio telematico fornirà, con ulteriore ricevuta, una copia semplice della dichiarazione di successione, contenente gli estremi di registrazione che sarà resa disponibile nel “cassetto fiscale” del dichiarante e dei beneficiari presenti nel quadro EA […]

Inoltre, il sistema telematico fornirà una quinta ricevuta, contenente l’esito della domanda di volture catastali, sempre che il contribuente non abbia espresso in dichiarazione la volontà di non avvalersi della voltura automatica” (v. Istruzioni Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali).

Tuttavia le Istruzioni nulla dicono riguardo alle conseguenze del mancato addebito delle imposte sul conto corrente predestinato al pagamento. Anche se in occasione di alcuni convegni nei quali veniva presentata la nuova operatività delle successioni telematiche l’Agenzia delle Entrate aveva rappresentato che  “Se l’addebito viene respinto dalla banca il versamento può avvenire, alternativamente:

– con pagamento spontaneo tramite f24. In questo caso la sanzione per tardivo pagamento può essere «ravveduta»;

– a seguito di emissione di avviso di liquidazione. In questo caso la sanzione comminata sarà piena” (DR Lombardia – Breve guida ad un’utile novità).

Il caso

In data 21/02/2019 decedeva il sig. X.

In  data  07/08/2019  la  vedova Y  presentava  telematicamente  alla  Agenzia  delle Entrate  tramite un intermediario abilitato la dichiarazione di  successione del  coniuge defunto,  indicando  gli estremi IBAN del proprio conto corrente per l’addebito delle imposte auto  liquidate.

Purtroppo però Y non si avvedeva di non disporre in quel momento  sul  proprio  conto  corrente  delle  somme  dovute  per  le  predette  imposte  e  pertanto l’addebito non poteva avere luogo.

Prima  ancora  che  potesse  rendersi  conto  di  quanto  accaduto,  anche  in  considerazione  del  periodo  estivo, Y veniva  raggiunta  dall’avviso  di  liquidazione emesso dall’Ufficio Territoriale della AE per i seguenti motivi:

– Pagamento imposta principale

– Sanzione per omesso pagamento art. 13 D.lgs. 471/97.

La ricorrente provvedeva quindi al versamento delle sole imposte dovute in base  alla successione e spese di  notifica, con mod. F24 pagato in data 17/10/2019 e dopo aver inutilmente chiesto all’Ufficio l’annullamento in autotutela delle sanzioni irrogate, presentava ricorso alla CTP di Pordenone per lo stesso motivo.

 

La normativa applicabile al caso

Nel  caso  di  specie  vengono  in  considerazione  le  seguenti  disposizioni  del

TUSD. In particolare:

  • l’ 31,  comma  1,  secondo  cui  “la  dichiarazione  di  successione  deve essere  presentata  entro  dodici  mesi  dalla  data  di  apertura  della

successione;

  • l’ 33,  comma  1  bis,  a  norma  del  quale  se  nella  dichiarazione  di

successione e nella  dichiarazione  sostitutiva  o  integrativa,  sono  indicati

beni  immobili  e  diritti  reali  sugli  stessi,  gli  eredi  e  i  legatari  devono

provvedere  nei  termini  indicati  nell’articolo  31,  alla  liquidazione  ed  al versamento  delle  imposte  ipotecaria  e  catastale,  di  bollo,  delle  tasse ipotecarie;

  • l’ 29, comma 1, lett. n – bis), che stabilisce che dalla dichiarazione di

successione  devono  risultare: n-bis) gli estremi dell’avvenuto pagamento  delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse  ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di  valore degli immobili.

  • l’ 30, comma 1, lett. i – bis), dove è previsto che alla dichiarazione devono essere allegati: i-bis) il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili. L’attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve

essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine

per la rettifica, previsto dall’articolo 27, comma 3.

In relazione a quanto sopra previsto, l’art. 32, comma 1, del TUSD stabilisce che la dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all’art. 29, comma 1, lettere a), b) e c) e n-bis), o non è corredata dai documenti  indicati  nell’art.  30,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  e  da  quelli  indicati  nelle  successive  lettere  da  c)  a  i-bis)  di  cui  ricorrono  i  presupposti.  In  tal  caso l’ufficio  notifica  al  dichiarante, mediante  avviso,  l’invito  a  provvedere  alla regolarizzazione entro sessanta giorni; la dichiarazione non regolarizzata nel termine si considera omessa.

Nel  caso di  specie  il  termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione  di successione  e per  il versamento delle  imposte  ipotecaria  e  catastale, nonché  delle tasse ipotecarie scadeva in data 21/02/2020 (infatti il Sig. X, al quale  si  riferiva  la  dichiarazione  di  successione,  come  detto,  era  deceduto  in  data  21/02/2019).  Perciò  stante  il  chiaro  tenore  letterale  delle  disposizioni  sopra  citate,  considerato  che  il  versamento  delle  imposte  ipotecarie  non  era avvenuto, l’ufficio avrebbe dovuto notificare alla contribuente solo l’invito a provvedere al versamento delle imposte dovute, come previsto dall’art. 32, comma 1, TUSD, avvertendola che altrimenti la dichiarazione sarebbe stata  considerata omessa e senza poter applicare alcuna sanzione, dal momento  che  la  predetta  disposizione  non  ne  prevede  e  perché  il  termine  di presentazione  della  dichiarazione  e  per  il  versamento  delle  imposte ipocatastali non era ancora scaduto.

Correttamente la CTP di Pordenone ha fatto applicazione dei suddetti principi stabilendo che “Nella fattispecie concreta, il termine sarebbe scaduto il 21.02.2020. Il pagamento è avvenuto nel mese di ottobre precedente (e precisamente m data 17.10.2019), per cui non è stato tardivo. Conseguentemente, non avrebbe potuto essere applicata la sanzione prevista dall’art. 13 D.l.vo n. 471/1997, che va applicata a “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti ( …. )”. La replica dell’Ufficio, secondo cui la dichiarazione di successione non sarebbe stata regolare, essendo priva dell’indicazione degli estremi dell’avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria catastale e di bollo, indicazione richiesta dalla lettera n. bis) dell’art. 29 D.l.vo 34611990, pur fondata su presupposti di fatto veritieri, non coglie nel segno. L’irregolarità della dichiarazione, infatti, non avrebbe comunque legittimato l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 13 D.l.vo 471/97, norma espressamente invocata nell’atto impugnato, che la prevede ad altro titolo, cioè nel caso di tardivo versamento del tributo. Essendo infondata la pretesa sanzionatoria, il ricorso deve essere accolto” (CTP Pordenone, 99/02/20 del 15.10.2020).

Conclusioni

In caso di mancato addebito delle imposte ipocatastali, la prassi dell’AE di emettere un avviso di liquidazione con addebito delle sanzioni a carico del dichiarante non appare legittima. Infatti, in tale ipotesi l’art. 32, comma 1, TUSD prevede la notifica contribuente di un invito a provvedere al versamento delle imposte dovute entro 60 giorni, con avvertimento che, in caso di mancata regolarizzazione, la dichiarazione sarà considerata omessa. Le conseguenze sul piano sanzionatorio sono pertanto rimandate all’esito dell’eventuale inutile decorso del predetto termine e si tradurranno nella sanzione per l’omessa o la tardiva presentazione della dichiarazione, solo se decorsi i sessanta giorni, il termine per la presentazione della dichiarazione sarà nel frattempo scaduto.

E’ appena il caso di dire, infine, che l’obbligo di notificare al dichiarante il predetto invito non può essere facilmente aggirato affermando che la ricevuta con la quale il sistema segnala l’anomalia terrebbe luogo all’invito da parte dell’Amministrazione finanziaria, a regolarizzare il pagamento non andato a buon fine. Infatti, come è noto, tale ricevuta viene messa a disposizione dell’intermediario, che ha curato la trasmissione telematica della dichiarazione di successione, dal sistema telematico e non può valere certamente come invito a provvedere al pagamento entro sessanta giorni, né come “notifica” dello stesso, la quale deve avvenire secondo le modalità prescritte dalla Legge. Per di più, la notifica dell’invito previsto dall’art. 32, comma 1, TUSD, deve avvenire nei confronti del dichiarante, mentre la ricevuta con segnalazione del mancato addebito è messa a disposizione del solo intermediario.

In conclusione il modus operandi dell’AE, in caso di mancato addebito delle somme dovute per la successione telematica, dovrebbe essere radicalmente rivisto, prendendo atto di quanto sopra.

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