Registrazione audio di colloqui: può essere considerata prova documentale?

La registrazione fonografica di colloqui tra presenti costituisce prova documentale? Giurisprudenza commentata.

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La registrazione fonografica di colloqui tra presenti costituisce prova documentale? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 108 del 18-12-2024

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Indice

1. La questione: violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 267, 268 e 271 cod. proc. pen.


La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma di una sentenza pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia, che aveva condannato gli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti, rideterminava la pena pecuniaria, sostituiva la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli accusati per il tramite dei loro difensori i quali, tra i motivi ivi addotti, deducevano violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 267, 268 e 271 cod. proc. pen.. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

FORMATO CARTACEO

Codice penale e di procedura penale e norme complementari

Il presente codice per l’udienza penale fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative (la riforma Nordio, il decreto svuota carceri, modifiche al procedimento in Cassazione).L’opera è corredata dalle leggi speciali di più frequente applicazione nel corso dell’udienza penale e le modifiche del 2024 sono evidenziate in grassetto nel testo per una immediata lettura delle novità introdotte.Gli articoli del codice penale riportano le note procedurali utili alla comprensione della portata pratica dell’applicazione di ciascuna norma.Il volume è uno strumento indispensabile per avvocati e magistrati, ma anche per studenti universitari e concorsisti.Completa il codice una sezione online che mette a disposizione ulteriori leggi speciali in materia penale e gli aggiornamenti normativi fino al 31 gennaio 2025.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d’iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento e non intercettazione “ambientale“, soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando sia effettuata su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest’ultima, con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio (cfr., Sez. 2, n. 46185 del 21/09/2022, e Sez. 2, n. 40148 del 06/07/2022, precedute da Sez. 2, n. 12347 del 10/02/2021; Sez. 2, n. 26766 del 06/07/2020; Sez. 6, n. 5782 del 17/12/2019; Sez. 5, n. 13810 del 11/02/2019; Sez. 2, n. 3851 del 21/10/2016, dep. 2017).

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    3. Conclusioni: la registrazione fonografica di colloqui tra presenti costituisce prova documentale


    La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la registrazione fonografica di colloqui tra presenti costituisce prova documentale.
    Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, realizzata da uno dei partecipanti senza l’intervento delle forze dell’ordine, è considerata prova documentale e può essere utilizzata in dibattimento.
    È dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, sostenere che siffatta registrazione debba essere invece considerata come intercettazione “ambientale“, in quanto tale, soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen..
    Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

    Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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