È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, e segnatamente la Gazzetta ufficiale n. 183 dell’8/08/2025 il decreto legge, 8 agosto 2025, n. 116 (d’ora in poi decreto legge n. 116 del 2025), recante diverse disposizioni per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
Orbene, tra le disposizioni legislative ivi previste in tale atto avente forza di legge, molte di esse (anzi, la maggior parte), intervengono in materia penale, sia in relazione agli illeciti penali preveduti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia a proposito del codice penale, nonché in altri ambiti attinenti la sfera penale.
Scopo del presente scritto è dunque quello di vedere in cosa consistono siffatte novità introdotto da codesto decreto legge. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Le modifiche apportate al TU in materia ambientale
- 2. Le modifiche apportate al codice penale
- 3. La modifica prevista in materia di procedura penale
- 4. Le modificazioni disposte per l’art. 9 della legge, 16 marzo 2006, n. 146
- 5. I cambiamenti apposti al codice antimafia
- 5. Le modifiche previste in relazione all’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- 6. Conclusioni
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1. Le modifiche apportate al TU in materia ambientale
Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. testo unico in materia ambientale), molte delle norme ivi contemplate sono state emendate dal decreto legge n. 116 del 2025.
Le modifiche apposte all’art. 255 del d.lgs. n. 152 del 2006
In particolare, la prima, a essere stata soggetta a modifiche tra quelle inerenti la materia penale, è l’art. 255 che, come è noto, prevede il reato di abbandono di rifiuti non pericolosi (adesso rinominata, come vedremo da qui a breve, alla luce di siffatta novità normativa, abbandono di rifiuti non pericolosi.
Difatti, l’art. 1, co. 1, lett. b), decreto legge n. 116 del 2025 prevede al riguardo quanto segue: “all’articolo 255: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da tremila a ventisettemila euro.»; 3) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Fuori dai casi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l’abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»; 4) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. L’accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all’applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»; 5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Abbandono di rifiuti non pericolosi»;”.
Di conseguenza, alla luce di tali norme di legge, ne consegue che: a) se prima era preveduto che, fatto “salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro” (primo periodo) mentre, se “l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio” (secondo periodo), è adesso disposto che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da tremila a ventisettemila euro, b) viene introdotta una nuova contravvenzione, essendo ivi sancito che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da tremila a ventisettemila euro; c) se prima era enunciato che chiunque violava il divieto di cui all’articolo 232-ter era punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta mentre, se l’abbandono riguardava i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, la sanzione amministrativa era aumentata fino al doppio, è ora disposto che, fuori dai casi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l’abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro; d) è ora stabilito che l’accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis [ossia la statuizione di legge appena menzionata al punto c)] può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati, fermo restando che il Sindaco del Comune, in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis, è competente all’applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria; e) come menzionato poco prima, è stata mutata la rubrica di tale norma incriminatrice da “Abbandono di rifiuti” a “Abbandono di rifiuti non pericolosi”.
Il “nuovo” art. 255-bis del d.lgs. n. 152 del 2006
Oltre a essere stata emendata la disposizione legislativa appena esaminata, la normativa qui in commento inserisce un’ulteriore previsione di legge in seno al d.lgs. n. 152 del 2006.
Ebbene, la prima tra queste è l’art. 255-bis, rubricata “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari”, visto che l’art. 1, co. 1, lett. c), decreto legge n. 116 del 2025 statuisce a tal proposito quanto sussegue: “dopo l’articolo 255 sono inseriti i seguenti: «Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari). – 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi. 3. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Tal che, per effetto di codesto innesto legislativo, si è provveduto a concepire una norma incriminatrice di questo genere, che si connota per i seguenti punti salienti: I) è adesso sanzionato in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006, chi abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 del d.lgs. n. 152 del 2006, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze”; II) è altresì preveduto un ulteriore delitto, per i titolari di imprese e i responsabili di enti i quali, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, prevedendosi la sanzione detentiva della reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi; III) è altresì stabilito che, quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi, disponendosi al contempo che si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, quindi, le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali, così come prevedute dall’art. 222 all’art. 224-ter di questo atto avente forza di legge.
Il “nuovo” art. 255-ter del d.lgs. n. 152 del 2006
Ulteriore precetto normativo, introdotto sempre dal decreto legge n. 116 del 2025 in relazione al d.lgs. n. 152 del 2006, è l’art. 255-ter, rubricato “Abbandono di rifiuti pericolosi” visto che l’art. 1, co. 1, (sempre) lett. c), di questo decreto legge, statuisce a tal riguardo quanto sussegue: “dopo l’articolo 255 sono inseriti i seguenti: (…) Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi). – 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.»;”.
Di conseguenza, alla luce di tale norma di legge, è adesso stabilita una ulteriore ipotesi delittuosa, con cui viene sanzionato, con la pena della reclusione da uno a cinque anni, chi, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee.
Oltre a ciò, è anche preveduta un’aggravante per tale figura di reato, e dunque si tratta di un’aggravante speciale, quando dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna o, ancora, ove il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 del d.lgs. n. 152 del 2006, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
In uno di questi casi, infatti, la pena, da doversi comminare, è quella della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Per di più, è disposta pure un’ulteriore ipotesi delittuosa, allorché i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sanzionandosi tali condotte con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi, e disponendosi al contempo che, quando ricorre taluno dei casi menzionati poco prima (ossia, in buona sostanza, allorquando il fatto comporti pericolo per le persone, l’ambiente, gli ecosistemi o la biodiversità), la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.
Le modifiche apposte all’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006
In riferimento all’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 che, come è noto, regola l’attività di gestioni di rifiuti non autorizzata, l’art. 1, co. 1, lett. d), decreto legge n. 116 del 2025 interviene su di esso nei seguenti termini: “all’articolo 256: 1) al comma 1: 1.1) all’alinea, le parole: «è punito:» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.»; 1.2) le lettere a) e b) sono abrogate; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi. 1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.»; 3) il comma 2 è abrogato; 4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.»; 5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni. 3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.»; 6) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis,»; 7) al comma 5, le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro»;.
Di conseguenza, in ragione di tali modificazioni, questo articolo 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 risulta essere stato emendato nel seguente modo: a) se prima erano previste la la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si trattava di rifiuti non pericolosi e quella dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si trattava di rifiuti pericolosi, è ora contemplata la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre a essere enunciato che, se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni; b) è oltre tutto stabilito un incremento di tali sanzioni, nella misura pari a quella della reclusione da uno a cinque anni, quando dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, ovvero il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze, statuendosi contestualmente che, se ricorre taluno dei casi appena menzionati, e i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi; c) è altresì disposto che, nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , quindi, le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali, così come prevedute dall’art. 222 all’art. 224-ter di questo atto avente forza di legge; d) è oltre tutto previsto che, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (e, dunque, per il caso in cui si proceda all’applicazione della pena su richiesta delle parti) per taluno dei fatti sin qui illustrati, ne consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato; e) è stata abrogata quella previsione di legge, vale a dire quella che era contenuta nel comma secondo di tale articolo 256, la quale statuiva che le “pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2”, d.lgs. n. 152 del 2006; f) se prima era disposto, per un verso, che, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, per altro verso, che si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, oltre a essere inoltre stabilito che, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, conseguiva la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto era enunciato dal “vecchio” comma terzo, adesso tale comma è stato riformulato nella susseguente maniera: “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi”; g) è adesso stabilito che la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze, oltre a essere disposto che se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; h) in relazione a questo nuovi commi 3 e 3-bis, è altresì enunciato che, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai siffatti commi, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi; h) per una evidente esigenza di coordinamento alla luce di tutte queste modifiche normative, al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono state sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis,» e lo stesso dicasi per il comma 5, in relazione al quale si è provveduto a emendarlo nella susseguente maniera: “al comma 5, le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro»”.
I cambiamenti concepiti per l’art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006
A proposito dell’art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, riguardante la combustione illecita di rifiuti, pure siffatto precetto normativo è stato oggetto di numerose modifiche da parte del decreto legge n. 116 del 2025.
In effetti, l’art. 1, co. 1, lett. e), decreto legge n. 116 del 2025 ha provveduto a emendarlo nella susseguente maniera: “all’articolo 256-bis: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.»; 2) il comma 3 è abrogato; 3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni. 3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l’incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.»; 4) al comma 4, le parole: «il fatto di cui al comma 1 è commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi»; 5) al comma 6, il primo periodo è soppresso;”.
Di tal che ne discende che le novità, introdotte da questo atto avente forza di legge a proposito di tale norma incriminatrice, sono sintetizzabili nel seguente modo: 1) se prima era disposto che le stesse pene (di quelle di cui al comma primo ndr.) si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, è adesso sancito che le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, commi 1 e 1.1, d.lgs. n. 152 del 2006, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, stabilendosi al contempo che, se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sempre di questo d.lgs. n. 152 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1; 2) è stato abrogato il comma terzo, che così disponeva: “La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa; ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni previste dall’ articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”; 3) è adesso stabilito che la combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 del d.lgs. n. 152 del 2006 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze, oltre a essere enunciato che la combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni; 4) in relazione ai fatti appena menzionati nel punto 3), è altresì disposto che se da essi consegue l’incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà (si tratta quindi di una circostanza speciale ad effetto speciale), 5) per una evidente esigenza di coordinamento, al comma 4, le parole: «il fatto di cui al comma 1 è commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi; 6) è stato soppresso il primo periodo del comma sesto, che così stabiliva: “Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e)”.
Le modificazioni disposte per l’art. 258 del d.lgs. n. 152 del 2006 (in materia penale)
In riferimento all’art. 258 del d.lgs. n. 152 del 2006, afferente la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, per quanto riguarda la materia penale, l’art. 1, co. 1, lett. f), decreto legge n. 116 del 2025 è intervenuto su di esso nella susseguente maniera: “all’articolo 258: (…) 3) al comma 4, secondo periodo, le parole: «la pena dell’articolo 483 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della reclusione da uno a tre anni»; 4) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.»;”.
Pertanto, per effetto di queste modificazioni, da un lato, stante il fatto che il primo periodo del comma quarto dell’art. 258 del d.lgs. n. 152 del 2006 statuisce che, salvo “che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro”, per l’ipotesi preveduta nel seguente secondo periodo, che rende tale fattispecie, da illecito amministrativo a quello penale, allorché questo fatto riguardi il trasporto di rifiuti pericolosi, viene meno il riferimento alla pena prevista dall’art. 483 cod. pen. (la quale, come è noto, prevede quanto segue: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”), stabilendosi una pena della reclusione da uno a tre anni, dall’altro, si dispone che alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (e, dunque, pure nel caso in cui si proceda all’applicazione della pena su richiesta delle parti) per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo (e, di conseguenza, nelle ipotesi di: a) trasporto di rifiuti pericolosi e nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; b) qualora si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; c) laddove si facciauso di un certificato falso durante il trasporto), consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
La modifica apposta all’art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006
In relazione all’art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006 (che, come è risaputo, regolamenta(va) il traffico illecito di rifiuti), l’art. 1, co. 1, lett. g), decreto legge n. 116 del 2025 procede a modificarlo nei seguenti termini: “all’articolo 259: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell’articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.»; 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Spedizione illegale di rifiuti»;”.
Quindi, alla luce di codeste modificazioni, per un verso, il precedente comma (così formulato: “Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”) viene sostituito, stabilendosi, al suo posto, che chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell’articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, oltre a essere stabilita un’aggravante speciale a effetto comune, essendo disposto un aumento della pena in caso di spedizione di rifiuti pericolosi, dall’altro, viene cambiata la rubrica di questo articolo da “Traffico illecito di rifiuti” a “Spedizione illegale di rifiuti”.
I “nuovi” articoli 259-bis e 259-ter del d.lgs. n. 152 del 2006.
Infine, questo decreto legislativo n. 152 è stato ulteriormente modificato attraverso l’inserimento, in seno ad esso, di due ulteriori precetti normativi, vale a dire gli articoli 259-bis e 259-ter.
Difatti, l’art. 1, co. 1, lett. h), decreto legge n. 116 del 2025 stabilisce a tal proposito quanto segue: “dopo l’articolo 259 sono inseriti i seguenti: «Art. 259-bis (Aggravante dell’attività di impresa). – 1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa. Ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti). – 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.»”.
Di conseguenza, alla luce di tali inserimenti normativi, è ora disposto: I) un’aggravante speciale, ma a effetto comune (in quanto è sancito un incremento della pena sino a un terzo), per le ipotesi di reato di cui agli articoli 256, 256-bis e 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, quando i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata, sancendosi al contempo, per un verso, che il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa, per altro verso, che ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il quale, come è notorio, stabilisce quanto segue: “Le sanzioni interdittive sono: a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi”); II) è sancita un’attenuante speciale a effetto speciale (in quanto è preveduto un decremento della pena da un terzo a due terzi) allorquando uno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sia commesso per colpa. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Le modifiche apportate al codice penale
Introduzione
Come accennato nella parte introduttiva di questo scritto, anche il codice penale è stato emendato da parte della normativa qui in commento.
Orbene, in questo paragrafo saranno analizzate le novità introdotte dal decreto legge n. 116 del 2025 proprio in relazione al codice penale.
La modifica apposta all’art. 131-bis cod. pen.
Per quanto riguarda l’art. 131-bis del codice penale, che, come è noto, prevede l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, l’art. 2, co. 1, lett. a), decreto legge n. 116 del 2025 interviene su di esso nei seguenti termini: “all’articolo 131-bis, terzo comma, dopo il numero 4-bis) è aggiunto il seguente: «4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis, e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;”.
Da ciò deriva che l’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità (e, quindi, non può essere riconosciuta siffatta causa di non punibilità) quando si procede per uno dei delitti preveduti da tali norme incriminatrici.
Le modificazioni disposte per l’art. 452-sexies cod. pen.
Per quanto invece afferisce l’art. 452-sexies cod. pen. che, come è notorio, prevede il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, l’art. 2, co. 1, lett. b), decreto legge n. 116 del 2025 lo modifica nella susseguente maniera: “all’articolo 452-sexies: 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.»; 2) il terzo comma è abrogato;”.
Pertanto, alla luce di codesti cambiamenti, siffatta norma incriminatrice ha subito le seguenti variazioni: a) se prima era disposto che se la pena di cui al primo comma era aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, è adesso disposto che questa pena sia aumentata sino alla metà quando: 1) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze, determinandosi quindi una circostanza speciale, non più a effetto comune (come previsto in precedenza), ma a effetto speciale; b) non è più stabilito che, se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
La previsione di un ulteriore comma in seno all’art. 452-quaterdecies cod. pen.
A proposito dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. che, come è risaputo, prevede il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, l’art. 2, co. 1, lett. c), decreto legge n. 116 del 2025 lo emenda nel susseguente modo: “all’articolo 452-quaterdecies, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.».”.
Pertanto, alla luce di tale innesto legislativo, viene introdotta un’aggravante speciale a effetto speciale (perché comporta un incremento della pena superiore a un terzo), ove il fatto comporti un pericolo per persone o per l’ambiente (acqua, aria, suolo, ecosistemi, biodiversità), o sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati, o nelle loro pertinenze.
3. La modifica prevista in materia di procedura penale
In materia di procedura penale, si segnala la modifica apposta all’art. 382-bis cod. proc. pen. che, come è noto, regola l’arresto in flagranza differita, visto che l’art. 3, co. 1, decreto legge n. 116 del 2025 modifica questo precetto codicistico in questi termini: “All’articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».”.
Pertanto, pure in relazione a codeste disposizioni legislative, si applica l’art. 382-bis, co. 1, cod. proc. pen., che così dispone: “Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.
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4. Le modificazioni disposte per l’art. 9 della legge, 16 marzo 2006, n. 146
In riferimento alle c.d. operazioni sotto copertura, l’art. 4, co. 1, decreto legge n. 116 del 2025 dispone quanto segue: “All’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il numero: «353-bis,» sono inseriti i seguenti: «452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies,» e le parole: «nonché ai delitti previsti dal testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «nonché in ordine ai delitti previsti dagli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai delitti previsti dal testo unico»”.”.
Di conseguenza, anche per tali ipotesi di reato, è adesso consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a questi delitti (oltre ovviamente a quelli già previsti in precedenza), anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l’offerta o la promessa o, altrimenti, ostacolando l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego, ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri.
5. I cambiamenti apposti al codice antimafia
Per quanto afferisce il codice antimafia, l’art. 5, co. 1, decreto legge n. 116 del 2025 interviene su di esso nei seguenti termini: “All’articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies, 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».”.
Di conseguenza, alla luce di quanto sancito in tale norma di legge, anche per le persone sottoposte a procedimenti penali che riguardano siffatti illeciti penali, è adesso possibile anche per costoro, sempreché non ricorrano i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, il Tribunale, competente per l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, dispone l’amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 17 del d.lgs. n. 159 del 2011, vale a dire: il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona; il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; il Questore; il Direttore della Direzione investigativa antimafia.
5. Le modifiche previste in relazione all’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Sempre per quanto riguarda i reati ambientali, la normativa qui in commento è intervenuta anche in materia di responsabilità degli enti, proprio in relazione a siffatta tipologia di illeciti penali.
Difatti, l’art. 6 del decreto legge n. 116 del 2025 ha modificato a tal proposito l’art. 25-undecies del d.lgs. n. 231 del 2001, che riguarda per l’appunto i reati ambientali, nei seguenti termini: “All’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: 1) alla lettera a), la parola: «duecentocinquanta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»; 2) alla lettera b), le parole: «da quattrocento a ottocento quote» sono sostituite dalle seguenti: «da seicento a novecento quote»; 3) alla lettera d), le parole: «da trecento» sono sostituite dalle seguenti: «da quattrocentocinquanta»; 4) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) per la violazione dell’articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;»; 5) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: «e-bis) per la violazione dell’articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; e-ter) per la violazione dell’articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; e-quater) per la violazione dell’articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;»; b) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater)» e le parole: «, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)» sono soppresse; c) al comma 2: 1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) per il reato di cui all’articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote; a-ter) per il reato di cui all’articolo 255-ter: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;»; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per i reati di cui all’articolo 256: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote; 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote; 3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;»; 3) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) per il reato di cui all’articolo 256-bis: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote; 3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;»; 4) alla lettera e), le parole: «da centocinquanta a duecentocinquanta quote» sono sostituite dalle seguenti: «da trecento a quattrocentocinquanta quote»; 5) la lettera f) è abrogata; d) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Quando ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.»; e) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.».”.
Di conseguenza, in ragione di tali modificazioni, questa disposizione legislativa presenta adesso le seguenti novità normative: 1) per la violazione dell’art. 452-bis cod. pen., la sanzione pecuniaria, nel minimo, passa da duecentocinquanta quote a quattrocento quote; 2) per la violazione dell’art. 452-quater cod. pen., la sanzione pecuniaria, sempre nel minimo, passa da quattrocento quote a seicento quote; 3) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’art. 452-octies cod. pen., la sanzione pecuniaria passa, anch’essa nel minimo, da trecento quote a quattrocentocinquanta quote; 4) se prima era disposta, per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell’art. 452-sexies cod. pen., una sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote, è adesso al suo posto stabilita la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma; 5) è ora sancita: I) per la violazione dell’art. 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; II) per la violazione dell’art. 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; III) per la violazione dell’art. 452-quaterdecies la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma; 6) per una esigenza di coordinamento normativo, è stabilito che al comma 1-bis, le parole: «al comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater)» e le parole: «, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)» sono soppresse; 7) in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ora sancito che si applicano all’ente pure le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all’articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote; b) per il reato di cui all’articolo 255-ter: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote; 8) sempre in riferimento al d.lgs. n. 152 del 2006, sono oltre tutto disposte, in relazione all’art. 256, le susseguenti variazioni: I) se prima era disposto che, per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, doveva essere inflitta una la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, è ora stabilita, per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote; II) se in precedenza era quantificata, per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria in una misura intercorrente tra centocinquanta a duecentocinquanta quote, è ora disposta, per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; III) se, nella versione previgente, era stabilita, per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, adesso queste quote, nel minimo e nel massimo, sono state rispettivamente incrementate nella seguente maniera: quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote; IV) sempre per questo art. 256, sono state inserite inoltre le seguenti previsioni di legge: per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote; 3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 9) per il reato di cui all’articolo 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, si registrano queste nuove statuizioni normative: a) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote; b) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote; c) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; d) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; 10) per la violazione dell’art. 259, co. 1, d.lgs. n. 152 del 2006, se, prima, la sanzione pecuniaria era stabilita da centocinquanta a duecentocinquanta quote, è ora rideterminata da trecento a quattrocentocinquanta quote; 11) è stata abrogata la previsione normativa che disponeva, per per il delitto di cui all’articolo 260 del d.lgs. n. 152 del 2006, una sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; 12) è ora stabilito che, quando ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi; 13) se prima era enunciato che, nei “casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi”, è ora invece disposto quanto segue: “Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3”.
6. Conclusioni
Queste sono le principali novità introdotte dal decreto legge n. 116 del 2025 in materia penale.
Non resta dunque che attendere se queste novità verranno integralmente confermate nella legge di conversione, oppure verranno fatte delle modifiche per effetto di siffatta legge.
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